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Sentenza

Sentenza n. 920/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento dell’amministrazione scolastica all’obbligo di eseguire una sentenza del giudice del lavoro relativa all’attribuzione della Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 1093/2024 del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero all’erogazione di buoni elettronici per complessivi € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. La sentenza da eseguire risultava passata in giudicato e notificata all’amministrazione nel rispetto delle formalità e dei termini di legge. Il Ministero si è costituito, ma non ha dedotto di avere già adempiuto né ha allegato fatti modificativi o estintivi del credito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso perché documentalmente fondato. Ha accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto alla sentenza passata in giudicato e ha ordinato al Ministero di rilasciare la Carta del docente e di accreditarvi l’importo complessivo di € 1.500,00 relativo ai tre anni scolastici indicati, con interessi legali o rivalutazione monetaria determinati ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. L’adempimento deve avvenire entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro un ulteriore termine di sessanta giorni alla liquidazione e corresponsione delle somme. Il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite PAT. Le spese di lite, pari a € 550,00 oltre accessori di legge, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, esercitata per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato non spontaneamente adempiuta dall’amministrazione.

  • l. n. 107/2015

    È richiamata quale fonte del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dalla sentenza oggetto di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È individuata quale disposizione per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione monetaria dovuti dalla data di maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione delle somme.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per la successiva determinazione e liquidazione, con separato decreto, del compenso eventualmente spettante al commissario ad acta.

  • d.m. n. 55/2014

    È utilizzato analogicamente quale parametro per la liquidazione delle spese di lite, avuto riguardo ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato impone all’amministrazione una prestazione pecuniaria e l’amministrazione non dimostra di aver adempiuto né deduce fatti estintivi o modificativi dell’obbligazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione della prestazione entro un termine determinato.
  • Nell’ottemperanza a una sentenza che riconosce il diritto all’erogazione di somme o benefici amministrativi, il giudice può specificare le concrete operazioni che l’amministrazione deve compiere, comprese l’emissione di un titolo elettronico e l’accredito dell’importo dovuto.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un ulteriore termine e attribuendogli il potere di compiere gli atti necessari all’attuazione del giudicato.
  • La costituzione dell’amministrazione nel giudizio di ottemperanza, senza contestazione dell’avvenuto pagamento o allegazione di fatti modificativi o estintivi, non esclude l’accertamento dell’inadempimento e l’adozione delle misure esecutive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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