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Sentenza

Sentenza n. 942/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Segnalazione ambientale n. 09/2024, recante l’invito a mettere in sicurezza l’edificio, ripristinare le condizioni igienico-sanitarie del marciapiede e prevenire la presenza di volatili, nonché l’ordinanza sindacale n. 738/2012 richiamata quale atto presupposto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, proprietario dal 2021-2023 di immobili danneggiati dal sisma del 2012, ha impugnato la segnalazione ambientale con la quale il Comune gli aveva richiesto, entro venti giorni, di dare esecuzione agli interventi di messa in sicurezza già prescritti dall’ordinanza sindacale n. 738/2012 e di provvedere alla pulizia del guano, alla delimitazione del marciapiede e all’installazione di reti anti-intrusione per volatili. Ha dedotto: violazione degli artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio e mancata partecipazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e violazione dell’art. 3 l. 241/1990, sostenendo che alcuni interventi erano già stati eseguiti, che non sussisteva un effettivo pericolo e che alcune prescrizioni erano state irragionevolmente estese ai civici 6 e 8; violazione del regolamento di polizia urbana, dell’art. 11, comma 2, l.r. 5/2005, difetto di motivazione, contraddittorietà e violazione della proporzionalità, anche per l’assenza di un accertamento dell’azienda sanitaria e per la mancata predisposizione del piano regionale di controllo dei colombi. Con i motivi aggiunti ha riproposto le censure dopo il deposito del verbale della Polizia locale relativo al sopralluogo del 15 gennaio 2024. Il Comune ha eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità dell’impugnazione della segnalazione e del verbale, la tardività dell’impugnazione dell’ordinanza del 2012, il difetto di interesse e, successivamente, la sopravvenuta carenza di interesse per l’avvenuta esecuzione di alcuni interventi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo non necessario esaminare le eccezioni di rito. Ha escluso la sopravvenuta carenza di interesse perché non risultava una dichiarazione comunale attestante il pieno adempimento a quanto richiesto. L’impugnazione dell’ordinanza n. 738/2012 è stata ritenuta tardiva e inammissibile: l’ordinanza, non impugnata dal precedente proprietario, si era consolidata e aveva prodotto effetti propter rem, generando un obbligo reale connesso all’immobile; l’acquirente era quindi subentrato nella posizione del dante causa e non poteva contestarne successivamente contenuto ed efficacia. È stata esclusa la necessità della comunicazione di avvio, poiché la segnalazione si limitava a rinnovare l’ordine già contenuto nell’ordinanza del 2012, cui il nuovo proprietario doveva ritenersi soggetto. La circostanza che alcuni interventi fossero già stati eseguiti non incideva sulla legittimità dell’atto, ma rendeva eventualmente superata l’intimazione relativamente a tali opere. Non è stata ravvisata illogicità nell’estensione ai civici 6 e 8 delle prescrizioni relative alla prevenzione del guano. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato e proporzionato: il proprietario è tenuto a evitare che l’edificio divenga fonte di problemi igienici e le condizioni igieniche potevano essere rilevate dal personale comunale senza il necessario coinvolgimento dell’azienda sanitaria. Le prescrizioni sono state giudicate adeguate, anche perché alcuni semplici interventi risultavano efficaci nel prevenire il ripetersi del problema. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio e la partecipazione non sono necessarie quando l’atto impugnato si limita a rinnovare l’ordine già contenuto in un precedente provvedimento consolidato, al quale il proprietario è tenuto a dare esecuzione.

  • art. 3 l. 241/1990

    La segnalazione è stata ritenuta adeguatamente motivata in relazione agli interventi di messa in sicurezza e di prevenzione delle problematiche igieniche.

  • art. 9, comma 6, Regolamento di polizia urbana del Comune di Cento

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il TAR ha respinto la relativa censura senza esplicitarne un’autonoma interpretazione.

  • art. 11, comma 2, l.r. 11 febbraio 2005, n. 5

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione agli accertamenti sanitari e al piano di controllo dei colombi, ma la censura è stata respinta.

Massime di principio

  • Un provvedimento amministrativo consolidato che impone interventi di messa in sicurezza dell’immobile può produrre un obbligo di natura reale, accessivo al bene; l’acquirente subentra nella posizione del precedente proprietario ed è tenuto a eseguirlo, senza poter contestare tardivamente il contenuto e l’efficacia dell’atto presupposto.
  • Quando un atto successivo si limita a rinnovare o sollecitare l’adempimento di un ordine già contenuto in un provvedimento consolidato, non è necessaria una nuova comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dell’attuale proprietario.
  • L’avvenuta esecuzione di alcuni interventi prescritti non determina l’illegittimità dell’atto che li richiede, ma può rendere superata l’intimazione limitatamente alle opere già eseguite.
  • Le problematiche igieniche connesse allo stato di un immobile possono essere rilevate dal personale comunale senza il necessario coinvolgimento dell’azienda sanitaria, purché le prescrizioni risultino adeguatamente motivate, adeguate e proporzionate allo scopo di tutela dell’incolumità e dell’igiene pubblica.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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