L.R. Sardegna 7/2007
Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Sardegna un sistema organico di sostegno alla ricerca, all’innovazione e al trasferimento tecnologico: alta formazione dei ricercatori, finanziamento di progetti di base e applicati, divulgazione scientifica, incentivi alle imprese, nuovi organi consultivi e un fondo unico regionale. Prevede programmazione triennale, valutazione dei progetti, relazioni annuali e specifiche regole finanziarie a partire dal 2008.
Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna
Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna
La legge disciplina, per la Regione autonoma della Sardegna, un sistema organico di promozione della ricerca scientifica, dell’innovazione tecnologica e del trasferimento delle conoscenze al sistema produttivo e alle amministrazioni pubbliche. Il provvedimento definisce obiettivi strategici, strumenti di finanziamento, organi consultivi, programmazione, valutazione e norme finanziarie.
Finalità e obiettivi generali
La Regione intende rafforzare e diffondere la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, in coerenza con i principi dell’Agenda di Lisbona e con la Carta europea dei ricercatori. Gli obiettivi principali sono:
- promuovere e divulgare la cultura scientifica;
- sviluppare, attrarre e trattenere capitale umano qualificato nel sistema regionale della ricerca;
- sostenere e internazionalizzare il sistema regionale della ricerca;
- razionalizzare organizzazione, programmazione e attuazione degli interventi regionali;
- integrare ricerca di base e ricerca applicata, favorendo il raccordo tra ricerca e impresa.
Alta formazione e inserimento lavorativo
La Regione sostiene la formazione avanzata e l’inserimento professionale di giovani ricercatori e profili altamente qualificati. In particolare:
- favorisce la partecipazione a programmi di studio e lavoro presso centri di ricerca di riconosciuto prestigio internazionale, anche con contributi individuali a fondo perduto o altri incentivi;
- promuove accordi e collaborazioni tra imprese, università, enti e centri di ricerca pubblici e privati della Sardegna e centri di ricerca esterni di riconosciuto prestigio;
- promuove l’inserimento di ricercatori qualificati nel sistema regionale della ricerca e nelle imprese, anche mediante cofinanziamento di progetti, borse per inserimento lavorativo e, per università ed enti pubblici di ricerca, contratti pluriennali rinnovabili e progetti di ricerca;
- prevede incentivi per le imprese sarde che investono nell’alta formazione svolta da università e altri centri di ricerca qualificati.
Sostegno al sistema regionale della ricerca
La legge prevede strumenti per finanziare e rafforzare la ricerca fondamentale e applicata in Sardegna. La Regione:
- favorisce la realizzazione e lo sviluppo di centri di eccellenza e sostiene quelli già riconosciuti;
- incentiva consorzi e altre forme associative tra università, enti, centri di ricerca e imprese;
- finanzia o cofinanzia progetti di ricerca fondamentale o di base di particolare valore conoscitivo, anche con accesso a programmi internazionali, comunitari e nazionali; per tali interventi la quota non deve essere inferiore all’1% delle compartecipazioni IRPEF;
- finanzia o cofinanzia progetti di ricerca applicata e di sviluppo precompetitivo presentati da imprese, università, enti e centri di ricerca e loro aggregazioni con sede in Sardegna;
- facilita l’uso delle grandi attrezzature scientifiche presenti nel territorio regionale e l’accesso alle informazioni della biblioteca scientifica regionale;
- istituisce premi annuali per pubblicazioni scientifiche di eccellenza realizzate in Sardegna.
Divulgazione della cultura scientifica
Per diffondere la cultura scientifica, la Regione:
- sostiene, in collaborazione con università ed enti pubblici di ricerca, programmi scientifici integrati con i curricula scolastici;
- promuove la costituzione di una biblioteca scientifica regionale in rete con altre biblioteche pubbliche e private, valorizzando il patrimonio delle biblioteche universitarie;
- istituisce il premio regionale biennale “A scuola di scienza” per studenti delle scuole secondarie di secondo grado, destinato a progetti con evidenti capacità ideative e tecnico-pratiche.
