Sentenza del 23/05/2017 n. 270 - Comm. Trib. Prov. Savona
ACCERTAMENTO - IRPEF - Detrazione d'imposta per installazione di impianti per il risparmio energetico - Mancata comunicazione all'ENEA, entro il termine di 90 giorni - Eventuale "rimessione in bonis" - Non spettanza - Buona fede -Inapplicabilità delle sanzioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la spettanza della detrazione fiscale per interventi di risparmio energetico, poiché la comunicazione all’ENEA era stata effettuata oltre il termine di 90 giorni previsto dalla normativa. Il ricorrente sosteneva la rilevanza dell’effettiva installazione dell’impianto e della propria buona fede, prospettando anche la possibilità di utilizzare la rimessione in bonis.
La decisione
La detrazione è stata ritenuta non spettante, in applicazione rigorosa dell’art. 4, comma 1-bis, del D.M. 19 febbraio 2007, come modificato dal D.M. 7 aprile 2008, poiché la comunicazione all’ENEA era tardiva. La rimessione in bonis non è stata ritenuta applicabile. Tuttavia, considerando l’effettiva realizzazione dell’impianto e la buona fede del contribuente, è stata esclusa o comunque ritenuta non applicabile la sanzione relativa all’inadempimento comunicativo.
Norme richiamate
Art. 4, comma 1-bis, D.M. 19 febbraio 2007, come modificato dal D.M. 7 aprile 2008
La comunicazione all’ENEA deve essere effettuata entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori; il mancato rispetto del termine comporta la perdita della detrazione, secondo un’interpretazione rigorosa dell’adempimento.
Istituto della rimessione in bonis
L’istituto non è stato ritenuto utilizzabile per sanare la tardiva comunicazione all’ENEA nel caso esaminato.
Massime di principio
- Per le agevolazioni fiscali subordinate a una comunicazione preventiva o tempestiva, il rispetto del termine può costituire una condizione sostanziale per ottenere il beneficio, anche quando l’intervento sia stato effettivamente realizzato.
- La buona fede del contribuente e l’effettiva esecuzione dei lavori non garantiscono necessariamente il mantenimento della detrazione se l’adempimento richiesto è stato effettuato oltre il termine previsto.
- La rimessione in bonis non è automaticamente applicabile a ogni comunicazione tardiva: occorre verificare se la specifica normativa e la giurisprudenza consentano di sanare quell’adempimento.
- La perdita dell’agevolazione e l’applicazione della sanzione sono profili distinti: anche quando il beneficio fiscale viene negato, la buona fede e l’assenza di danno per l’erario possono giustificare la non applicazione della sanzione.
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