Cassazione Penale, Sentenza n. 35028/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo: violazione dell'art. 33-quinquies, comma 5, c.p.p., per avere la Corte di appello dichiarato la nullità della statuizione relativa al delitto di associazione per delinquere (più grave delitto-mezzo) anziché pronunciarsi sul merito o ritenere decaduta la questione di incompetenza che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto essere sollevata entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, c.p.p. o, eventualmente, all'udienza preliminare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo infondato: la Corte ha potuto esaminare direttamente gli atti e ha rilevato che la questione di competenza non era stata dedotta in appello; inoltre la Corte di appello ha legittimamente dichiarato la nullità della statuizione e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale in composizione collegiale, conformemente alla giurisprudenza consolidata. Non è stata ravvisata lesione degli interessi della ricorrente; pertanto il ricorso è inammissibile, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi della giurisprudenza citata.
Norme richiamate
art. 33-quinquies cod. proc. pen.
art. 33-quinquies, comma 5, cod. proc. pen.
Disciplina i termini e gli effetti relativi alla competenza per materia del giudice monocratico rispetto al tribunale collegiale; la Corte ha ritenuto che la declaratoria di nullità e la trasmissione degli atti al giudice collegiale siano conformi alla normativa e alla giurisprudenza quando la competenza non è stata tempestivamente impugnata.
art. 491 cod. proc. pen.
art. 491, comma 1, cod. proc. pen.
Fissa il termine entro cui devono essere prospettate le questioni di competenza; la Corte ha richiamato tale termine ma ha ritenuto che, nel caso di specie, la mancata prospettazione in appello non impedisse la dichiarazione di nullità disposta dalla Corte territoriale e la conseguente trasmissione.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi a errori in procedendo; la Corte ha esaminato il motivo dedotto e l'ha ritenuto infondato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulla sintesi del motivo di ricorso; il ricorso è stato sintetizzato conformemente a tale disposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di sostenere le spese del procedimento per il ricorrente soccombente in cassazione; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese.
art. 611 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle conclusioni del Pubblico Ministero in Cassazione; il PM aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata dalla Corte per escludere che il ricorso sia stato presentato in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, motivo per cui è stata disposta una condanna equitativa alla Cassa delle ammende anziché una sanzione più grave.
Giurisprudenza di legittimità citata
Sez. 1 n. 8521/2013; Sez. 4 n. 47891/2004; Sez. 1 n. 43193/2012
Principi consolidati sulla possibilità della Corte di cassazione di esaminare direttamente gli atti per motivi di "error in procedendo" e sul fatto che l'annullamento senza rinvio e la trasmissione al collegiale possono essere disposti quando il giudice monocratico abbia oltrepassato i termini per rilevare la competenza e la decadenza non sia oggetto di ricorso.
Massime di principio
- La questione di incompetenza per materia deve essere prospettata entro i termini previsti dall'art. 491 c.p.p.; tuttavia la mancata tempestiva deduzione non sempre impedisce iniziative correttive successive da parte dei giudici di grado superiore, comprese declaratorie di nullità e trasmissione degli atti al collegiale.
- In sede di cassazione per "error in procedendo" ex art. 606, comma 1, lett. c), la Corte può accedere direttamente agli atti processuali e valutare fatti e circostanze per decidere sulla fondatezza del motivo.
- La dichiarazione di nullità della statuizione relativa alla competenza e la trasmissione al tribunale collegiale non è necessariamente pregiudizievole per l'imputato; anzi, può garantire maggiori tutele difensive rispetto al processo monocratico.
- Se il ricorrente non dimostra una lesione effettiva dei propri diritti derivante dalla decisione impugnata, il rimedio in cassazione è più difficile da ottenere e il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- La presentazione di un ricorso manifestamente infondato in cassazione comporta l'obbligo di sostenere le spese processuali e può comportare anche una sanzione equitativa verso la Cassa delle ammende se la colpa non è esclusa.
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