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Legge

L.R. Sardegna 8/2007

Norme per l’istituzione di centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne vittime di violenza

Normativa regionaleL.R. Sardegna 8/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Sardegna disciplina rete, requisiti, funzioni e finanziamento di centri antiviolenza e case di accoglienza per donne vittime di violenza e stalking, con gratuità dei servizi e soggiorno fino a 120 giorni salvo necessità documentate. Prevede prevenzione, formazione, protocolli operativi e contributi regionali. Le norme si applicano oggi nel testo consolidato, con accreditamento istituzionale e pareri/termini introdotti nel tempo.

Istituzione e finanziamento di centri antiviolenza e case di accoglienza per donne vittime di violenza

Centri antiviolenza e case di accoglienza per donne vittime di violenza

La legge disciplina in Sardegna la prevenzione, il contrasto e l’assistenza alle donne vittime di violenza di genere, includendo anche lo stalking. Il provvedimento regola l’istituzione, il funzionamento e il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, oltre ai rapporti di rete con i servizi pubblici e privati del territorio.

Principi e finalità

La Regione autonoma della Sardegna qualifica la violenza sulle donne come violenza di genere e la considera un attacco all’inviolabilità e alla libertà della persona. L’intervento regionale è orientato a tutelare le vittime e i loro figli minori, garantendo sostegno nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato.

Le finalità comprendono:

  • prevenire e contrastare la violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica;
  • contrastare maltrattamenti, molestie, ricatti a sfondo sessuale e altri comportamenti persecutori;
  • promuovere misure di tutela, solidarietà, elaborazione culturale, informazione e sensibilizzazione;
  • intervenire anche contro lo stalking, con misure specifiche di prevenzione e contrasto.

Prevenzione, informazione e sensibilizzazione

La Regione promuove le finalità della legge attraverso attività educative e informative rivolte alla comunità e ai contesti scolastici. Sono previste iniziative per diffondere la cultura della legalità, del rispetto dei diritti e del superamento degli stereotipi di genere.

Le attività comprendono anche:

  • formazione di docenti e genitori;
  • educazione al rispetto dell’altro e al rafforzamento dell’autostima;
  • tecniche di autodifesa per prevenire e contrastare la violenza;
  • potenziamento della sicurezza diurna e notturna di aree a rischio tramite videosorveglianza, illuminazione, telesoccorso e altre tecnologie;
  • diffusione di informazioni sullo stalking.

Rete antiviolenza e coordinamento istituzionale

La legge valorizza una rete antiviolenza composta da enti pubblici, istituzioni scolastiche, forze dell’ordine, autorità giudiziaria, centri antiviolenza, centri di ascolto e altri soggetti impegnati nella tutela delle vittime.

La rete ha funzione di confronto, scambio di buone pratiche e coordinamento, con l’obiettivo di garantire omogeneità degli interventi nel territorio regionale. Il coordinamento è affidato all’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, che mette a disposizione strutture e personale.

La Regione promuove inoltre protocolli operativi per definire procedure uniformi di accoglienza e presa in carico in emergenza, con percorsi assistenziali e curativi protetti e individualizzati.

Istituzione, soggetti promotori e accreditamento

I centri antiviolenza e le case di accoglienza sono finanziati dalla Regione per assicurare solidarietà, sostegno e soccorso alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori.

Possono essere promossi:

  • da enti locali singoli o associati;
  • da enti, associazioni di volontariato e ONLUS con scopo primario di contrasto alla violenza sulle donne e sui minori o allo stalking, dotati di personale adeguato e dei requisiti di esperienza richiesti dalla normativa europea e nazionale vigente;
  • congiuntamente, dai soggetti pubblici e privati in forma di intesa o consorzio.

I centri e le case sono oggi soggetti ad accreditamento istituzionale rilasciato dalla Direzione generale competente in materia di politiche sociali entro 180 giorni dall’entrata in vigore del relativo comma, prorogabili di altri 180 giorni. Se il termine decorre senza accreditamento, la struttura perde il diritto ai finanziamenti fino al completamento della procedura.

Requisiti organizzativi e territoriali delle strutture

I centri e le case devono essere dotati di strutture adeguate, personale specializzato e autonomia metodologica e gestionale. Operano senza fini di lucro e garantiscono l’anonimato, salvo diversa decisione della vittima.

I centri antiviolenza sono collocati in ambito provinciale o sub provinciale, nel numero massimo stabilito dalla Giunta regionale con parere della Commissione consiliare competente.

Le case di accoglienza sono collocate in centri con popolazione non inferiore a 30.000 abitanti; nei comuni sopra i 100.000 abitanti e nelle aree vaste possono esserne previste più di una. Il centro antiviolenza può essere collegato a una casa di accoglienza, che deve garantire funzionalità e sicurezza per donne e figli minori.

Le sedi possono essere di proprietà pubblica comunale, provinciale o regionale. Ogni centro e ogni casa sono disciplinati da un regolamento interno autonomo.

Funzioni dei centri antiviolenza

I centri antiviolenza svolgono attività di primo ascolto, orientamento e accompagnamento personalizzato. In particolare effettuano:

  • colloqui preliminari per individuare i bisogni;
  • percorsi personalizzati di uscita dalla violenza;
  • colloqui informativi di carattere legale;
  • affiancamento nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell’identità culturale e della libera scelta.

