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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26723/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Imputato condannato per il delitto di ricettazione relativamente a un assegno; la difesa impugnava per: 1) vizio della motivazione sull'elemento soggettivo (sostenendo che l'imputato aveva indicato la provenienza del titolo come pagamento del canone di locazione); 2) richiesta di riconoscimento dell'attenuante speciale (art. 648, comma 2 c.p.) per tenuità; 3) mancata concessione della sospensione condizionale anche per la pena pecuniaria (artt. 133 e 163 c.p.); 4) carenza di motivazione sulla non menzione della condanna (art. 175 c.p.).

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato e in parte infondato. Ha respinto i motivi relativi all'elemento soggettivo e all'attenuante per tenuità (ritenuti manifestamente infondati): la dichiarazione di provenienza fornita dall'imputato era generica e inattendibile e l'importo dell'assegno (oltre 2.000 euro) esclude la tenuità. Ha invece accolto i motivi relativi alla carenza motivazionale sull'omessa valutazione dei benefici concedibili d'ufficio (sospensione condizionale della pena pecuniaria e non menzione): la Corte d'appello, pur sollecitata con note scritte dalla difesa in appello, non ha motivato il diniego di tali benefici. Per tali profili la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'omessa valutazione e il procedimento rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo esame. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 648, comma 2, cod. pen.

    La norma richiamata concerne l'attenuante in tema di ricettazione; la Corte ha interpretato che la particolare tenuità della condotta è valutabile anche considerando il valore del bene, ma quando il valore non è esiguo (qui oltre 2.000 euro) la tenuità deve essere esclusa.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla determinazione e al trattamento della pena; la Corte ha ritenuto che il diniego della sospensione condizionale e di altri benefici richiede adeguata motivazione ai sensi dei principi applicabili alla determinazione della pena.

  • art. 163 cod. pen.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena; la Corte ha sottolineato che il giudice d'appello ha il dovere di motivare il mancato esercizio del potere-dovere di concedere tale beneficio quando la difesa lo solleciti nel merito.

  • art. 175 cod. pen.

    Norma relativa alla non menzione della condanna; la Corte ha ritenuto che l'omessa motivazione sul diniego della non menzione, una volta sollecitata la valutazione, comporta vizio da annullare.

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità per il giudice d'appello di concedere benefici d'ufficio; la Corte ha richiamato il principio secondo cui, se la difesa sollecita l'esercizio di tale potere, il giudice d'appello è obbligato a motivare la decisione in ordine al suo esercizio o meno.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. n. 176/2020) e art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. L. n. 15/2022)

    Richiamate come norme procedurali applicabili al rito di esame del ricorso (regole temporanee introdotte nel periodo emergenziale); utilizzo formale nel procedimento di cassazione.

Massime di principio

  • Una dichiarazione generica sulla provenienza di un bene (o titolo) è spesso considerata inattendibile e può rafforzare l'accertamento della consapevolezza della provenienza illecita.
  • L'attenuante per tenuità della condotta nella ricettazione è sussidiaria rispetto ad altri elementi e normalmente esclusa quando il valore del bene non è esiguo; per assegni l'importo scritto costituisce elemento determinante.
  • Il giudice d'appello ha un potere-dovere di valutare e motivare l'eventuale concessione di benefici d'ufficio (sospensione condizionale, non menzione); se la difesa sollecita tali benefici nel merito (anche tramite note scritte), il mancato esame motivato determina vizio annullabile in cassazione.
  • Per evitare l'inammissibilità o la perdita di argomenti in cassazione, la difesa deve espressamente avanzare e documentare richieste di benefici nel corso del giudizio di merito e in appello, preservando la deduzione per i gradi successivi.
  • La giurisprudenza di legittimità su temi ricorrenti (prova dell'elemento soggettivo, valore del bene, dovere motivazionale del giudice) è stringente: decisioni di merito che non si conformano ai principi consolidati sono suscettibili di annullamento parziale con rinvio per nuovo esame.

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