Cassazione Penale, Sentenza n. 36580/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per plurime violazioni degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011). Il ricorso deduce: 1) insufficiente approfondimento sulla sussistenza del dolo alla luce delle condizioni psichiche dell'imputato (disturbi di personalità paranoide e borderline e vizio parziale di mente); 2) mancato raggiungimento della prova oltre ogni ragionevole dubbio, con particolare riguardo agli episodi in cui l'imputato poteva non aver sentito gli ufficiali per effetto dei farmaci; 3) errato trattamento del vizio parziale di mente ai fini della commisurazione della pena e mancato riconoscimento della prevalenza dell'attenuante rispetto alla recidiva, con conseguente eccessività della pena irrogata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: il vizio parziale di mente (art. 89 c.p.) è compatibile con la sussistenza del dolo e non esclude automaticamente la responsabilità; la Corte territoriale ha motivato adeguatamente il riconoscimento della capacità del ricorrente di rappresentarsi gli obblighi e di determinarsi consapevolmente; la censura sul mancato rispetto del criterio "oltre ogni ragionevole dubbio" è inammissibile in cassazione se non tradotta in illogicità manifesta e decisiva della motivazione; le questioni sulla misura della pena e sulla valutazione delle attenuanti/agggravanti sono valutazioni di merito adeguatamente motivate in primo grado e confermate in appello. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e disposta l'annotazione ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 75, comma 2
Norma che sanziona la violazione degli obblighi e delle prescrizioni connesse alla sorveglianza speciale; la condotta contestata è stata qualificata alla stregua di tale disposizione.
codice penale, art. 89 (vizio parziale di mente)
Il vizio parziale di mente riduce l'imputabilità ma non esclude automaticamente il dolo: la seminfermità mentale può coesistere con la capacità di formare la volontà delittuosa; va quindi verificata separatamente la sussistenza dell'elemento psicologico.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e)
Elenca i motivi di ricorso per cassazione, con particolare riferimento ai vizi di motivazione (contraddittorietà, incompletezza, illogicità) e ai profili di violazione di legge; il mancato raggiungimento della prova oltre ogni ragionevole dubbio è sindacabile in cassazione solo se si traduce in illogicità manifesta e decisiva della motivazione.
codice penale, art. 133
Principi di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la quantificazione della pena operata in primo grado e confermata in appello fosse adeguatamente motivata e non eccedente rispetto alla discrezionalità di merito.
d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 1
Previsione relativa all'annotazione in materia di protezione dei dati personali; la Corte ha disposto l'annotazione prevista ex lege.
Massime di principio
- Il riconoscimento di un vizio parziale di mente non determina automaticamente l'esclusione del dolo: imputabilità (capacità di intendere e di volere) e colpevolezza (coscienza e volontà) sono distinti e vanno valutati separatamente.
- Nei reati con dolo generico la riduzione dell'imputabilità per vizio parziale di mente non impedisce, di per sé, il riconoscimento del dolo; occorre prova specifica che la capacità diminuita abbia impedito la formazione della volontà delittuosa.
- In cassazione le doglianze sulla insufficienza della prova "oltre ogni ragionevole dubbio" sono ammissibili solo se tradotte in motivazione illogica, contraddittoria o manifestamente insufficiente ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; non è consentita una semplice rivalutazione ex novo degli elementi di fatto.
- La determinazione della pena è essenzialmente una valutazione di merito: la Corte di legittimità sindaca la correttezza logico-giuridica della motivazione, non la diversa ponderazione degli elementi già effettuata dai giudici di merito.
- Per contestare con successo, in situazioni analoghe, il riconoscimento del dolo in presenza di patologie psichiche occorre fornire elementi probatori chiari e specifici sulla incapacità del soggetto di percepire gli obblighi o di determinarsi consapevolmente al momento del fatto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36532/2025 del 10/11/2025
- Sentenza penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36534/2025 del 10/11/2025
- Sentenza penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36535/2025 del 10/11/2025
- Sentenza penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36536/2025 del 10/11/2025
- Sentenza penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36537/2025 del 10/11/2025
- Sentenza penale · 10 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 36544/2025 del 10/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →