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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24929/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 07/12/2021 con cui il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva confermato l'ordinanza del GIP che disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di Salvatore Mantella per il delitto di omicidio pluriaggravato in danno di Domenico Belsito. Il ricorrente contestava la mancanza di riscontro oggettivo individualizzante alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Andrea Mantella e denunciava la circolarità delle informazioni, ossia che le dichiarazioni di altri soggetti (in particolare Pardea e, attraverso questi, Arena) non costituivano riscontro autonomo ma derivavano dalla stessa fonte primaria, con conseguente inidoneità a sostenere il gravame indiziario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice del rinvio (Tribunale di Catanzaro) avesse correttamente valutato le dichiarazioni rese da Pardea ad Arena come riconducibili a un patrimonio conoscitivo comune del sodalizio criminale, rafforzato dalla qualificazione di Pardea come elemento apicale del gruppo, e che Arena avesse aggiunto elementi ulteriori rispetto a quelli forniti da Andrea Mantella. La Corte ha richiamato il principio secondo cui le dichiarazioni di collaboratori attinenti alla vita del sodalizio possono avere valore probatorio se corroborate da elementi di verifica che le rendano oggetto di patrimonio conoscitivo comune; ha dichiarato inammissibili o non rilevanti molte delle doglianze del ricorrente perché eccedenti il tema del rinvio o configuranti valutazioni di merito. Ha dunque confermato la validità dell'argomentazione motivazionale del Tribunale del riesame e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    Rinvio all'uso della facoltà di richiesta di discussione orale da parte della difesa nell'ambito delle misure processuali emergenziali: la Corte prende atto della richiesta di discussione orale formulata dal difensore del ricorrente

  • decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228

    Proroga, quanto alla disciplina processuale, delle disposizioni emergenziali; la norma è richiamata per giustificare la vigenza delle regole procedurali applicate alla richiesta di discussione

  • art. 192 cod. proc. pen.

    presente nella motivazione come norma richiamata dalle doglianze

    Le censure relative alla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni sono in gran parte inammissibili o configurano sindacato di merito; la Corte ricorda i criteri di valutazione delle dichiarazioni testimoniali e dei collaboratori

  • art. 195 cod. proc. pen.

    citato dal ricorrente nei motivi

    Norma richiamata a sostegno di doglianze procedurali relative all'assunzione e valutazione di fonti testimonali; la Corte non ravvisa vizi tali da inficiare la motivazione del giudice del rinvio

  • art. 575 cod. pen.

    citato come norma sostanziale relativa al reato contestato

    Individuazione del delitto di omicidio quale fatto contestato al ricorrente; la qualificazione sostanziale del reato rimane il riferimento per la valutazione della gravità indiziaria

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    citato nel testo con riferimento ai limiti di devoluzione

    Richiama i limiti della materia devoluta al giudice del rinvio dalla sentenza di annullamento, con esclusione di deduzioni che implicano un sindacato di merito oltre il thema probandum

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    citato nella parte dispositivo

    Rinvio agli adempimenti a carico della cancelleria successivi alla pronuncia di rigetto; norma applicata per gli adempimenti formali conseguenti

Massime di principio

  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia relative alla vita del sodalizio possono avere valore probatorio se corredate da elementi di verifica che dimostrino che le notizie siano patrimonio conoscitivo comune tra gli affiliati.
  • La semplice 'circolarità' delle informazioni non annulla automaticamente il valore probatorio se è possibile dimostrare che un soggetto apicale o dotato di ruolo centrale possedeva diretta conoscenza degli eventi; il ruolo gerarchico nel gruppo può rafforzare l'attendibilità della fonte.
  • La mancata escussione dell'intermediario che ha trasmesso l'informazione non è necessariamente decisiva se esistono elementi che indicano l'appartenenza delle notizie al patrimonio conoscitivo comune del gruppo.
  • Le contestazioni che richiedono valutazioni di merito sulla credibilità soggettiva delle fonti o sulla sovrapposizione puntuale dei racconti sono inammissibili in cassazione se eccedono l'oggetto che era stato rimesso al giudice del rinvio.
  • Elementi di riscontro non devono essere predeterminati nella forma: possono essere diretti o indiretti e devono essere valutati nella loro idoneità complessiva a corroborare le dichiarazioni ritenute rilevanti.

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