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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40685/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 17/01/2023 della Corte di Appello di Napoli che aveva rigettato la domanda del ricorrente di detrarsi dalla pena in esecuzione i periodi di detenzione sofferti "sine titulo" (custodia cautelare e espiazione definitiva) dal 15/09/2005 al 27/03/2012. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 657, comma 4, c.p.p., sostenendo che, dopo il riconoscimento della continuazione tra il reato più grave (art. 416-bis c.p.) commesso tra marzo e settembre 2012 e reati satellite commessi fino al 15/09/2005, la pena è stata inflitta come pena legata a un unico reato e che, ai fini della fungibilità, dovrebbe rilevare la data di consumazione di ciascun reato unificato con conseguente scioglimento del cumulo ove ciò risulti più favorevole al condannato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche e non confrontate con i passaggi argomentativi dell'ordinanza impugnata e manifestamente infondate. Ha richiamato principi consolidati: quando si computano periodi di detenzione "sine titolo" relativi a più fatti in continuazione commessi in tempi diversi, occorre scindere il reato continuato nelle singole violazioni e valutare la detenzione con riferimento al singolo reato cui detta esecuzione si riferisce; per i reati permanenti (come l'associazione mafiosa) la fattispecie ha struttura unitaria e non è possibile scomporla in più reati, per cui la detenzione sofferta prima o durante la persistenza del reato permanente non può essere considerata "dopo" la commissione del reato e quindi non è detraibile. La Corte d'appello era pertanto corretta nel negare la detrazione del periodo 15/09/2005-27/03/2012. In aggiunta, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ad una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Dalla pena da eseguire vanno detratti solo i periodi di custodia cautelare o di pene espiate "sine titolo" successivi alla commissione del reato cui si riferiscono; in caso di reati in continuazione occorre scindere il reato continuato nelle singole violazioni per individuare la detrazione spettante.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il delitto di associazione di tipo mafioso è reato permanente con struttura unitaria; non è possibile scomporne la commissione in più violazioni distinte ai fini della detrazione di periodi di detenzione sofferti prima o durante la sua persistenza.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Citato in relazione alla rideterminazione della pena per effetto del riconoscimento della continuazione; la riduzione conseguente non vale automaticamente a rendere detraibile la detenzione sofferta antecedentemente alla commissione di reati successivi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende per impugnazioni irrituali o colpose; applicata per sanzionare il ricorrente.

Massime di principio

  • La detrazione dei periodi di detenzione "sine titolo" dalla pena da eseguire è possibile soltanto per i periodi sofferti dopo la commissione del reato cui la detenzione si riferisce; non rileva l'unificazione o la rideterminazione della pena in sede esecutiva.
  • Quando vi sono più fatti in continuazione commessi in tempi diversi, per calcolare la detrazione occorre scindere il reato continuato nelle singole violazioni e valutare, per ciascuna, se la detenzione sia stata sofferta "dopo" la commissione di quella specifica violazione; si applica la regola della fungibilità nel limite del periodo corrispondente all'incremento di pena rispetto ai reati-satellite.
  • Per i reati permanenti (es. art. 416-bis) non è possibile una scomposizione temporale della fattispecie: se la permanenza del reato si protrae oltre la detenzione "sine titolo", tale detenzione non può essere considerata successiva alla commissione del reato e pertanto non è detraibile.
  • La data decisiva per l'applicazione della disciplina della fungibilità è la data di commissione del reato, non quella del suo accertamento; l'unificazione in sede cognitiva o esecutiva non modifica il principio che la detrazione riguarda solo detenzioni successive alla commissione della specifica violazione.
  • Un ricorso che non affronti i passaggi motivazionali dell'ordinanza impugnata e che formuli censure astratte può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzioni per impugnazione irrituale.

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