Sentenza del 27/05/2022 n. 336 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Legge n. 388/2000 (Tremonti ambiente) - E' possibile avvalersi della deduzione in sede di dichiarazione dei redditi integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998 o presentare un'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 - Sussiste - E' legittima la deduzione anche in periodi d'imposta successivi all'investimento ambientale - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha richiesto il rimborso/Ires per gli anni 2011-2013 sostenendo di aver diritto alla deduzione prevista dalla L. 388/2000 (c.d. Tremonti ambiente) relativa alla componente ambientale di due impianti fotovoltaici acquistati nel 2010 e entrati in funzione il 14/04/2011. Per incertezza sulla cumulabilità tra la detassazione e la tariffa incentivante del II Conto Energia, la deduzione non era stata indicata nella dichiarazione originaria: la società ha pertanto chiesto il recupero attraverso istanza di rimborso ex art. 38 DPR 602/73 (alternativamente dichiarazione integrativa ex DPR 322/1998 art.2, comma 8-bis). La controversia verteva inoltre sul dies a quo per il termine di decadenza di 48 mesi.
La decisione
La Commissione Regionale ha accolto l'appello della società. Ha ritenuto legittimo l'esercizio del rimborso ai sensi dell'art. 38 DPR 602/73 (o l'uso della dichiarazione integrativa ex art.2, comma 8-bis DPR 322/98) per fruire della detassazione Tremonti ambiente anche in periodi di imposta successivi all'investimento, quando la mancata fruizione sia stata determinata da un'obiettiva incertezza interpretativa sulla cumulabilità con il conto energia. Ha inoltre condiviso che il periodo di imposta di riferimento per la detrazione è quello di entrata in funzione/connessione (2011) e che il termine di 48 mesi decorre dal termine per il versamento del saldo relativo a tale anno (qui: 16/07/2012). La domanda di rimborso depositata il 25/10/2015 è stata dunque ritenuta tempestiva. La perizia tecnica ha determinato la componente ambientale e la Commissione ha verificato il rispetto del limite di incidenza del 20% previsto dal DM 19/02/2007 art.9; l'appello è stato accolto e le spese di lite sono state poste a carico dell'Amministrazione.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art.6, commi 13-19)
Attribuisce la detassazione (deduzione) per investimenti ambientali; va interpretata coerentemente con la sua funzione incentivante e la deducibilità si riferisce all'anno di effettiva messa in funzione/produzione (connessione) dell'impianto.
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (art.2, comma 8-bis)
Consente la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa a favore, strumento utilizzabile per fruire della deduzione Tremonti ambiente anche in periodo successivo alla dichiarazione originaria.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art.38)
Prevede l'istanza di rimborso per maggiori imposte versate; termine decadenziale di 48 mesi decorre dal termine per il pagamento del saldo d'imposta relativo all'anno di riferimento; è strumento legittimo per recuperare la detassazione non fruita per incertezza interpretativa.
Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007 (II Conto Energia)
Disciplina la tariffa incentivante; contiene il limite che incentivi in conto capitale/conti interessi non devono eccedere il 20% del costo dell'investimento, parametro utilizzato per verificare la compatibilità dell'agevolazione con la detassazione ambientale.
Decreto Ministeriale 5 luglio 2012 (art.19 - interpretazione autentica)
Interpretazione autentica che ha chiarito la cumulabilità della tariffa incentivante del conto energia con la detassazione ambientale ex L. 388/2000, rimuovendo l'incertezza che aveva impedito ai contribuenti di fruire immediatamente dell'agevolazione.
T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986) - art.102 e art.109
Art.102 (ammortamenti): la deducibilità fiscale degli ammortamenti inizia dall'esercizio di entrata in funzione del bene; art.109 (principio di competenza): i costi devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio di competenza, supportando la tesi che i costi e le deduzioni si imputano all'anno di effettivo utilizzo/produzione.
Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 58/E del 20/07/2016
Risoluzione n. 58/E del 20/07/2016
Conferma la possibilità di fruire della detassazione Tremonti ambiente in un periodo d'imposta successivo mediante dichiarazione integrativa e, una volta scaduti i termini per l'integrativa, tramite istanza di rimborso ex art.38 DPR 602/73.
Principi contabili (OIC 16) e codice civile (art.2424 e art.2423-bis)
OIC 16 punto 53; art. 2424 c.c.; art. 2423-bis c.c. n.3
Principi contabili che sanciscono che l'ammortamento inizia quando il cespite è disponibile e pronto per l'uso e che il bilancio deve riflettere competenza e correlazione; usati per interpretare correttamente l'esercizio di imputazione dei costi.
Giurisprudenza di cassazione rilevante
es. Cass. civ. sez. VI 12/01/2022 n. 746; Cass. civ. sez. VI 20/12/2021 n. 40862
La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la possibilità di recuperare agevolazioni non fruite in dichiarazione originaria tramite dichiarazione integrativa o istanza di rimborso, confermando l'orientamento favorevole al contribuente in presenza di incertezza interpretativa.
Massime di principio
- La detassazione Tremonti ambiente può essere fruita anche in periodi d'imposta successivi a quello di acquisto purché l'investimento sia effettivamente entrato in funzione (connessione) e la mancata applicazione sia dipesa da obiettive incertezze interpretative; in tal caso la via corretta è la dichiarazione integrativa ex DPR 322/98 art.2, comma 8-bis o, se decorso il termine, l'istanza di rimborso ex art.38 DPR 602/73.
- Il dies a quo per il termine decadenziale di 48 mesi ex art.38 DPR 602/73 decorre dal termine per il pagamento del saldo d'imposta relativo all'anno in cui il bene è entrato effettivamente in funzione (anno di produzione/connessione), non dall'anno di acquisto contabile.
- La prova del diritto spetta al contribuente: è necessario produrre documentazione tecnica (perizia giurata) che quantifichi la componente ambientale, fatture, registri beni ammortizzabili, contratti di connessione e ogni atto che dimostri l'entrata in esercizio e la spettanza della detrazione.
- La presenza di un regime incentivante (conto energia) non esclude automaticamente la detassazione ambientale; dopo l'interpretazione autentica del DM 5/7/2012 e la prassi dell'Agenzia delle Entrate, la cumulabilità è possibile entro i limiti normativi (es. regola del 20% del DM 19/02/2007).
- In sede di valutazione economico-fiscale si deve rispettare il principio di competenza: i costi e le relative deduzioni/ammortamenti si imputano all'esercizio di effettiva utilizzazione/produzione (entrata in funzione), e non esclusivamente all'anno di acquisto/iscrizione a bilancio.
- Se la deduzione non è stata fruita per ragioni oggettive (incertezza di prassi normativa) il contribuente ha strade percorribili per recuperare l'agevolazione; tuttavia è cruciale agire entro i termini di decadenza e predisporre una documentazione tecnica-contabile solida.
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