L.R. Sardegna 9/2007
Norme in materia di polizia locale e politiche regionali per la sicurezza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Sardegna l’organizzazione e le funzioni della polizia locale e gli interventi regionali per un sistema integrato di sicurezza. Prevede programmazione biennale dei progetti, organi consultivi, regole su corpi comunali e provinciali, formazione, volontariato e norme finanziarie/transitorie. Molte scadenze iniziali riguardano l’attuazione nel triennio successivo al 2007.
Polizia locale e sicurezza regionale in Sardegna
Polizia locale e politiche regionali per la sicurezza in Sardegna
La legge detta i principi generali per l’esercizio delle funzioni di polizia locale degli enti territoriali della Sardegna e disciplina gli interventi regionali per favorire un sistema integrato di sicurezza del territorio. Il provvedimento opera nel solo ambito regionale sardo e coordina funzioni di prevenzione, tutela del territorio, formazione e sostegno agli enti locali.
Finalità e quadro generale
La Regione concorre, nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico, alla prevenzione delle attività illecite, alla sicurezza del territorio e all’ordinata convivenza civile. Promuove l’esercizio coordinato della polizia locale, la cooperazione con le forze di polizia statali, regionali e locali e il sostegno agli enti locali e al volontariato. La polizia locale e le associazioni di volontariato partecipano anche alle attività di protezione civile secondo la normativa regionale richiamata.
Funzioni della Regione
La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento per garantire livelli adeguati del servizio su tutto il territorio regionale. In particolare:
- promuove l’esercizio associato delle funzioni di polizia locale tra i comuni minori;
- programma gli interventi regionali previa concertazione con gli enti locali;
- promuove forme di collaborazione tra polizie locali e polizie di Stato;
- assicura assistenza tecnica e finanziamenti agli enti locali e alle organizzazioni operanti nel settore della sicurezza;
- promuove ricerca e documentazione su sicurezza, prevenzione e repressione delle attività illecite contro ambiente e territorio;
- favorisce accordi per il coordinamento dei sistemi informatici, informativi e di comunicazione, comprese banche dati regionali e l’interscambio con i sistemi delle forze di polizia statali operanti nel territorio.
La Regione garantisce inoltre la formazione professionale e l’aggiornamento costante degli addetti alla polizia locale mediante specifici interventi formativi.
Funzioni di comuni e province
I comuni, singolarmente o in forma associata, esercitano tutte le funzioni di polizia locale salvo quelle attribuite alle province per ragioni di adeguatezza e di esercizio unitario. Concorrono alle politiche regionali per la sicurezza attraverso progetti per la sicurezza e tutela sociale delle zone urbane e del territorio, orientamento delle politiche sociali e urbanistiche a fini di sicurezza e azioni di informazione, sensibilizzazione e promozione della legalità.
Le province esercitano i compiti di polizia amministrativa nelle materie di propria competenza o conferite e partecipano alle politiche regionali mediante:
- progetti di sicurezza e tutela sociale del territorio provinciale;
- monitoraggio dei fenomeni di illegalità diffusa e analisi delle specificità territoriali;
- attività di formazione sociale e culturale per prevenzione e contrasto della devianza.
Organi di coordinamento e consultazione
La Conferenza permanente Regione-enti locali si riunisce almeno una volta l’anno per discutere le politiche regionali per la polizia locale e la sicurezza e gli indirizzi per l’esercizio integrato delle funzioni. Alle sedute sono invitati anche le autorità statali e regionali competenti e le organizzazioni sindacali di categoria a livello regionale.
È istituito il Comitato tecnico regionale per la polizia locale, con funzioni consultive. Ne fanno parte il dirigente regionale competente, il comandante regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, quattro comandanti di corpi di polizia comunale o provinciale e tre esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali. Il Comitato esprime parere obbligatorio sul programma regionale per la sicurezza, sugli atti relativi a uniformi e strumenti operativi, sui criteri di svolgimento del servizio e sulle banche dati. I pareri devono essere resi entro 30 giorni.
Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione e resta in carica per la legislatura; la perdita dei requisiti comporta la decadenza automatica.
Sistema integrato di sicurezza e programma regionale
La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico e acquisita l’intesa con gli enti locali, approva ogni due anni un programma di interventi per il sistema integrato di sicurezza e tutela sociale del territorio regionale.
Il programma finanzia progetti per:
- accordi con il governo nazionale in materia di sicurezza e tutela ambientale e territoriale;
- progetti di sicurezza presentati dagli enti locali, singoli o associati, per rafforzare la sicurezza e promuovere azioni sociali e di educazione alla legalità;
- sistemi informativi integrati sui comportamenti illeciti, soprattutto in materia ambientale e territoriale.
Il programma definisce criteri e priorità, con attenzione ai territori con maggiore devianza e illegalità diffusa, nonché termini, modalità di presentazione e importi massimi e minimi finanziabili. Deve inoltre coordinarsi con le politiche regionali socio-assistenziali, ambientali, di riqualificazione del territorio e di protezione civile.
Il programma stabilisce anche gli interventi formativi necessari per la polizia locale, con standard, tipologia e durata della formazione di base, dell’aggiornamento, della riqualificazione e dell’eventuale formazione integrata con altre forze di polizia; tali interventi sono inseriti nel programma regionale di formazione professionale.
Volontariato e barracelli
La Regione riconosce e valorizza il ruolo del volontariato per l’educazione alla legalità, l’integrazione sociale, il presidio del territorio, la protezione civile e la tutela dell’ambiente.
