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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07073/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fideiussori)

La controversia

Una banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di due soggetti che avevano sottoscritto moduli di fideiussione in favore di una società poi fallita, per il pagamento dei saldi passivi di un conto corrente ordinario e di due conti per anticipazione fatture. In primo grado il decreto era stato revocato, ritenendosi non provata la valida prestazione del consenso alla garanzia e non accertato il contenuto della fideiussione, anche per effetto della compilazione successiva dei moduli e della mancata prova dell’accordo sull’importo massimo garantito. La corte d’appello confermava il rigetto della pretesa monitoria. Con il ricorso per cassazione la banca deduceva: 1) violazione degli artt. 1937 e 1938 c.c., sostenendo che la garanzia doveva ritenersi valida quanto ai debiti già esistenti al momento della sottoscrizione e comunque fino al massimale indicato per le obbligazioni future; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di condanna al pagamento del debito principale nella misura corrispondente all’esposizione esistente alla data della fideiussione; 3) erronea conferma dell’inammissibilità per novità della domanda subordinata proposta in udienza, con la quale si chiedeva la condanna per un importo minore rispetto a quello domandato in monitorio, corrispondente a uno dei saldi passivi già indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla validità e sul contenuto della fideiussione, valorizzando l’accertamento di merito secondo cui non vi era prova dell’accordo tra le parti sulla consistenza quantitativa della garanzia e sull’importo massimo garantito, apposto in un momento successivo sui moduli sottoscritti in bianco. Ha invece rilevato che la parte della sentenza d’appello che aveva condiviso la declaratoria di novità della domanda subordinata era giuridicamente errata, perché nella domanda di condanna a una somma determinata è implicita la richiesta di una somma minore e, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda subordinata di condanna per un importo inferiore non integra domanda nuova. Tuttavia tale errore non ha comportato cassazione, poiché la decisione di merito risultava comunque conforme a diritto nella parte in cui negava la prova del consenso sul contenuto quantitativo della fideiussione. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1936 c.c.

    Definisce la fideiussione come il contratto con cui un soggetto garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore.

  • art. 1937 c.c.

    Richiede che la volontà di prestare fideiussione sia espressa; nel caso concreto la Corte richiama il requisito del consenso espresso, ma esclude che esso basti senza prova dell’accordo sul contenuto quantitativo della garanzia.

  • art. 1938 c.c.

    Consente la fideiussione anche per obbligazioni future purché sia indicato l’importo massimo garantito; la Corte precisa che la norma riguarda le obbligazioni future e non esaurisce il tema della prova dell’accordo sul contenuto della garanzia.

  • art. 1325, n. 1, c.c.

    Viene richiamato per affermare che il contratto di fideiussione richiede l’accordo delle parti sul contenuto essenziale del debito garantito, almeno determinabile.

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato nel motivo di ricorso per lamentare l’omessa pronuncia; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato, insieme all’art. 345 c.p.c., per distinguere le domande nuove da quelle subordinate implicite nella domanda originaria.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per escludere la novità della domanda subordinata di importo minore rispetto a quella originaria.

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    La Corte afferma che, pur essendovi un errore di diritto sulla novità della domanda subordinata, la decisione può essere mantenuta perché la sentenza di merito è conforme a diritto sul punto decisivo della mancanza di prova del consenso quantitativo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo dovuto dalla ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La fideiussione richiede, oltre alla sottoscrizione e alla volontà di garantire, la prova dell’accordo tra creditore e garante sul contenuto essenziale della garanzia, compresa la consistenza quantitativa del debito garantito quando essa non sia già integralmente determinata nel testo.
  • L’indicazione successiva dell’importo massimo garantito su un modulo sottoscritto in bianco non è sufficiente, da sola, se non risulta provato l’accordo delle parti sul quantum garantito e sulla specifica operazione cui la garanzia si riferiva.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta subordinata di condanna a una somma minore rispetto a quella azionata in via monitoria non integra domanda nuova, poiché nella domanda principale è implicitamente compresa la pretesa al pagamento di un importo inferiore per la medesima causa.
  • La sentenza di cassazione non va necessariamente cassata quando contenga un errore di diritto su un capo non decisivo, se la decisione risulta comunque sorretta da un autonomo profilo conforme a diritto, rilevante ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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