Cassazione Penale, Sentenza n. 24929/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 07/12/2021 con cui il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva confermato l'ordinanza del GIP che disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di Salvatore Mantella per il delitto di omicidio pluriaggravato in danno di Domenico Belsito. Il ricorrente contestava la mancanza di riscontro oggettivo individualizzante alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Andrea Mantella e denunciava la circolarità delle informazioni, ossia che le dichiarazioni di altri soggetti (in particolare Pardea e, attraverso questi, Arena) non costituivano riscontro autonomo ma derivavano dalla stessa fonte primaria, con conseguente inidoneità a sostenere il gravame indiziario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice del rinvio (Tribunale di Catanzaro) avesse correttamente valutato le dichiarazioni rese da Pardea ad Arena come riconducibili a un patrimonio conoscitivo comune del sodalizio criminale, rafforzato dalla qualificazione di Pardea come elemento apicale del gruppo, e che Arena avesse aggiunto elementi ulteriori rispetto a quelli forniti da Andrea Mantella. La Corte ha richiamato il principio secondo cui le dichiarazioni di collaboratori attinenti alla vita del sodalizio possono avere valore probatorio se corroborate da elementi di verifica che le rendano oggetto di patrimonio conoscitivo comune; ha dichiarato inammissibili o non rilevanti molte delle doglianze del ricorrente perché eccedenti il tema del rinvio o configuranti valutazioni di merito. Ha dunque confermato la validità dell'argomentazione motivazionale del Tribunale del riesame e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Rinvio all'uso della facoltà di richiesta di discussione orale da parte della difesa nell'ambito delle misure processuali emergenziali: la Corte prende atto della richiesta di discussione orale formulata dal difensore del ricorrente
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
Proroga, quanto alla disciplina processuale, delle disposizioni emergenziali; la norma è richiamata per giustificare la vigenza delle regole procedurali applicate alla richiesta di discussione
art. 192 cod. proc. pen.
presente nella motivazione come norma richiamata dalle doglianze
Le censure relative alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni sono in gran parte inammissibili o configurano sindacato di merito; la Corte ricorda i criteri di valutazione delle dichiarazioni testimoniali e dei collaboratori
art. 195 cod. proc. pen.
citato dal ricorrente nei motivi
Norma richiamata a sostegno di doglianze procedurali relative all'assunzione e valutazione di fonti testimonali; la Corte non ravvisa vizi tali da inficiare la motivazione del giudice del rinvio
art. 575 cod. pen.
citato come norma sostanziale relativa al reato contestato
Individuazione del delitto di omicidio quale fatto contestato al ricorrente; la qualificazione sostanziale del reato rimane il riferimento per la valutazione della gravità indiziaria
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
citato nel testo con riferimento ai limiti di devoluzione
Richiama i limiti della materia devoluta al giudice del rinvio dalla sentenza di annullamento, con esclusione di deduzioni che implicano un sindacato di merito oltre il thema probandum
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
citato nella parte dispositivo
Rinvio agli adempimenti a carico della cancelleria successivi alla pronuncia di rigetto; norma applicata per gli adempimenti formali conseguenti
Massime di principio
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia relative alla vita del sodalizio possono avere valore probatorio se corredate da elementi di verifica che dimostrino che le notizie siano patrimonio conoscitivo comune tra gli affiliati.
- La semplice 'circolarità' delle informazioni non annulla automaticamente il valore probatorio se è possibile dimostrare che un soggetto apicale o dotato di ruolo centrale possedeva diretta conoscenza degli eventi; il ruolo gerarchico nel gruppo può rafforzare l'attendibilità della fonte.
- La mancata escussione dell'intermediario che ha trasmesso l'informazione non è necessariamente decisiva se esistono elementi che indicano l'appartenenza delle notizie al patrimonio conoscitivo comune del gruppo.
- Le contestazioni che richiedono valutazioni di merito sulla credibilità soggettiva delle fonti o sulla sovrapposizione puntuale dei racconti sono inammissibili in cassazione se eccedono l'oggetto che era stato rimesso al giudice del rinvio.
- Elementi di riscontro non devono essere predeterminati nella forma: possono essere diretti o indiretti e devono essere valutati nella loro idoneità complessiva a corroborare le dichiarazioni ritenute rilevanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24763/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24765/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24767/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24768/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24769/2022 del 28/06/2022
- Sentenza penale · 28 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24772/2022 del 28/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →