Cassazione Civile, Ordinanza n. 22957/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La società già dichiarata fallita ha impugnato il decreto del tribunale fallimentare che aveva rigettato il reclamo contro il progetto di ripartizione finale dell’attivo. Il progetto includeva il credito di un originario creditore insinuato al passivo, poi ceduto a terzi e successivamente oggetto di variazioni nella titolarità per effetto dell’estinzione della società cedente. La fallita sosteneva che la cessione del credito non fosse opponibile alla procedura e che, quindi, il riparto fosse illegittimo. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: (1) violazione dell’art. 110 l. fall., perché il tribunale aveva escluso la sua legittimazione a proporre reclamo avverso il progetto di riparto; (2) violazione dell’art. 117, comma 4, l. fall., perché il tribunale aveva escluso che l’eventuale accoglimento del reclamo avrebbe comportato la retrocessione delle somme contestate. I controricorrenti hanno resistito, sostenendo la correttezza della decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in primo luogo, che la legittimazione a proporre reclamo ex art. 110 l. fall. spetti ai creditori interessati, cioè ai destinatari della comunicazione del progetto di ripartizione, e non al fallito, che non è soggetto da sentire nella predisposizione del progetto. Ha inoltre osservato che il ricorso, nella sostanza, investiva un provvedimento di rettifica dello stato passivo relativo al mutamento soggettivo nella titolarità di un credito già ammesso, provvedimento privo di decisorietà e disciplinato dall’art. 115 l. fall.; pertanto, il rimedio esperito era inidoneo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna al pagamento anche dei compensi e degli accessori di legge, oltre agli effetti conseguenti al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
individua i legittimati a proporre reclamo contro il progetto di ripartizione finale: i creditori interessati destinatari della comunicazione; il fallito ne resta escluso.
disciplina le forme del reclamo, ma non amplia la legittimazione oltre i soggetti individuati dalla norma sostanziale che prevede la comunicazione del progetto.
regola le modalità di partecipazione al riparto nei casi di mutamento soggettivo nella titolarità di un credito già ammesso; il relativo provvedimento è privo di decisorietà.
richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto alla retrocessione delle somme contestate, ma la Corte non accoglie tale tesi perché il ricorso è comunque inammissibile.
richiamato con riferimento al reclamo, ma ritenuto irrilevante ai fini della legittimazione attiva del fallito.
Massime di principio
- Nel procedimento di riparto fallimentare la legittimazione al reclamo spetta soltanto ai creditori interessati, cioè ai soggetti ai quali il progetto deve essere comunicato; il fallito non è legittimato a impugnarlo.
- Il rinvio dell’art. 110 l. fall. all’art. 36 l. fall. riguarda le modalità del reclamo e non può essere utilizzato per estendere la legittimazione processuale a soggetti diversi da quelli previsti dalla disciplina sostanziale.
- I provvedimenti che si limitano a regolare il subingresso nella titolarità di un credito già ammesso al passivo, ai fini della partecipazione al riparto, sono privi di decisorietà e non sono impugnabili con i rimedi che presuppongono una decisione definitiva su diritti.
- Quando il ricorso investe in sostanza la rettifica della titolarità di un credito ammesso, il rimedio deve essere coerente con la natura non decisoria del provvedimento; diversamente, il ricorso è inammissibile.
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