Cassazione Penale, Sentenza n. 35736/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Istanza di rescissione del giudicato proposta il 9/11/2023: Adim Larbi ha dedotto di non avere mai avuto conoscenza del procedimento né della sentenza divenuta irrevocabile il 2/07/2019, di essere stato dichiarato latitante ma di non essersi mai sottratto volontariamente all'esecuzione di provvedimenti, di non avere ricevuto atti processuali e di non aver mai avuto contatti col difensore d'ufficio. Contestava inoltre che l'elezione di domicilio usata per le ricerche fosse relativa ad altro procedimento e denunciava l'assenza nel fascicolo del P.M. degli atti che comprovassero le ricerche effettuate prima della dichiarazione di latitanza; invocava, altresì, principio di diritto (Corte EDU Sejdovic) secondo cui la mera qualità di latitante non consente di desumere la rinuncia a difendersi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza della Corte d'appello di Milano e rinviando per nuovo giudizio. La Corte suprema ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse motivato inadeguatamente il rigetto della richiesta di rescissione basandosi in sostanza sulla sola dichiarazione di latitanza e sull'assenza di reperimento presso un domicilio la cui elezione era per altro procedimento. Ha richiamato il principio secondo cui l'elezione di domicilio vale solo per il procedimento in cui è stata effettuata e ha affermato che la dichiarazione di latitanza, di per sé, non esclude la possibilità che la mancata conoscenza sia stata incolpevole: occorreva dunque un approfondimento documentale e probatorio (esame dell'incarto processuale e accertamenti di fatto) da parte della Corte d'appello prima di respingere la richiesta di rescissione.
Norme richiamate
art. 420-bis cod. proc. pen.
Richiamato per segnalare che il processo è potuto svolgersi in assenza dell'imputato a seguito della dichiarazione di latitanza; la Corte sottolinea però che tale dichiarazione non basta ad escludere automaticamente la mancata conoscenza incolpevole.
art. 161, comma terzo, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'elezione di domicilio resa al momento della scarcerazione: la Corte ribadisce che l'elezione ha efficacia limitata al procedimento in cui è resa e non si estende automaticamente ad altri procedimenti.
art. 629-bis cod. proc. pen. e d.lgs. 10/10/2022 n. 150
La Corte precisa che, in tema di rescissione del giudicato, la norma applicabile si individua con riferimento al momento in cui il condannato in 'assenza' ha avuto conoscenza della sentenza (e della possibilità di impugnazione straordinaria), anche alla luce delle modifiche normative recenti.
Corte EDU, Sejdovic vs Italia (1/3/2006, ric. n. 56581/2000)
"la rinuncia a difendersi non può desumersi dalla mera qualità di latitante"
Principio richiamato a supporto dell'idea che la sola dichiarazione di latitanza non consente di presumere che l'imputato abbia rinunciato al diritto di difesa; occorre valutare la conoscenza effettiva della vocatio in iudicium.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 6 n. 49498/2009 Santise; Sez. 2 n. 31773/2023 Popa; Sez. 5 n. 3330/2000 Raffione Ortega)
"L'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti, sia pure geneticamente collegati a quello originario."
La Corte applica e conferma il principio consolidato che l'elezione di domicilio ha efficacia limitata al procedimento in cui è resa e non può essere utilizzata automaticamente per giustificare la conoscenza di atti in procedimenti diversi.
Massime di principio
- La dichiarazione di latitanza non è, di per sé, prova sufficiente per escludere la mancata e incolpevole conoscenza del processo: i giudici devono verificare gli atti e le ricerche concrete effettuate.
- L'elezione o dichiarazione di domicilio ha efficacia esclusiva nel procedimento in cui è stata resa e non si estende ad altri procedimenti anche se collegati; non può quindi essere usata automaticamente per giustificare notifiche in procedimenti diversi.
- In caso di richiesta di rescissione del giudicato per mancata conoscenza, il giudice deve procedere a un accertamento documentale e fattuale (esame dell'incarto e, se necessario, acquisizione di elementi probatori) prima di respingere l'istanza.
- La norma applicabile in materia di rescissione del giudicato si valuta con riferimento al momento in cui l'imputato ha effettiva conoscenza della sentenza e della possibilità di proporre il rimedio, tenendo conto di modifiche legislative intervenute successivamente.
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