Trasferimento di conoscenze, proprietà intellettuale e innovazione imprenditoriale
La Regione promuove il passaggio della conoscenza dalla ricerca al sistema produttivo e alla pubblica amministrazione. A tal fine:
- favorisce iniziative imprenditoriali basate sulla conoscenza prodotta in Sardegna, con ricadute economiche e occupazionali;
- sostiene per non più di due anni la proprietà intellettuale di scoperte di particolare interesse realizzate da università ed enti e centri pubblici di ricerca operanti in Sardegna;
- sostiene programmi di distacco temporaneo di ricercatori e tecnici tra università, enti pubblici di ricerca, amministrazioni pubbliche e imprese della Sardegna;
- cofinanzia progetti di trasferimento tecnologico tra sistema della ricerca, imprese e amministrazioni pubbliche;
- sostiene la costituzione, il potenziamento e il coordinamento di strumenti informativi sul modello dei “liaison office”.
Razionalizzazione degli interventi e governance
La legge istituisce una cornice unificata per la gestione delle politiche regionali in materia. La Regione:
- istituisce il fondo unico regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica;
- unifica le competenze attuative presso l’Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio;
- istituisce la Consulta regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica;
- istituisce i Comitati tecnici consultivi regionali d’area;
- istituisce l’Anagrafe regionale della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, deve adottare un atto di indirizzo che disciplini modalità e procedure di funzionamento di tali organismi.
Fondo unico regionale per la ricerca
Il fondo unico regionale comprende tutte le risorse comunitarie, nazionali e regionali, oltre a eventuali lasciti o donazioni private. La Giunta regionale, in attuazione del Piano regionale, individua con cadenza annuale, biennale o triennale le quote da destinare alle singole linee di intervento, nel rispetto dei vincoli dei soggetti finanziatori e delle regole di ammissibilità della spesa.
Consulta regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica
La Consulta è l’organo consultivo della Giunta per la programmazione regionale nel settore e, in particolare, per l’elaborazione del Piano regionale di sviluppo e del Piano regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica. Svolge una funzione di supporto, attraverso una consultazione partecipata di imprese, università, enti e centri di ricerca pubblici e privati, per individuare fabbisogni di ricerca e alta formazione, direttrici di sviluppo e strumenti di attuazione.
Ne fanno parte:
- l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio;
- i Rettori delle Università di Cagliari e Sassari o loro delegati;
- un rappresentante degli enti pubblici di ricerca presenti nel territorio regionale;
- un rappresentante degli enti o centri privati di ricerca presenti nel territorio regionale;
- un rappresentante delle aziende sanitarie locali, ospedaliere e miste;
- un rappresentante delle fondazioni operanti nel campo della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna;
- il presidente del Consorzio Sardegna Ricerche;
- un rappresentante delle organizzazioni delle imprese e uno delle organizzazioni sindacali;
- il direttore generale dell’AGRIS.
Comitati tecnici consultivi regionali d’area
I Comitati tecnici consultivi regionali d’area sono organi di consulenza della Giunta per specifiche macroaree disciplinari:
- scienze matematiche, informatiche, fisiche, chimiche e ingegneristiche;
- scienze della terra e dell’ambiente;
- scienze della vita;
- scienze umane e sociali.
Ogni comitato è composto da cinque esperti di comprovata competenza, nominati dalla Giunta tra i nominativi indicati dalla Consulta, sentita la Commissione consiliare competente.
Anagrafe regionale della ricerca
L’Anagrafe raccoglie e aggiorna i dati necessari al coordinamento delle politiche regionali di settore. In particolare contiene informazioni su:
- imprese, enti e centri di ricerca regionali, nazionali e internazionali;
- progetti di ricerca finanziati dalla Regione;
- strutture, enti e centri di ricerca pubblici e privati operanti in Sardegna.
I dati sono pubblici, aggiornati costantemente e resi disponibili per via telematica.
