L.R. Sardegna 4/2007
Norme per la tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Sardegna la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche, vietando danneggiamenti e attività pregiudizievoli nelle grotte, istituendo Catasto ed elenco regionale, prevedendo un Comitato tecnico e contributi ai comuni e alle associazioni. Le sanzioni amministrative sono previste per le violazioni delle norme di tutela; la norma finanziaria copre gli oneri a partire dal 2007.
Tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche in Sardegna
Tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche in Sardegna
La legge regionale della Sardegna disciplina la protezione, la conoscenza e la valorizzazione delle grotte, delle cavità naturali e delle aree carsiche presenti nel territorio regionale. Regola inoltre il sostegno all’attività speleologica, la governance tecnica, gli strumenti conoscitivi e il regime sanzionatorio.
Finalità e ambito di interesse pubblico
La Regione riconosce il valore naturalistico, ambientale, culturale, scientifico e turistico del patrimonio speleologico e delle aree carsiche. La legge considera tali beni di pubblico interesse per la salvaguardia del patrimonio naturale, per gli studi scientifici e applicativi, per l’uso escursionistico, archeologico, culturale, didattico e turistico, per la tutela delle acque sotterranee e per la conservazione di testimonianze paleontologiche, paletnologiche, archeologiche e storiche.
La Regione riconosce anche il Soccorso alpino e speleologico della Sardegna come soggetto titolato e qualificato per gli interventi di soccorso nel settore.
Definizioni rilevanti
Ai fini della legge sono considerate:
- grotte o cavità naturali: cavità sotterranee naturali di sviluppo superiore a 5 metri lineari;
- aree carsiche: zone con morfologie e fenomeni carsici superficiali o con collegamento fisico e idrogeologico funzionale con fenomeni carsici ipogei.
Regime di tutela e divieti
In tutto il territorio regionale è vietato distruggere, occludere o danneggiare il patrimonio speleologico e le aree carsiche, oltre alla disciplina già prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e dal Piano paesaggistico regionale.
Non è consentita alcuna fruizione dei beni tutelati quando possa provocarne la distruzione o alterarne la consistenza attuale.
All’interno delle grotte sono vietati in particolare:
- l’alterazione del regime idrico carsico, salvo prelievi d’acqua preventivamente autorizzati dalle autorità competenti;
- scavi o sbancamenti, salvo quelli strettamente indispensabili per l’esplorazione o per il soccorso;
- l’asportazione o il danneggiamento di concrezioni, animali, vegetali, fossili e reperti, salvo autorizzazione per ragioni esclusive di ricerca e studio;
- attività che possano disturbare la fauna nidificante, soprattutto nella fascia costiera, nei periodi stabiliti con decreto dell’Assessore della difesa dell’ambiente.
Poteri di tutela e misure conservativi
L’Assessore della difesa dell’ambiente può adottare in ogni momento provvedimenti conservativi urgenti per evitare distruzione, ostruzione, danneggiamento, deterioramento, deturpamento e inquinamento delle acque ipogee.
Può inoltre autorizzare, per le stesse finalità, la chiusura degli accessi alle grotte e la recinzione e tabellazione delle cavità carsiche a sviluppo verticale.
I beni di particolare rilevanza e interesse possono essere riconosciuti come monumenti naturali secondo la procedura prevista dalla legge regionale n. 31 del 1989.
Pianificazione, urbanistica e aree protette
La Giunta regionale deve verificare la compatibilità dei piani e programmi che possano incidere sui beni tutelati, con particolare riguardo alle previsioni urbanistiche e alla localizzazione delle cave. Può adottare gli accorgimenti necessari per garantirne l’integrità, vietando interventi che alterino l’assetto idrogeomorfologico.
Se una grotta o un’area carsica ricade in una zona protetta, i relativi piani devono contenere la disciplina per la tutela, valorizzazione e utilizzazione del bene.
Fruizione pubblica ed espropriazioni
Quando sia necessario assicurare la fruizione pubblica di grotte e aree carsiche e ciò non sia altrimenti possibile, i comuni possono procedere all’espropriazione dei beni e delle relative aree di rispetto, per la loro sistemazione, protezione e destinazione ad usi di interesse collettivo.
L’espropriazione richiede una previsione negli strumenti urbanistici. La Regione può concedere contributi specifici per indennizzi ed espropri in base alle disponibilità definite con legge finanziaria.
Programmi comunali e contributi regionali
I comuni singoli o associati nei cui territori si trovano grotte iscritte al Catasto speleologico regionale possono presentare entro il 31 marzo di ogni anno programmi alla Giunta regionale per la salvaguardia dei beni e per la gestione di servizi finalizzati alla fruizione e valorizzazione delle grotte.
I programmi possono essere attuati anche mediante convenzione con associazioni speleologiche iscritte nell’elenco regionale e devono indicare:
- localizzazione e caratteristiche delle opere previste;
- tempi di realizzazione e priorità degli interventi;
- forme di finanziamento;
- soggetto gestore e documentazione della sua capacità gestionale e competenza specifica.
