Cassazione Penale, Sentenza n. 4937/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione in custodia cautelare in carcere dal 05/04/2019 al 25/10/2019 per il reato previsto dall'art. 12, comma 3, lett. a) e d), comma 3-bis e comma 3-ter, d.lgs. 286/1998 (concorso con Poljanec Marjan). Kos fu poi prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. (per non avere commesso il fatto). La Corte d'appello di Trieste aveva rigettato la domanda di riparazione ritenendo che le dichiarazioni accusatorie del coimputato Poljanec fossero corroborate e che le dichiarazioni rese da Kos fossero generiche, mendaci o reticenti e che l'istante avesse comunque colpa per non avere impugnato l'ordinanza cautelare o chiesto revoca/sostituzione della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione ritenendolo fondato, ha censurato l'ordinanza della Corte d'appello per carenza e apoditticità della motivazione (in particolare per mancata indicazione dei fatti accertati nella sentenza di proscioglimento e per valutazioni sulle dichiarazioni di Kos che erano state rese dopo l'emissione e l'esecuzione della misura). La sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato alla Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio; la Corte di Cassazione ha inoltre demandato alla Corte territoriale la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione deve verificare se l'imputato abbia avuto un ruolo causale, con dolo o colpa grave, nell'origine della misura. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse insufficiente rispetto a questo accertamento, configurando violazione della norma.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il proscioglimento per non aver commesso il fatto; qui indica l'esito definitivo favorevole a Kos che costituisce elemento rilevante per il giudizio di riparazione.
art. 12, comma 3, lett. a) e d), comma 3-bis e comma 3-ter, d.lgs. 286/1998
Norme che individuano il delitto contestato (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) rispetto al quale Kos era stato indagato; il riferimento serve a definire il contenuto dell'accusa nel procedimento originario.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro) e altre pronunce citate
Principio secondo cui il giudice della riparazione, pur dovendo esaminare il materiale del processo penale, segue un percorso motivazionale autonomo: deve verificare la sussistenza di dolo o colpa grave dell'interessato nella genesi della misura e valutare con rigore le condotte successive alla conoscenza del procedimento, rispettando le strategie difensive.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione ha autonomia logico-motivazionale rispetto al giudice penale, ma non può ignorare gli accertamenti della sentenza di cognizione: deve confrontare ciò che è stato accertato dall'assoluzione e ciò che era emerso con l'ordinanza cautelare.
- Per escludere il diritto alla riparazione occorre provare che la detenzione sia stata causata dal dolo o da colpa grave dell'interessato: la colpa deve essere macroscopica ed evidente, non una semplice inerzia o scelta difensiva.
- Valutazioni che escludono l'indennizzo non possono essere apodittiche; la motivazione deve indicare chiaramente i fatti e i riscontri che giustificano l'affermazione di colpa grave.
- Dichiarazioni rese dall'indagato dopo l'emissione o l'esecuzione della misura cautelare hanno valore probatorio limitato ai fini dell'esclusione della riparazione e non possono essere utilizzate senza adeguata verifica e riscontri esterni.
- La mancata impugnazione dell'ordinanza cautelare o la scelta difensiva di non chiedere la revoca/sostituzione non sono, di per sé, idonee a integrare colpa grave; vanno valutate nel contesto e con cautela.
- In caso di motivazione carente da parte del giudice di merito la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame, richiedendo che la Corte territoriale specifichi i fatti e i riscontri che giustificano l'eventuale esclusione del diritto alla riparazione.
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