Sistema di valutazione e criteri sanzionatori
I programmi e i progetti di ricerca sono soggetti a valutazione ex ante, in itinere ed ex post, secondo standard internazionali e principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza. Di norma la valutazione è affidata a revisori anonimi estratti dall’albo del Ministero dell’università e della ricerca, che non operino nel territorio regionale. La valutazione deve inoltre conformarsi al modello della decisione n. 1513/2002/CE sul VI Programma quadro.
In caso di inadempimento o difforme esecuzione rispetto al progetto approvato, salvo giustificate motivazioni scientifiche, si applicano criteri sanzionatori.
Rapporti con il Ministero e con le università
La Regione può stipulare accordi e protocolli d’intesa con il Ministero dell’università e della ricerca per coordinare gli strumenti di programmazione e condividere metodologie e competenze per l’attuazione del Piano regionale.
Per le università della Sardegna:
- gli interventi relativi a ricerca e innovazione sono finanziati con il fondo unico regionale;
- è abrogata la lettera b) dell’articolo 2 della legge regionale n. 26 del 1996;
- è istituito un sistema di premialità annuali per dipartimenti e gruppi di ricerca che abbiano dimostrato la migliore produttività scientifica, sulla base dei principi di valutazione previsti dalla legge;
- gli altri rapporti Regione-università sono regolati da convenzione triennale e gli interventi regionali dedicati provengono dal fondo globale previsto dalla legge regionale n. 26 del 1996.
Piano regionale per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica
Il Piano costituisce lo strumento principale di programmazione. Il Consiglio regionale approva gli indirizzi strategici, su proposta della Giunta, in coerenza con la programmazione regionale, il Piano regionale di sviluppo, il Piano nazionale per la ricerca e gli orientamenti comunitari.
Il Piano, approvato dalla Giunta previo parere della Commissione competente entro trenta giorni, definisce per ogni annualità:
- settori prioritari;
- obiettivi, strategie e linee di intervento;
- soggetti ammissibili;
- sistema di monitoraggio;
- risorse tecniche, organizzative e finanziarie da impiegare nel triennio e relative modalità di gestione;
- ripartizione annuale delle risorse finanziarie;
- fonti di finanziamento.
In sede di prima attuazione, gli indirizzi strategici devono essere presentati dalla Giunta al Consiglio entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
Monitoraggio e relazione annuale
Entro il mese di febbraio di ogni anno la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del Piano e degli interventi. La relazione deve indicare, in particolare:
- finanziamenti assegnati e descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati;
- attività di promozione e informazione svolte;
- ricadute occupazionali, formative ed economiche degli investimenti.
Aiuti di Stato
Gli atti attuativi che prevedono azioni configurabili come aiuti di Stato sono soggetti a notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, salvo i casi in cui gli aiuti siano concessi in conformità ai regolamenti comunitari di esenzione.
Norme finanziarie
Per l’anno 2008 la legge finanziaria regionale deve determinare le risorse in base agli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale 2007-2010 destinati alla ricerca scientifica e tecnologica. Gli stanziamenti, comprensivi di risorse regionali, statali e comunitarie, sono iscritti nello stato di spesa in due distinte UPB.
La legge finanziaria 2008 deve inoltre:
- destinare alla ricerca fondamentale o di base una quota non inferiore all’1% delle compartecipazioni IRPEF;
- prevedere, per la ricerca biomedica e sanitaria, uno stanziamento annuo complessivo non inferiore al 2 per mille dello stanziamento per il sistema sanitario regionale.
Sono abrogati i commi 3 e 7 dell’articolo 24 della legge regionale n. 10 del 2006 e le altre disposizioni incompatibili. I soggetti che accedono a tale stanziamento non possono, di norma, accedere ad altri fondi regionali.
Disposizioni finali
La Regione disciplina, nell’ambito della legge, tutti gli interventi di sostegno alla ricerca scientifica, all’innovazione e al trasferimento tecnologico. La Giunta definisce con atti successivi forme, criteri e modalità degli interventi. Sono inoltre abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.
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