Cassazione Civile, Ordinanza n. 02928/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate e della non opposizione della controparte, dichiarando estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate. Non vi è stata decisione nel merito sui due motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società di gestione del risparmio che amministrava fondi comuni di investimento immobiliari chiusi di tipo riservato, di due provvedimenti di sospensione di istanze di rimborso IVA relative ai periodi d’imposta 2010 e 2011, poi parzialmente annullati. La CTP di Padova aveva accolto il ricorso limitatamente a uno dei periodi d’imposta; la CTR del Veneto aveva accolto l’appello della società contribuente. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato rinuncia al ricorso, motivandola con il venir meno dei provvedimenti o comunque della causa di sospensione per insussistenza del carico pendente nei confronti della contribuente. La società resistente ha dichiarato di non opporsi alla rinuncia.
Massime di principio
- Quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte non vi si oppone, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non si pronuncia sulle questioni di merito sottese alla controversia e le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
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