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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33937/2024 del 22/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda della fondazione proprietaria di ottenere il rilascio di un appezzamento di terreno in Capodrise, ritenuto detenuto senza titolo da alcuni privati che vi si assumevano possessori uti dominus e che ne chiedevano il riconoscimento dell’acquisto per usucapione. Il tribunale accolse la domanda di rilascio e rigettò quella risarcitoria per occupazione illegittima; la corte d’appello confermò, valorizzando la prova testimoniale e la consulenza tecnica d’ufficio. I ricorrenti per cassazione dedussero violazione e falsa applicazione di norme processuali e sostanziali, nonché travisamento della prova, illogicità e contraddittorietà della motivazione: sostenevano che la corte territoriale avesse erroneamente escluso il possesso utile all’usucapione, che avesse mal valutato l’accesso al fondo, le chiavi, la coltivazione, la presenza di un pozzo e di altre opere, e che avesse invertito l’onere della prova sulla detenzione e sulla tolleranza, trascurando la presunzione di possesso ex art. 1141 c.c. In memoria insistettero anche sull’idea che il travisamento della prova sottraesse la causa al regime della doppia conforme e consentisse il sindacato in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Ha affermato che le censure miravano in sostanza a una rivalutazione del materiale istruttorio e del convincimento del giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità; ha inoltre escluso che ricorressero i presupposti per superare il limite della doppia conforme, poiché la sentenza d’appello era conforme a quella di primo grado e i ricorrenti non avevano indicato ragioni di fatto diverse tra i due giudizi. Quanto al travisamento della prova, la Corte ha richiamato la recente giurisprudenza delle Sezioni Unite e ha ritenuto comunque inammissibile la censura, perché riferita a un fatto sostanziale e quindi soggetta ai limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. e dell’art. 348-ter c.p.c. Sul piano sostanziale, ha condiviso la valutazione della corte territoriale secondo cui la coltivazione del fondo, la presenza di opere e l’accesso tramite area comunale non bastavano a dimostrare un possesso esclusivo e inequivoco, né l’interversione di una mera detenzione in possesso utile all’usucapione. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese, oltre alla condanna ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi, ma la Corte non ravvisa una effettiva violazione, perché la censura tendeva a contestare il merito dell'accertamento fattuale

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nei motivi, senza autonoma decisività nella motivazione finale

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non quando valuti diversamente le prove offerte

  • art. 116 c.p.c.

    non consente di censurare in cassazione la diversa forza persuasiva attribuita dal giudice di merito alle prove raccolte

  • art. 1141 c.c.

    la presunzione di possesso richiede comunque elementi idonei a dimostrare che la relazione materiale sia iniziata uti dominus e non per mera tolleranza

  • art. 1144 c.c.

    richiamato in relazione alla distinzione tra detenzione e possesso e alla tolleranza del proprietario

  • art. 1158 c.c.

    l'usucapione non è configurabile senza prova di un possesso pacifico, pubblico, continuato ed esclusivo per il tempo richiesto

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova del possesso utile all'usucapione resta a carico di chi lo invoca

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se gli indizi siano gravi, precisi e concordanti, circostanza esclusa nella specie

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte esclude che i motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge e vizi processuali, siano idonei a introdurre una rivalutazione del fatto

  • art. 348-ter c.p.c.

    la doppia conforme preclude la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse

  • art. 380-bis c.p.c.

    il ricorso è stato deciso in aderenza alla proposta del consigliere delegato

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica il rito camerale utilizzato per la decisione

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, ove ne ricorrano i presupposti

  • art. 96 c.p.c.

    terzo comma; quarto comma

    la decisione conforme alla proposta accelerata comporta la condanna per responsabilità aggravata e l'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 54, comma 2, D.L. n. 83 del 2012

    richiamato per l'applicazione della disciplina sulla doppia conforme ai giudizi di appello introdotti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione

Massime di principio

  • In cassazione non è ammessa una censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non basta lamentare che abbia attribuito maggiore attendibilità ad alcune prove piuttosto che ad altre.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere usata per censurare in sede di legittimità il giudizio di attendibilità delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo il caso di utilizzo di prove non dedotte o di travisamento rilevante nei limiti consentiti.
  • Nel giudizio di usucapione, la mera coltivazione del fondo, la realizzazione di opere o altre attività materiali non sono di per sé sufficienti a dimostrare il possesso utile, se non risultano connotate da univoci elementi che le ricolleghino all'esercizio del diritto di proprietà.
  • Chi invoca l'usucapione deve provare un possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, continuo, pubblico, pacifico ed esclusivo, nonché l'eventuale interversione di una precedente detenzione in possesso.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella d'appello.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova non consente automaticamente il ricorso per cassazione come vizio processuale; il rimedio può essere, a seconda dei casi, la revocazione per errore di fatto oppure, nei limiti di legge, la censura ex art. 360, n. 4 o n. 5 c.p.c.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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