Cassazione Civile, Ordinanza n. 17695/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soci)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da due soci nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile della mala gestio di una società immobiliare. In primo grado e in appello è stata accertata la responsabilità del convenuto sia per la propria ingerenza nella gestione societaria, ai sensi dell'art. 2476, comma 7, c.c., sia quale erede universale del fratello già coamministratore. Gli addebiti riguardavano, in sintesi, l'illegittima occupazione di un appartamento di proprietà sociale da parte del coamministratore deceduto, l'assenza di prova di un comodato gratuito autorizzato, la gestione ritenuta scorretta di una vicenda negoziale relativa a un preliminare di compravendita immobiliare, e la conseguente quantificazione del danno patrimoniale in termini di mancati canoni e spese sostenute dalla società. Il ricorrente ha proposto sei motivi di ricorso per cassazione, lamentando violazione di norme in tema di responsabilità, prova e liquidazione del danno, ultrapetizione per avere la Corte territoriale valorizzato una responsabilità da amministratore di fatto nonostante la rinuncia a tale domanda, omessa rinnovazione di consulenza tecnica, errata interpretazione delle prove documentali e testimonianze, erronea regolazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure inammissibili perché, in larga parte, dirette contro la sentenza di primo grado o comunque tese a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre rilevato il difetto di specificità di alcune doglianze ex art. 342 c.p.c. e ha confermato la soccombenza del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione di merito sulla responsabilità e sulla quantificazione del danno è quindi rimasta ferma, poiché le doglianze erano per lo più rivolte a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio e non denunciavano correttamente vizi di legittimità.
Norme richiamate
art. 2476 c.c.
La responsabilità del soggetto può essere affermata anche per la consapevole ingerenza del socio nella gestione societaria insieme agli amministratori formalmente nominati; la Corte esclude che, nel caso esaminato, la condanna fosse fondata sulla qualificazione come amministratore di fatto, valorizzando invece l'alveo del comma 7.
art. 1223 c.c.
Richiamato dai motivi come parametro per la liquidazione del danno, ma le censure sono state dichiarate inammissibili perché miravano a una diversa ricostruzione fattuale e del criterio di calcolo adottato nei gradi di merito.
art. 2043 c.c.
Richiamato nei motivi quale norma generale di responsabilità aquiliana, ma non viene svolta una vera questione di diritto; la Corte considera le doglianze come contestazioni di merito sulla ricostruzione dei fatti e sulla causalità del danno.
art. 2697 c.c.
Evocato in tema di riparto dell'onere della prova, ma la Corte ritiene che il ricorso non deduca un effettivo errore di regola probatoria, bensì una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
art. 2723 c.c.
Richiamato nei motivi, senza che emerga dalla decisione un'applicazione autonoma della norma; la censura è stata giudicata inammissibile perché volta a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 2729 c.c.
Richiamato nei motivi in tema di presunzioni; la Corte non affronta nel merito una regola di inferenza presuntiva, poiché reputa le doglianze meramente fattuali.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per denunciare asseriti vizi di motivazione; la Corte non ravvisa un vizio denunciabile, reputando le critiche come richieste di rivalutazione del fatto.
art. 342 c.p.c.
La Corte richiama il difetto di specificità del gravame rilevato in appello come autonoma ragione di inammissibilità non adeguatamente censurata in cassazione.
art. 360 c.p.c.
La Corte ribadisce che sotto la veste di violazione di legge non possono essere prospettate censure che mirano in realtà a una nuova valutazione di merito.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in relazione alla condanna alle spese, che è stata applicata secondo il criterio della soccombenza.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nella censura sulle spese, ma la Corte osserva che la compensazione è rimessa al giudice di merito e non viene imposta in presenza di soccombenza.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito, delle prove e della ricostruzione dei fatti.
- La responsabilità del socio che si ingerisca consapevolmente nella gestione sociale può essere affermata ai sensi dell'art. 2476, comma 7, c.c., senza necessità di qualificarlo come amministratore di fatto, quando la condotta partecipi causalmente alla mala gestio.
- Le doglianze che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, o che non superano un rilievo di difetto di specificità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c., sono inammissibili in cassazione.
- La quantificazione del danno, se motivata dal giudice di merito sulla base di parametri oggettivi e documentali, non può essere rivalutata in cassazione mediante una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Le contestazioni sulle spese di lite sono inammissibili quando si limitano a invocare un diverso esito rispetto alla soccombenza, poiché la regolazione e la compensazione delle spese restano, nei limiti di legge, apprezzamenti riservati al giudice di merito.
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