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Legge

L.R. Sardegna 6/2007

Modifica ed integrazioni alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 27, recante “Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale”

Normativa regionaleL.R. Sardegna 6/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna 7 agosto 2007, n. 6 aggiorna la disciplina del 1997 sulle società di mutuo soccorso: ridefinisce l’albo regionale, i contributi per attività e iniziative, il Centro di ricerca e documentazione e la copertura finanziaria. Prevede contributi fino al 70% della spesa ammessa, con anticipo massimo dell’80% e saldo a rendiconto, e stanzia 200.000 euro annui per il periodo 2007-2010.

Modifiche alla disciplina regionale sarda sulle società di mutuo soccorso

Modifiche alla disciplina regionale delle società di mutuo soccorso

La legge regionale della Sardegna n. 6 del 2007 interviene sulla legge regionale n. 27 del 1997 per rafforzare il riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso e per disciplinare in modo più puntuale iscrizione all’albo, contributi regionali, Centro di ricerca e copertura finanziaria. La disciplina riguarda esclusivamente le società operanti in Sardegna.

Albo regionale e finalità dell’intervento regionale

La Regione istituisce l’albo regionale delle società di mutuo soccorso costituite e operanti esclusivamente in Sardegna, a condizione che:

  • svolgano l’attività da almeno venti anni;
  • tutte le cariche sociali siano ricoperte a titolo gratuito.

L’intervento regionale è finalizzato a valorizzare la funzione di promozione sociale, servizio e innovazione svolta da tali enti, con riferimento alle finalità sociali, culturali, ricreative, sanitarie e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, immobiliare e artistico, nonché alla diffusione della cultura della solidarietà tra i lavoratori. La Regione favorisce inoltre la conoscenza della storia e delle attività delle società iscritte all’albo e dispone interventi finanziari per attività e iniziative sociali ed educative, nonché per la conservazione e il restauro del materiale storico e documentario.

Contributi regionali per attività e iniziative

Per ogni singola attività o iniziativa, il contributo regionale può coprire al massimo il 70% della spesa ammessa al finanziamento, comprese le spese fisse e di gestione.

L’erogazione avviene con il seguente meccanismo:

  • fino all’80% del contributo in via anticipativa;
  • il restante 20% dopo la presentazione del rendiconto generale delle spese pagate e sostenute, riferite all’esercizio finanziario di competenza.

L’erogazione è disposta con determinazione del direttore del servizio dell’assessorato competente, in attuazione della deliberazione assessoriale di ripartizione e assegnazione dei contributi alle società aventi diritto.

Centro per la ricerca, lo studio e la documentazione

La Giunta regionale sostiene il Centro per la ricerca, lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso. Il Centro ha natura privatistica ed è promosso e gestito dalle società di mutuo soccorso della Sardegna tramite una struttura di coordinamento che rappresenta e tutela la mutualità sarda a tutti i livelli.

Il Centro svolge funzioni promozionali per:

  • curare e sovrintendere archivi, biblioteche e materiale storico delle società di mutuo soccorso della Sardegna;
  • organizzare mostre, convegni e interventi per la valorizzazione e il restauro del patrimonio storico-culturale;
  • promuovere lo studio e l’analisi delle nuove forme di solidarietà;
  • partecipare alle attività della mutualità, del terzo settore e del volontariato, a livello regionale, nazionale e internazionale, anche mediante adesione alle rispettive federazioni o organismi similari.

Regime finanziario

Gli oneri derivanti dalla legge sono valutati in 200.000 euro annui. Per il bilancio regionale 2007-2010 sono disposte variazioni in aumento sulla missione/strategia relativa ai finanziamenti per attività socio-assistenziali e in diminuzione sul fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente, mediante riduzione della riserva indicata nella legge finanziaria regionale 2007.

Le spese per l’attuazione gravano sulla relativa unità previsionale di base del bilancio regionale per gli anni 2007-2010 e sulle corrispondenti voci dei bilanci successivi.

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