Cassazione Penale, Sentenza n. 47036/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso mirava a contestare la conferma della confisca operata in primo grado (importo pari a 311.673 euro), deducendo che la confisca doveva essere revocata in ragione della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione pronunciata in appello. Il ricorrente sosteneva che la confisca presuppone una condanna definitiva e che, essendo il reato estinto per prescrizione, la misura ablatoria non poteva essere mantenuta. Inoltre si eccepiva la presunta errata applicazione dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la conferma della confisca perché, al momento della decisione di primo grado (10 luglio 2016), il reato contestato al capo B non era ancora prescritto: la consumazione va fissata al termine dilatorio di 90 giorni successivi alla scadenza della dichiarazione IVA (art. 5 d.lgs. 74/2000), per cui la prescrizione sarebbe maturata successivamente alla sentenza di primo grado. La Corte ha inoltre ritenuto inapplicabile la sentenza Taricco ai fatti anteriori a quella pronuncia e ha confermato la qualificazione della confisca come diretta sull'importo corrispondente all'IVA evasa. Conseguentemente la confisca di 311.673 euro è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000, art. 5
La Corte interpreta il momento consumativo dell'omessa dichiarazione IVA come coincidente con la scadenza del termine dilatorio di 90 giorni (art. 5 comma 2), con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dal 91° giorno successivo alla scadenza ordinaria; pertanto alla data della sentenza di primo grado il reato non era prescritto.
d.lgs. n. 74/2000, art. 4
Il reato ascritto al capo A è stato dichiarato estinto per prescrizione dal Tribunale; la pronuncia di Cassazione conferma la distinzione tra i due capi e il diverso stato di prescrizione.
d.lgs. n. 74/2000, art. 12-bis
È stato prospettato come mezzo di censura dal ricorrente (erronea applicazione), ma la Corte di cassazione non ha ritenuto che ciò incidesse sulla legittimità della confisca laddove il reato non era prescrittto al momento della prima sentenza.
art. 578-bis c.p.p.
La Corte richiama la possibilità per il giudice di appello di decidere sull'impugnazione limitatamente agli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato; ciò legittima la conferma in appello della misura ablativa anche se il reato viene poi dichiarato estinto per prescrizione.
Sez. Un., sentenza n. 13539 del 30/01/2020 (Rv. 278870)
Richiamata per confermare il principio che il giudice di appello può decidere sulla confisca dopo aver accertato la responsabilità, anche in situazioni complesse riguardanti l'estinzione del reato.
Sez. Un., sentenza n. 42415 del 27/05/2021 (Rv. 282037)
Utilizzata per delineare la natura della confisca del denaro quale confisca 'diretta' del profitto o prezzo del reato, non sindacabile dall'allegazione di provenienza lecita della specifica somma, e per affermare il carattere non-punitivo e preventivo della misura.
Costituzione (art. 25 e art. 27) e Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 e art. 7)
Citate rispetto all'irrilevanza delle garanzie tipiche della sfera penale (art. 25 e 27 Cost., art. 6 e 7 CEDU) rispetto alla confisca diretta qualora questa sia qualificata come misura di prevenzione e riequilibrio e non come pena.
Massime di principio
- La confisca disposta in primo grado può essere legittimamente confermata in appello anche se in seguito il reato viene dichiarato estinto per prescrizione, purché al tempo della decisione di primo grado il reato non fosse ancora prescritto.
- Per i reati di omessa dichiarazione IVA (art. 5 d.lgs. n.74/2000) il momento consumativo si considera al termine del periodo dilatorio di 90 giorni successivi alla scadenza della dichiarazione: il calcolo della prescrizione deve tenere conto di tale proroga.
- Il giudice di appello può decidere sull'impugnazione limitatamente agli effetti della confisca previa verifica della responsabilità sostanziale dell'imputato (art. 578-bis c.p.p. e giurisprudenza di legittimità): è possibile quindi confermare misure ablative anche in presenza di questioni sulla prescrizione illustrate in grado successivo.
- La confisca del denaro ritenuto profitto del reato è da qualificare come diretta quando rappresenta l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario: tale qualificazione non viene meno dall'allegazione di provenienza lecita della somma.
- Prima di sollevare eccezioni sulla illegittimità di una confisca per estinzione del reato, occorre verificare con precisione la data consumativa e i termini di prescrizione applicabili al caso concreto, nonché la tempistica delle decisioni giudiziarie.
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