L’utilizzazione di associazioni di volontariato e dei barracelli da parte della polizia locale è ammessa solo in occasione di particolari manifestazioni o eventi che possano comportare pericolo per l’incolumità pubblica. In tali casi volontari e barracelli operano alle dirette dipendenze dell’operatore di polizia locale presente con grado più alto.
Organizzazione del servizio e potestà regolamentare degli enti locali
Gli enti locali disciplinano con regolamento l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni di polizia locale, nel rispetto dei principi regionali, al fine di assicurare livelli adeguati del servizio e parità di trattamento sul territorio.
La Regione stabilisce, previa ricognizione dei servizi esistenti e sulla base di criteri come densità demografica, flussi stagionali e morfologia del territorio, il numero minimo di addetti per fasce omogenee di enti locali. Tale disciplina è adottata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente e sentito il Comitato tecnico.
Funzioni operative della polizia locale
I corpi di polizia locale, ove istituiti, svolgono, oltre alle funzioni attribuite da norme locali, una serie di compiti tipici, tra cui:
- vigilanza sul rispetto di leggi, regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi;
- controllo della mobilità e della sicurezza stradale;
- funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;
- funzioni di polizia giudiziaria nei casi e nei limiti previsti dalle leggi statali;
- soccorso in caso di calamità, disastri o infortuni privati e collaborazione alla protezione civile;
- tutela dei consumatori e controllo dei prezzi;
- servizi d’onore e di vigilanza;
- vigilanza e tutela urbanistica, ambientale e del demanio;
- educazione stradale e promozione del civismo nelle scuole;
- ulteriori compiti di polizia amministrativa, compreso il controllo sui tributi di competenza;
- supporto agli organi sanitari nei controlli igienico-sanitari;
- controllo e tutela del patrimonio pubblico;
- supporto agli organi di vigilanza e controlli in ambito di polizia amministrativa sulla base di accordi con le amministrazioni competenti.
Una modifica normativa richiamata nel testo ha sostituito la formulazione originaria della lettera relativa alla polizia giudiziaria a decorrere dal 6 marzo 2008.
Istituzione dei corpi di polizia comunale e provinciale
I comuni singoli o associati possono istituire un corpo di polizia locale se il numero di addetti, nel rispetto dei criteri regionali, non è inferiore a sette unità. Il corpo è istituito con regolamento e deve avere autonomia funzionale rispetto alle altre strutture dell’ente. Il comandante dirige il corpo sotto il profilo tecnico, operativo e funzionale ed პასუხa agli organi politici nei limiti dei poteri di indirizzo e controllo.
Le province possono istituire un corpo di polizia provinciale con almeno sette addetti e nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta regionale.
Gli enti locali, nell’accesso ai ruoli, devono rispettare il principio delle pari opportunità tra uomini e donne.
Gestione associata e ambito territoriale
La funzione di polizia locale rientra tra i servizi comunali fondamentali da esercitare in forma associata. La Regione promuove l’esercizio associato nelle forme e negli ambiti previsti dalla normativa regionale richiamata.
L’attività di polizia locale si svolge di regola nel territorio dell’ente di appartenenza o, in caso di gestione associata, nel territorio degli enti associati. Fuori da tale ambito è consentita solo in caso di necessità per flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza.
In presenza di esigenze contingenti e temporanee, gli addetti possono operare presso altra amministrazione previa intesa tra gli enti interessati; in tal caso operano funzionalmente alle dipendenze dell’autorità locale richiedente, mantenendo la dipendenza gerarchica dall’ente di appartenenza. Per la protezione civile restano ferme le disposizioni vigenti.
Tutela della salute degli operatori e strumenti operativi
Comuni e province devono adottare misure per la tutela della salute e dell’integrità fisica degli addetti ai servizi di polizia locale, anche tramite adeguate modalità di organizzazione del lavoro, dei servizi e degli orari.
Con decreto del Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta e previa intesa con gli enti locali, sono stabilite le caratteristiche di uniformi, simboli distintivi di grado, mezzi e strumenti in dotazione, nel rispetto del divieto di assimilazione alle uniformi militari. Le divise e i mezzi devono riportare gli elementi identificativi dell’ente di appartenenza e lo stemma della Regione Sardegna. Con la stessa procedura sono adottati gli indirizzi per l’omogeneizzazione della modulistica degli atti di competenza della polizia locale.
Aspetti finanziari
Gli oneri di attuazione sono quantificati in 1 milione di euro per il 2007, 4 milioni per il 2008 e 10 milioni di euro per gli anni successivi. La legge prevede la copertura mediante variazioni di bilancio 2007-2010, con incremento dei trasferimenti agli enti locali e corrispondente riduzione di fondi e riserve indicate nella legge finanziaria 2007. Le spese gravano sulle UPB indicate e su quelle corrispondenti dei bilanci successivi.
Disposizioni transitorie e prima attuazione
Nella prima applicazione:
- entro tre mesi dall’entrata in vigore devono essere nominati i componenti del Comitato tecnico regionale;
- entro sei mesi deve essere convocata la Conferenza regionale per la sicurezza per predisporre gli atti attuativi.
Gli enti locali devono adeguare norme e organizzazione alla legge entro tre anni dall’entrata in vigore. Per le attività che dipendono da atti di competenza della Giunta regionale, il termine triennale decorre dall’adozione di tali atti.
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