Cassazione Civile, Sentenza n. 15421/2026 del 20/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Avviso di accertamento per l'anno 2012 con recupero a tassazione di costi ritenuti non documentati o non inerenti, con particolare contestazione della deducibilita delle perdite su crediti indicate dalla societa. In particolare l'Ufficio censurava la deducibilita delle perdite relative a: (i) credito verso Consorzio Geoeco, poi confluito nel Consorzio Unico di Bacino (ente pubblico in liquidazione), sostenendo che la natura pubblica dell'ente avrebbe reso temporanea l'impossibilita di agire esecutivamente; (ii) credito verso Plastic Art s.r.l., per il quale la ricorrente riteneva rilevanti l'ammissione al concordato del 2011 e il successivo fallimento 2013; (iii) crediti verso Il Forno di Oro e Cioccolato s.r.l. e Speedy Transport Soc. Coop., per i quali si discute il momento in cui si perfeziona l'irrecuperabilita (data del decreto ingiuntivo, esito del pignoramento o data di conclusione dell'azione esecutiva). L'Agenzia impugna la decisione favorevole alla contribuente della CTR invocando errata interpretazione dell'art. 101 TUIR e censurando la valutazione di fatto della CTR.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Avvocatura Generale dello Stato. Ha confermato che la CTR ha compiuto valutazioni di fatto non viziabili in sede di legittimita, ravvisando elementi concreti che giustificavano la deducibilita delle perdite nell'esercizio 2012: per il credito verso il Consorzio Geoeco/Consorzio Unico, l'infruttuoso esito dell'arbitrato, la mancata nomina del terzo arbitro e l'insufficienza della massa attiva hanno reso evidente l'irrecuperabilita; per Plastic Art, la dichiarazione di inammissibilita della proposta di concordato del 6.11.2012 e la successiva evoluzione verso il fallimento confermano l'impossibilita di recupero. La Corte ha richiamato il principio secondo il quale, se il debitore e assoggettato a procedure concorsuali, la deduzione e ammessa entro la finestra temporale che va dalla data di ammissione alla procedura al periodo d'imputazione di bilancio in cui per i principi contabili si procede alla cancellazione del credito (richiamando Cass. n. 15218/2021). Il secondo motivo di ricorso e stato dichiarato inammissibile per effetto della doppia conforme di merito. Condanna dell'Agenzia al rimborso delle spese di lite a favore di LAVORGNA S.R.L. (euro 8.500 compensi + forfetarie 15% + esborsi euro 200).
Norme richiamate
art. 101 TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
La Corte interpreta la norma nel senso che la deducibilita delle perdite su crediti dipende dall'effettiva irrecuperabilita del credito; nei casi in cui il debitore e soggetto a procedure concorsuali, la perdita puo essere imputata entro la 'finestra temporale' dalla ammissione alla procedura al momento in cui i principi contabili impongono la cancellazione dal bilancio
d.lgs. n. 147/2015 (c.d. Decreto internazionalizzazione), art. 13
art. 13, comma 1, lett. d) (introduzione comma 5-bis)
Il riferimento viene usato per integrare l'interpretazione dell'art. 101 TUIR alla luce delle disposizioni piu recenti in materia di svalutazione contabile dei crediti e della deducibilita in presenza di procedure concorsuali
art. 360 cod. proc. civ.
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5; comma 4
Norme processuali richiamate dall'Agenzia per i motivi di cassazione; la Corte ha rilevato l'inammissibilita del secondo motivo per la preclusione derivante dalla doppia conforme di merito e ha considerato i profili di vizio denunciati dal primo motivo non idonei a rovesciare le valutazioni di fatto della CTR
Cass. n. 15218/2021 (giurisprudenza richiamata)
Precedente secondo cui la deduzione della perdita su crediti per debitori assoggettati a procedure concorsuali e ammessa nel periodo che va dalla ammissione alla procedura al periodo in cui, secondo i principi contabili, il credito viene cancellato dal bilancio; principio applicato dalla Corte nel caso concreto
Massime di principio
- La deducibilita fiscale delle perdite su crediti richiede la prova dell'effettiva e definitiva irrecuperabilita del credito: non e sufficiente la mera esistenza di una difficolta di recupero.
- La sola natura pubblica del debitore non esclude automaticamente la deducibilita: e necessario valutare la concreta possibilita di agire esecutivamente e gli elementi che dimostrano l'insolvenza (liquidazione, insufficienza di massa attiva, esiti infruttuosi di procedure di recupero o arbitrati).
- Se il debitore e sottoposto a procedure concorsuali, la perdita puo essere dedotta entro la 'finestra temporale' che va dalla data di ammissione alla procedura al periodo in cui, secondo i principi contabili, il credito viene cancellato dal bilancio; atti processuali quali decreti di inammissibilita del concordato o il fallimento sono elementi rilevanti per fissare il momento di irrimediabilita.
- Il momento determinante per la deducibilita puo essere la data di conclusione dell'azione esecutiva infruttuosa, non necessariamente la sola emissione del decreto ingiuntivo.
- La documentazione probatoria e la ricostruzione degli eventi procedurali (tentativi di recupero, esiti di pignoramenti, atti arbitrali, atti di liquidazione) sono decisive: l'Amministrazione che contesta deve confutare le valutazioni di fatto del contribuente per ribaltare la decisione del giudice di merito.
- Le valutazioni di fatto compiute dalla CTR sono difficilmente sindacabili in Cassazione salvo vizio di diritto o omessa considerazione di fatti decisivi non contestati; motivi che si limitano a contestare la valutazione della vicenda fattuale sono spesso inammissibili o destinati al rigetto.
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