Sentenza n. 4114/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 670/2024 pubbl. il 22/01/2024 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, nell'ambito del procedimento ex art. 414 c.p.c. avente R.G. n. 6414/2023, notificata dapprima in data 27/01/2024, passata in giudicato e, ai fini dell'esecuzione, notificata nuovamente alle parti in data 31/01/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021, per complessivi euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione lavoro, n. 670/2024. La sentenza civile aveva dichiarato il diritto del docente a usufruire del beneficio della carta elettronica previsto dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 per quattro anni scolastici e aveva condannato il Ministero all'immediata attivazione della carta, con una provvista complessiva di euro 2.000,00. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con un atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ricordato che l'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, allo scopo di imporre alla pubblica amministrazione la conformazione al giudicato. Quando il giudicato da eseguire proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l'omissione o l'elusione della sentenza civile, senza integrare il contenuto del titolo né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Nel caso concreto, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, il Ministero non ha fornito alcuna prova o chiarimento sull'esecuzione della sentenza; ciò ha comportato l'accoglimento della domanda, secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, autorizzato a provvedere entro i successivi 90 giorni, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre amministrazioni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori di legge, per le spese processuali.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato civile.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del ricorso per l'ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale richiamata dal titolo giudiziale civile quale fondamento del diritto del docente al beneficio della carta elettronica per la formazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione di una sentenza civile passata in giudicato, quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi al relativo comando.
- L'ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario resa in funzione di giudice del lavoro ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve accertare l'omissione o l'elusione del giudicato, senza integrare il contenuto del titolo o svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- Quando il creditore allega l'inadempimento di un obbligo risultante da una sentenza civile e l'amministrazione debitrice non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, il giudice può accertare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di provvedere.
- In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di sostituirsi all'amministrazione inadempiente per dare attuazione al giudicato.
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