Cassazione Civile, Ordinanza n. 28381/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Il difensore di una parte vittoriosa nel precedente giudizio di cassazione ha chiesto la correzione di un errore materiale dell'ordinanza n. 20407/2020, perché nel dispositivo era stata liquidata la condanna alle spese in favore della parte, ma era stata omessa la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, nonostante tale istanza fosse stata espressamente formulata nel controricorso. La domanda mirava quindi a integrare il dispositivo con la clausola di distrazione, quale conseguenza della mancata pronuncia sull'istanza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica del dispositivo dell'ordinanza n. 20407/2020, aggiungendo dopo la liquidazione delle spese le parole "con distrazione in favore dell'Avv. Pietro Rabiolo, difensore antistatario di Giovanni Randazzo". Ha inoltre ordinato che la correzione sia annotata dalla cancelleria sull'originale della decisione. Nessuna pronuncia è stata adottata sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
La mancata pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese è emendabile tramite il procedimento di correzione degli errori materiali.
art. 288 c.p.c.
La correzione del dispositivo può essere disposta con il procedimento di correzione degli errori materiali.
art. 93, comma 2, c.p.c.
La disciplina della distrazione delle spese richiama il rimedio della correzione, confermando che la richiesta di distrazione non è domanda autonoma.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.
art. 391-bis c.p.c.
Il rimedio della correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., e non richiede l'uso degli ordinari mezzi di impugnazione.
- La richiesta di distrazione delle spese non ha natura di domanda autonoma, ma costituisce istanza accessoria alla regolazione delle spese processuali.
- Il rimedio della correzione è applicabile anche ai provvedimenti della Corte di cassazione ed è funzionale a una più rapida attribuzione al difensore distrattario di un titolo esecutivo, in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo.
Come è indicizzato
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