Cassazione Penale, Sentenza n. 37125/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la riforma operata dalla Corte d'Appello di Torino sulla durata delle pene accessorie fallimentari dopo la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta documentale. Lamentate tre censure: 1) nullità e inosservanza di norme processuali per presunta modifica dell'imputazione e introduzione a sorpresa di documenti dal curatore fallimentare durante l'udienza preliminare, con violazione degli artt. 178 lett. c), 423 c.2 e 415-bis c.p.p.; 2) vizio di qualificazione della condotta (si doveva trattare di bancarotta semplice ai sensi dell'art. 216 legge fallimentare) e mancata considerazione degli acquisti immobiliari e delle spese per la famiglia; 3) errata applicazione della recidiva in relazione all'estinzione del precedente specifico con ordinanza del 29/02/2008 ai sensi dell'art. 445 c.2 c.p.p., con conseguente impatto sulla prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi reiterativi di quelli già svolti in appello e adeguatamente considerati dalla motivazione impugnata. Sul primo motivo ha ricordato che la produzione documentale in udienza preliminare è ammissibile fino all'inizio della discussione (art. 421 c.3 c.p.p.) e che il pubblico ministero può modificare l'imputazione fino alla chiusura formale della discussione; ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui diverse modalità di distrazione in materia fallimentare non costituiscono "fatto nuovo" ma modalità alternative di un reato unitario (unitarietà del reato ex art. 219 l.f.). Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto la questione essenzialmente di merito e quindi non sindacabile in sede di legittimità, confermando la valutazione del giudice di merito sulla gravità e sulla dissociazione delle scritture contabili. Il terzo motivo è stato considerato nuovo e non proposto in appello e pertanto inammissibile. Per effetto della declaratoria di inammissibilità la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen., lett. c)
Richiamata dalla difesa come disposto sanzionatorio per nullità; la Corte non ha ritenuto che sussistesse nullità procedurale idonea a fondare il motivo di cassazione.
art. 606 cod. proc. pen., lett. c), b) ed e)
Articola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i motivi come reiterativi o non rilevanti per la legittimità e ha dichiarato il ricorso inammissibile.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Riferimento all'avviso di conclusione indagini e alla formulazione dell'imputazione; la Corte ha ritenuto ammissibile la modifica dell'imputazione in udienza preliminare entro i termini processuali previsti.
art. 423 cod. proc. pen., comma 2
Riferito dalla difesa per la presunta limitazione delle modifiche dell'imputazione; la Corte ha considerato che le modifiche nel corso dell'udienza preliminare possono essere legittime nei termini previsti dalla giurisprudenza.
art. 421 cod. proc. pen., comma 3
La Corte ha ricordato che la produzione documentale in udienza preliminare è ammessa fino all'inizio della discussione e ciò non lede necessariamente il contraddittorio, essendo possibile chiedere integrazioni probatorie ex art. 422 c.1.
art. 422 cod. proc. pen., comma 1
Consentire richieste di integrazione probatoria dalla controparte in caso di nuova produzione documentale in udienza preliminare.
art. 216 legge fallimentare
Norma incriminatrice sulla bancarotta; la difesa chiedeva la qualificazione come bancarotta semplice, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione fosse di merito e che vi fossero indizi di condotte distrattive tali da giustificare la qualificazione contestata in grado superiore.
art. 219 legge fallimentare, comma 2
Richiamata per la nozione di unitarietà del reato fallimentare e per la possibilità di considerare diverse condotte come modalità alternative di un unico reato, escludendo che esse costituiscano 'fatto nuovo'.
art. 518 cod. proc. pen.
Citato nel ragionamento giurisprudenziale: la Corte ha richiamato l'orientamento che non considera 'fatto nuovo' l'emersione di ulteriori modalità di distrazione nell'istruttoria dibattimentale in tema di bancarotta.
art. 99 cod. pen., comma 2
Norma sulla recidiva; la difesa deduceva l'erronea applicazione della recidiva per precedente estinto, ma la Corte ha dichiarato tale deduzione nuova e inammissibile in cassazione.
art. 445 cod. proc. pen., comma 2
Riferita dall'imputata in ordine all'estinzione di un precedente; la Corte ha rilevato che l'eccezione non era stata proposta in sede di appello e pertanto non poteva essere esaminata in cassazione.
art. 127 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto al termine per la produzione documentale; la Corte ha precisato che il limite dei cinque giorni non si applica alla produzione in udienza preliminare fino all'inizio della discussione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La produzione documentale in udienza preliminare è ammissibile fino all'inizio della discussione (art. 421 c.3 c.p.p.); la controparte può chiedere integrazioni probatorie per non essere sorpresa.
- Il pubblico ministero può modificare l'imputazione fino alla formale chiusura della discussione in udienza preliminare; tali modifiche non costituiscono automaticamente violazione dei diritti della difesa se esercitate nei termini e con possibilità di integrazione probatoria.
- In materia di bancarotta, diverse modalità di distrazione o ulteriori atti distrattivi sono spesso considerate modalità alternative di un reato unitario (unitarietà del reato ex art. 219 l.f.) e non "fatti nuovi" che impongano la riapertura o la nullità dell'imputazione.
- Le questioni di merito sulla qualificazione del fatto (es. bancarotta semplice vs. fraudolenta) e sull'apprezzamento probatorio sono in linea di massima riservate al giudice di merito e difficilmente sindacabili in sede di cassazione, se non per vizio di diritto.
- In cassazione non sono ammissibili censure nuove rispetto a quelle proposte nel giudizio precedente; chiavi difensive fondamentali (es. estinzione di precedenti e conseguenti effetti sulla recidiva) devono essere tempestivamente sollevate nei gradi di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese processuali e al pagamento di somme a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.); pertanto va valutato il rischio processuale prima di introdurre motivi nuovi o manifestamente reiterativi.
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