Comitato tecnico consultivo
Presso l’Assessorato della difesa dell’ambiente è istituito il Comitato per la tutela e la valorizzazione delle aree carsiche, organo tecnico consultivo della Giunta regionale.
Il Comitato è composto dall’Assessore o suo delegato, da due componenti designati dalla Federazione speleologica sarda, da due componenti designati dall’Assessore con esperienza e titoli scientifici in speleologia e carsismo relativi alla Sardegna, e da un componente designato dal Consiglio delle autonomie locali tra i sindaci dei comuni interessati.
Il Comitato esprime pareri e proposte sul piano regionale e propone soluzioni per la gestione e l’aggiornamento del Catasto speleologico, della biblioteca speleologica regionale e del centro di documentazione speleologica.
Piano regionale e finanziamento delle iniziative
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore della difesa dell’ambiente e sentito il Comitato, approva e aggiorna annualmente un piano per la conoscenza, la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dei beni tutelati e per la diffusione, il progresso e la sicurezza delle attività speleologiche.
Sulla base di tale piano la Regione concede contributi per iniziative di studio, formazione, ricerca, esplorazione, tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio carsico e speleologico. I contributi possono essere concessi a comuni singoli o associati, alla Federazione speleologica regionale e alle associazioni o gruppi speleologici iscritti nell’elenco regionale.
Elenco regionale delle associazioni e dei gruppi speleologici
Presso l’Assessorato della difesa dell’ambiente è istituito l’elenco regionale delle associazioni e dei gruppi speleologici. Possono iscriversi i soggetti aventi sede in Sardegna, regolarmente costituiti e con statuto notificato all’Assessorato, se in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- attività speleologica documentata da almeno tre anni;
- oppure almeno cinque soci con quinquennale e documentato curriculum speleologico.
È inoltre richiesta un’adeguata polizza assicurativa per tutti i soci contro gli infortuni connessi all’attività.
Catasto speleologico regionale e strutture documentali
È istituito presso l’Assessorato della difesa dell’ambiente il Catasto speleologico regionale, destinato al censimento, all’individuazione cartografica e all’iscrizione dei beni tutelati, in particolare delle grotte e delle aree carsiche di maggiore importanza scientifica, culturale, idrogeologica, ambientale e paesaggistica.
Il Catasto:
- è elemento costitutivo del sistema conoscitivo e informativo regionale;
- costituisce la documentazione fondamentale e ufficiale dell’esistenza delle cavità naturali, delle grotte e delle aree carsiche della Sardegna;
- comprende localizzazione cartografica, dati cartografici e topografici, rilievi speleologici e geologici, dati sugli acquiferi carsici e ogni altra informazione utile alla tutela e valorizzazione.
Presso il Catasto sono istituiti un centro di documentazione speleologica, una biblioteca regionale di speleologia e un Centro internazionale di documentazione e ricerca sulle grotte di miniera, finalizzato a promuovere studi interdisciplinari e ricerche in collaborazione con istituti, associazioni e università italiane ed estere.
Le modalità di funzionamento, aggiornamento e accesso al Catasto sono stabilite con direttiva della Giunta regionale. La gestione è affidata tramite convenzione alla Federazione Speleologica Regionale.
Vigilanza e controlli
L’Amministrazione regionale assicura l’applicazione della legge e, insieme agli enti locali, la vigilanza a tutela del patrimonio speleologico e carsico.
Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale accerta le violazioni, contesta gli illeciti e cura l’applicazione e la notifica delle sanzioni. Se vengono rilevate violazioni di competenza di altri enti, gli organi di vigilanza devono informare tempestivamente l’ente competente.
Sanzioni amministrative
L’inosservanza delle norme di tutela comporta, oltre alle eventuali sanzioni penali e al risarcimento del danno ambientale, la riduzione in pristino, l’immediata cessazione dell’attività vietata e sanzioni amministrative pecuniarie differenziate per tipologia di illecito.
Sono previste, in particolare:
- da euro 3.000 a euro 10.000 per l’alterazione del regime idrico carsico;
- da euro 1.000 a euro 2.500 per ogni danneggiamento di grotte e aree carsiche iscritte nell’elenco regionale;
- da euro 300 a euro 2.000 per l’abbandono di rifiuti nelle grotte e aree carsiche iscritte nell’elenco regionale;
- da euro 5.000 a euro 15.000 per ogni metro cubo di materiale smosso con scavi e sbancamenti;
- da euro 5.000 a euro 15.000 per l’asportazione o il danneggiamento di concrezioni, animali, vegetali, fossili o altri reperti;
- da euro 50 a euro 500 per la violazione del divieto di accesso.
I proventi delle sanzioni sono destinati alla tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico.
Abrogazione e copertura finanziaria
È abrogato l’articolo 10 della legge regionale n. 46 del 1993.
Gli oneri per l’attuazione della legge sono valutati in euro 400.000 per il 2007 e in euro 1.000.000 annui per gli anni successivi; la copertura è prevista sul bilancio regionale, con variazioni per il triennio 2007-2010 e imputazione delle spese alle corrispondenti unità di bilancio degli esercizi successivi.
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