Svolgono anche attività di sistema, tra cui:

  • raccolta e analisi dei dati su accoglienza e ospitalità;
  • diffusione dei dati elaborati e valutazione delle risposte dei servizi coinvolti;
  • formazione e aggiornamento delle operatrici e degli operatori sociali;
  • iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia;
  • raccolta di documentazione sul fenomeno.

Gli sportelli antistalking, se presenti, operano con personale altamente specializzato e in stretta collaborazione con il centro, offrendo consulenza legale e assistenza psicologica.

I centri possono inoltre avviare progetti per la prevenzione e il recupero degli autori di violenza di genere e stalking e raccordarsi con le strutture del servizio sanitario regionale quando sia necessario un intervento sanitario sull’autore dell’atto.

Funzioni delle case di accoglienza

Le case di accoglienza sono strutture di ospitalità temporanea per donne e figli minori in situazione di necessità o emergenza. Il personale garantisce riservatezza, sicurezza e supporto all’autogestione della casa.

Le finalità sono:

  • accogliere e sostenere donne vittime di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia e i loro figli minori;
  • offrire un luogo sicuro anche in presenza di stalking;
  • costruire spazi di libertà per donne vittime di gravi maltrattamenti;
  • valorizzare le relazioni tra donne anche in contesti di forte disagio.

L’accesso avviene esclusivamente tramite il centro antiviolenza, sulla base delle valutazioni dell’équipe di accoglienza.

Convenzioni con gli enti locali e rapporto con il territorio

Gli enti locali singoli o associati possono stipulare convenzioni con i soggetti promotori per la progettazione, gestione e continuità dei progetti antiviolenza e antistalking.

Le convenzioni devono comunque assicurare:

  • strutture adeguate rispetto a popolazione e territorio;
  • copertura finanziaria almeno pari al 25% delle spese di gestione;
  • campagne informative periodiche sui servizi offerti.

Centri e case mantengono rapporti costanti con le strutture pubbliche competenti in materia di assistenza, prevenzione e repressione dei reati e sviluppano protocolli e linee guida con servizi sociali comunali, servizi sanitari ASL e scuole.

Gratuità, ospitalità e assistenza abitativa

I servizi dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza sono gratuiti.

Il soggiorno nelle case di accoglienza è gratuito fino a 120 giorni, salvo diverse previsioni o necessità documentate dal personale responsabile. In caso di disagiate condizioni economiche, le ospiti vengono affidate ai servizi sociali del territorio di appartenenza.

La Regione prevede inoltre norme affinché i comuni garantiscano assistenza finanziaria alle donne che debbano lasciare il nucleo familiare e abitativo per violenze o stalking e non possano rientrare nell’abitazione originaria. La Giunta può anche destinare riserve di alloggi per emergenza abitativa a donne vittime di violenza familiare con procedimenti giudiziari già avviati.

Formazione degli operatori

La Regione promuove la formazione di tutti coloro che operano nel settore della violenza sulle donne e dello stalking, per assicurare una preparazione specifica e omogenea nella gestione del rapporto con la vittima dal primo contatto all’informazione e all’assistenza lungo l’intero percorso di recupero.

Contributi, criteri e procedure di erogazione

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente e sentita la Commissione consiliare, stabilisce criteri e priorità per la concessione dei contributi destinati a finanziare attività e strutture disciplinate dalla legge. L’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale cura gli adempimenti attuativi secondo linee guida contenenti anche standard funzionali e protocolli di prima accoglienza.

Il parere della Commissione si intende acquisito favorevolmente se non viene adottato alcun provvedimento entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

I fondi regionali sono erogati entro 60 giorni dal ricevimento delle domande di contributo.

I finanziamenti regionali sono cumulabili con quelli europei e statali, salvo diversa previsione delle normative applicabili. La convenzione deve disciplinare le modalità per garantire regolarità delle erogazioni e continuità del servizio.

Verifiche, monitoraggio e programmazione

I soggetti promotori presentano ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull’andamento e sulla funzionalità dei centri e delle case di accoglienza.

La Giunta, tramite l’Assessorato competente, assicura annualmente la rilevazione sistematica della violenza contro le donne e dello stalking, individua le buone prassi e predispone una relazione utile alla definizione dei criteri di finanziamento e alla programmazione di bilancio regionale.

Per la verifica dell’attuazione dei programmi affidati ai centri riconosciuti come partner istituzionali e della gestione delle risorse assegnate, la Regione si avvale dei comuni in cui tali centri hanno sede centrale.

Aspetti finanziari e copertura

La legge prevede oneri a carico del bilancio regionale, quantificati originariamente a decorrere dal 2008 in 1.200.000 euro per il 2008 e 1.800.000 euro per gli anni successivi. Le spese gravano sulla specifica unità di bilancio prevista e sui corrispondenti bilanci degli anni successivi.

Entrata in vigore e attualità della disciplina

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna. Il testo consolidato contiene modifiche successive, tra cui l’introduzione dello stalking, della rete antiviolenza, dell’accreditamento istituzionale e di nuove regole sui contributi e sui pareri.

La disciplina non appare obsoleta, perché continua a regolare un settore operativo attuale e presenta aggiornamenti recenti, inclusa una modifica del 2024 sui termini del parere in Commissione.

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