Cassazione Penale, Sentenza n. 26723/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputato condannato per il delitto di ricettazione relativamente a un assegno; la difesa impugnava per: 1) vizio della motivazione sull'elemento soggettivo (sostenendo che l'imputato aveva indicato la provenienza del titolo come pagamento del canone di locazione); 2) richiesta di riconoscimento dell'attenuante speciale (art. 648, comma 2 c.p.) per tenuità; 3) mancata concessione della sospensione condizionale anche per la pena pecuniaria (artt. 133 e 163 c.p.); 4) carenza di motivazione sulla non menzione della condanna (art. 175 c.p.).
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte fondato e in parte infondato. Ha respinto i motivi relativi all'elemento soggettivo e all'attenuante per tenuità (ritenuti manifestamente infondati): la dichiarazione di provenienza fornita dall'imputato era generica e inattendibile e l'importo dell'assegno (oltre 2.000 euro) esclude la tenuità. Ha invece accolto i motivi relativi alla carenza motivazionale sull'omessa valutazione dei benefici concedibili d'ufficio (sospensione condizionale della pena pecuniaria e non menzione): la Corte d'appello, pur sollecitata con note scritte dalla difesa in appello, non ha motivato il diniego di tali benefici. Per tali profili la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'omessa valutazione e il procedimento rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo esame. Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 648, comma 2, cod. pen.
La norma richiamata concerne l'attenuante in tema di ricettazione; la Corte ha interpretato che la particolare tenuità della condotta è valutabile anche considerando il valore del bene, ma quando il valore non è esiguo (qui oltre 2.000 euro) la tenuità deve essere esclusa.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione alla determinazione e al trattamento della pena; la Corte ha ritenuto che il diniego della sospensione condizionale e di altri benefici richiede adeguata motivazione ai sensi dei principi applicabili alla determinazione della pena.
art. 163 cod. pen.
Norma sulla sospensione condizionale della pena; la Corte ha sottolineato che il giudice d'appello ha il dovere di motivare il mancato esercizio del potere-dovere di concedere tale beneficio quando la difesa lo solleciti nel merito.
art. 175 cod. pen.
Norma relativa alla non menzione della condanna; la Corte ha ritenuto che l'omessa motivazione sul diniego della non menzione, una volta sollecitata la valutazione, comporta vizio da annullare.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità per il giudice d'appello di concedere benefici d'ufficio; la Corte ha richiamato il principio secondo cui, se la difesa sollecita l'esercizio di tale potere, il giudice d'appello è obbligato a motivare la decisione in ordine al suo esercizio o meno.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. n. 176/2020) e art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. L. n. 15/2022)
Richiamate come norme procedurali applicabili al rito di esame del ricorso (regole temporanee introdotte nel periodo emergenziale); utilizzo formale nel procedimento di cassazione.
Massime di principio
- Una dichiarazione generica sulla provenienza di un bene (o titolo) è spesso considerata inattendibile e può rafforzare l'accertamento della consapevolezza della provenienza illecita.
- L'attenuante per tenuità della condotta nella ricettazione è sussidiaria rispetto ad altri elementi e normalmente esclusa quando il valore del bene non è esiguo; per assegni l'importo scritto costituisce elemento determinante.
- Il giudice d'appello ha un potere-dovere di valutare e motivare l'eventuale concessione di benefici d'ufficio (sospensione condizionale, non menzione); se la difesa sollecita tali benefici nel merito (anche tramite note scritte), il mancato esame motivato determina vizio annullabile in cassazione.
- Per evitare l'inammissibilità o la perdita di argomenti in cassazione, la difesa deve espressamente avanzare e documentare richieste di benefici nel corso del giudizio di merito e in appello, preservando la deduzione per i gradi successivi.
- La giurisprudenza di legittimità su temi ricorrenti (prova dell'elemento soggettivo, valore del bene, dovere motivazionale del giudice) è stringente: decisioni di merito che non si conformano ai principi consolidati sono suscettibili di annullamento parziale con rinvio per nuovo esame.
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