Sentenza del 27/05/2022 n. 337 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità muove dalla presunzione di onerosità dei finanziamenti, inclusi i prestiti concessi dal socio alla società - Sussiste - La presunzione di onerosità è superabile dal contribuente fornendo una prova rigorosa della pattuizione di gratuità del finanziamento - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione di recupero IVA per €79.120, ritenute IRPEF dovute su interessi maturati sui finanziamenti soci per €42.980 oltre sanzioni e interessi; l'Ufficio censurava che i versamenti dei soci configurassero finanziamenti onerosi soggetti a ritenuta ex art.26 DPR 600/1973 e che la simulazione di una compravendita avrebbe determinato indebita detrazione IVA.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Amministrazione limitatamente al primo motivo (rinviando quindi la decisione favorevole concessa in primo grado a P. s.r.l. quanto alla ritenuta sui finanziamenti soci). Il collegio ha ritenuto applicabile la presunzione legale di onerosità dei prestiti soci (art.46 TUIR) e che la contribuente non avesse fornito la prova rigorosa richiesta per dimostrare la gratuità del finanziamento: la delibera del CdA attestava anzi la maturazione di interessi. Quanto alla presunta simulazione della compravendita e all'indebita detrazione IVA, il motivo è stato respinto: non è emerso un danno erariale e l'operazione ha mantenuto corrispondenza tra IVA a credito e a debito. Spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 46
Prevede una presunzione legale di onerosità dei prestiti concessi dai soci alla società; presunzione juris tantum che grava sul contribuente che può superarla solo con prova rigorosa e formale della gratuità.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 45
Stabilisce che gli interessi attivi concorrono a formare il reddito d'impresa 'da qualsiasi fonte provenga'; quindi gli interessi presunti sui prestiti soci rientrano nel reddito imponibile.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 95
Conferma la nozione ampia di reddito d'impresa, coerente con l'applicazione della presunzione di onerosità e con l'assoggettamento a tassazione degli interessi.
D.P.R. n. 600/1973, art. 26
Stabilisce l'obbligo di ritenuta alla fonte sugli interessi; la Corte e il collegio hanno ritenuto che la ritenuta sia dovuta anche quando gli interessi sono soltanto presunti ai sensi della presunzione legale, salvo prova contraria valida.
Codice civile, art. 1414
Richiamato con riferimento alla simulazione: un atto simulato non produce effetti tra le parti; tuttavia nel caso concreto non è stata dimostrata la simulazione né un danno erariale.
Costituzione, artt. 3 e 53
Richiamati per escludere una differenziazione normativa tra soci persone fisiche e soci imprenditori nella presunzione di onerosità, per motivi di parità e coerenza fiscale.
Codice civile, art. 2423 (richiamo dottrinale/giurisprudenziale)
Cortesemente citato in riferimento al principio di trasparenza contabile: la formalizzazione in bilancio degli interessi è importante per dimostrare natura onerosa o meno dei finanziamenti.
Massime di principio
- I finanziamenti dei soci alla società sono presumibilmente onerosi (presunzione juris tantum ex art.46 TUIR): la società è tenuta ad applicare la ritenuta sugli interessi maturati anche se non pagati, salvo prova contraria.
- L'onere della prova spetta al contribuente e richiede elementi rigorosi e formali: delibera assembleare che dichiari espressamente la gratuità, contabilizzazione univoca (es. imputazione a riserva o a versamento in conto capitale), documentazione contrattuale che escluda interessi.
- La mera disponibilità economica del socio o la prova che le somme siano state effettivamente impiegate dalla società non sono sufficienti a superare la presunzione di onerosità.
- Non rileva, ai fini della presunzione, se il socio sia persona fisica o imprenditore: la regola si applica a entrambe le categorie.
- Per contestare una simulazione di operazioni ai fini IVA occorre dimostrare il danno erariale e l'assenza di sostanza economica; la presenza di fatture regolari e la corrispondenza tra IVA detratta e IVA addebitata possono escludere l'indebita detrazione.
- In pratica, per evitare l'applicazione della ritenuta su presunti interessi: formalizzare per iscritto la gratuità (verbali assembleari, contratti senza clausole di interessi e rilevazione contabile coerente) e conservare documentazione che dimostri la natura 'in conto capitale' o a fondo perduto degli apporti.
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