Ordinanza n. 9/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della Determinazione Dirigenziale n. 206 del 21 ottobre 2025, con cui AreaCom ha aggiudicato, in favore di GSA, il Lotto 2 della “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di vigilanza attiva antincendio e di sicurezza per le aziende sanitarie della Regione Abruzzo”; - di tutti i verbali di gara, ivi inclusi quelli relativi alla valutazione delle offerte e all'eventuale e comunque inadeguata verifica di anomalia dell'offerta di GSA, allo stato non conosciuti; - della comunicazione del 5 novembre 2025, con cui la Centrale di Committenza ha reso noto agli operatori economici concorrenti che le offerte non sarebbero state rese momentaneamente disponibili; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli suindicati, ancorché allo stato non ancora conosciuto o conoscibile; e per il subentro del Consorzio nell’aggiudicazione e nell'esecuzione contrattuale, previa declaratoria d'inefficacia dell'Accordo Quadro eventualmente medio tempore stipulato con GSA; oltre che per il risarcimento dei danni subìti e subendi da parte del Consorzio Evolve, nonché per la condanna, ex artt. 46, comma 2, e 63 e 64 Cpa della Centrale di Committenza all'ostensione di tutti gli atti richiesti dal Consorzio Evolve con istanza di accesso agli atti del 5 novembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 2 di una gara comunitaria centralizzata per l'affidamento di servizi di vigilanza attiva antincendio e sicurezza, oltre agli atti di gara e al diniego temporaneo di ostensione delle offerte
Esito
La controversia
Il consorzio ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del Lotto 2 disposta in favore di un altro operatore economico, contestando anche i verbali di gara, la valutazione delle offerte e l'eventuale verifica di anomalia dell'offerta dell'aggiudicatario. Ha inoltre impugnato la comunicazione con cui la centrale di committenza aveva informato i concorrenti che le offerte non sarebbero state momentaneamente rese disponibili, chiedendo l'ostensione degli atti mediante accesso, il subentro nell'aggiudicazione e nell'esecuzione del contratto, la declaratoria di inefficacia dell'eventuale accordo quadro stipulato e il risarcimento dei danni. Nella presente fase è stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'aggiudicazione.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure relative all'aggiudicazione, agli atti di gara, alla verifica di anomalia e all'accesso. Ha ritenuto che la complessità delle questioni richiedesse un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. Ha quindi ritenuto adeguata tutela per il consorzio la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissata al 25 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La complessità delle questioni oggetto del giudizio richiede un approfondimento incompatibile con la sommarietà propria della fase cautelare.
Quando la complessità delle questioni non consente un adeguato esame nella fase cautelare sommaria, il giudice può tutelare l'interesse della parte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi del comma 10.
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze del Consorzio ricorrente [...] possano essere tutelate adeguatamente con la sollecita definizione dell’udienza di merito
La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito costituisce una forma di tutela cautelare alternativa alla decisione immediata sulla sospensione, quando il giudizio richiede un approfondimento non compatibile con la sommarietà della fase cautelare.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte in una controversia amministrativa sono troppo complesse per essere adeguatamente esaminate nella fase cautelare sommaria, il giudice può evitare una valutazione anticipata del merito e tutelare provvisoriamente la parte fissando sollecitamente l'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non equivale né all'accoglimento né al rigetto della domanda cautelare e non comporta una decisione sulle censure sostanziali dedotte.
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