Sentenza del 27/05/2022 n. 338 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Principio della ripetibilità delle spese nel processo tributario per l'attività difensiva svolta da funzionari dell'amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di intimazione di pagamento per imposte dirette e IVA anni 2013-2015 (importo complessivo €92.602,75). L'appellante contestava: 1) nullità/error in procedendo per difformità tra verbale d'udienza e dispositivo; 2) illegittimo intervento adesivo dell'Agenzia delle Entrate (violazione art.17-bis D.lgs.546/1992); 3) illegittima condanna alle spese liquidate a favore dell'Amministrazione perché questa era stata in giudizio senza difensore e con propri funzionari (richiesta di annullamento della liquidazione per diritti e onorari); 4) inesistenza della intimazione e delle cartelle/ruoli per vizi di formazione, mancata sottoscrizione e violazioni CAD/forme di notifica via PEC.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila (Sezione distaccata di Pescara) ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Motivazioni principali: 1) non è emersa nullità della decisione (comunicazione del deposito e assenza di pregiudizio effettivo); 2) l'Agenzia è legittimata ad intervenire come parte o come interventore adesivo secondo art.10 e art.14 D.lgs.546/1992; 3) l'art.15 D.lgs.546/1992 (e successive modifiche) legittima la liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore/Agente della Riscossione anche quando la difesa è svolta da propri funzionari, applicando il parametro del compenso spettante agli avvocati con riduzione del 20%; 4) le notifiche via PEC e le copie informatiche delle cartelle sono valide se raggiungono la sfera della conoscibilità del destinatario e non sono espressamente disconosciute; la mancata sottoscrizione digitale non invalida l'intimazione quando la normativa speciale non la richiede. Pertanto l'appello è stato respinto e l'appellante condannata alle spese del grado (liquidate €2.500,00 per ciascun appellato).
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 10: "Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate..."; art.15 co.2-bis (testo richiamato): "...si applica per la liquidazione il compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo, ivi previsto"
La CTR interpreta l'art.10 come fonte di legittimazione dell'Agenzia (e dell'agente della riscossione) a stare in giudizio e dell'art.15 come norma speciale che, nel processo tributario, prevede la ripetibilità delle spese anche quando la difesa è svolta da funzionari interni, indicando il parametro di liquidazione (compenso avvocati con riduzione del 20%).
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
art.25 (modelli di intimazione di pagamento); art.26 (modalità di notifica tramite PEC); art.12 richiamato nella discussione
La CTR ritiene che i modelli di intimazione non richiedano necessariamente sottoscrizione digitale e che la stampigliatura/indicazione dell'ente sia sufficiente per identificare la provenienza; la normativa sulla riscossione mediante ruolo non impone l'allegazione obbligatoria delle cartelle all'intimazione.
D.P.R. 7 aprile 2005, n. 68
art.1 lett. f) definisce il messaggio PEC e gli eventuali documenti informatici allegati
Il decreto disciplina le notifiche via PEC delle cartelle; la CTR afferma che la cartella può essere allegata in formato PDF (atto nativo digitale o copia per immagini) e che tale modalità è efficace per la notificazione.
Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)
art.1 lett. i)-ter e i)-quinquies; art.22 comma 3 (copie per immagine hanno efficacia probatoria se non disconosciute)
La CTR applica il CAD per ritenere valide le copie informatiche allegate via PEC e per affermare che l'attestazione di conformità non è necessaria se la conformità non viene espressamente disconosciuta dal destinatario.
CPC (Codice di Procedura Civile)
art. 91 (spese processuali), art. 276 (nullità per error in procedendo)
La CTR ricorda che l'art.91 disciplina la liquidazione delle spese e che l'eventuale nullità procedurale richiede un pregiudizio effettivo; nel processo tributario le disposizioni speciali prevalgono sull'interpretazione civile generale.
D.L. 24 gennaio 2012 e successive modifiche (legge di conversione 24/3/2012 n.27) e D.Lgs. 24 settembre 2015, n.156
richiami normativi sulle modalità di determinazione del compenso da liquidare all'ente impositore assistito da funzionari
Le modifiche legislative nel tempo hanno mantenuto il principio della liquidazione del compenso anche per la difesa svolta da funzionari, variando esclusivamente le modalità di determinazione, ma confermando la ripetibilità delle spese.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione e Corte Costituzionale
richiami: Cass. sent. n. 4473/2021; ord. n. 27444/2020; sent. 8413/2016; Corte Cost. ord. n.117/1999 e ord. n.292/2010
La CTR prende atto dei diversi orientamenti ma ritiene prevalente la linea che, nel processo tributario, riconosce la liquidabilità delle spese anche se la pubblica amministrazione si difende con propri funzionari, salvo casi particolari. La Corte Costituzionale ha ritenuto ampiamente discrezionale il legislatore nel disciplinare in modo diverso i riti.
Massime di principio
- Nel processo tributario le spese sostenute dall'ente impositore o dall'agente della riscossione sono, di regola, liquidabili anche se la difesa è svolta da funzionari interni: si applica il parametro del compenso spettante agli avvocati con la riduzione prevista (normativa speciale prevalente sull'interpretazione civile).
- La legittimazione a stare in giudizio dell'Agenzia/ente impositore e dell'agente della riscossione è prevista dalla normativa (art.10 e art.14 D.lgs.546/1992); l'ente impositore può intervenire come interventore adesivo senza autonomia apparente di impugnazione.
- La nullità per error in procedendo o irregolarità formali non vale automaticamente: occorre dimostrare un pregiudizio reale alla conoscibilità/diritto di difesa; decisioni formali sul deposito o sulla riserva non conducono di per sé alla nullità se la sentenza è stata comunicata e depositata regolarmente.
- Le notifiche via PEC e le copie informatiche delle cartelle o delle intimazioni sono valide se il messaggio è effettivamente consegnato all'indirizzo PEC del destinatario e dal contenuto risulta l'autorità di provenienza; la mancata firma digitale del PDF non invalida la notificazione se la normativa speciale non la richiede e la conformità non è disconosciuta.
- Se il contribuente ha agito in modo coerente con la conoscenza dell'atto (es. chiedendo rateazione e pagando alcune rate) ciò rafforza la presunzione di conoscibilità e può ostare alla prospettazione di inesistenza della notifica.
- In contestazioni sulla liquidazione delle spese, il giudice dovrà verificare se e quali esborsi concreti siano stati realmente sostenuti dall'ente resistente; tuttavia, nel processo tributario la legge prevede la ripetibilità secondo parametri specifici indipendentemente dalla concreta spesa per un professionista esterno.
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