Cassazione Civile, Ordinanza n. 22190/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006, emessi a seguito di PVC, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione costi e IVA relativi ad acquisti ritenuti riferiti a operazioni oggettivamente e/o soggettivamente inesistenti. In particolare, per il 2005 erano contestate fatture di acquisto da un'impresa individuale e da due società fornitrici ritenute non operative o prive di reale struttura, con conseguente disconoscimento dell'inerenza e della certezza dei costi; per il 2006 erano contestate operazioni che la contribuente assumeva invece effettivamente esistenti. La CTP aveva rigettato i ricorsi della società, mentre la CTR li aveva accolti ritenendo non rilevante l'assenza di documentazione fiscale dei fornitori, la mancata contabilizzazione e l'assenza di attività presso la sede dichiarata, poiché non vi sarebbe stata prova dell'inesistenza delle operazioni sottostanti. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Ufficio ha denunciato violazione dell'art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, in tema di operazioni inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici e che, una volta offerto un quadro indiziario grave, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni oppure, per le operazioni soggettivamente inesistenti, la propria estraneità consapevole alla frode e l'adozione della massima diligenza esigibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha escluso l'inammissibilità preliminarmente eccepita dalla contribuente, qualificando il motivo come censura di falsa applicazione delle norme sulla ripartizione dell'onere della prova e non come richiesta di rivalutazione del fatto. Nel merito ha ribadito che, per le operazioni oggettivamente inesistenti, la prova dell'inesistenza può essere data dall'Ufficio anche per presunzioni e che, se vengono dimostrati indici come l'assenza di struttura organizzativa dell'emittente o la sua qualificazione come soggetto fittizio/non operativo, incombe al contribuente provare la reale esecuzione delle operazioni; non basta la sola esibizione delle fatture, la regolarità contabile o il pagamento. Quanto alle operazioni soggettivamente inesistenti, la Corte ha richiamato il principio per cui l'Ufficio deve provare, anche per presunzioni e con elementi oggettivi, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode IVA; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato tutte le cautele esigibili da un operatore accorto. Poiché la CTR aveva erroneamente preteso dall'Ufficio una prova piena dell'inesistenza delle operazioni e aveva omesso di verificare la prova contraria della società, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Calabria per nuovo esame delle risultanze istruttorie e per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
il motivo di ricorso è stato ricondotto alla denuncia di errori di diritto sulla ripartizione dell'onere probatorio, non a una richiesta di revisione del merito fattuale
art. 39, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma richiamata quale parametro del potere di accertamento e della valutazione presuntiva dei costi e delle operazioni contestate
art. 54, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma richiamata quale base del recupero IVA e della contestazione delle operazioni inesistenti
art. 2697 c.c.
richiamato per affermare che, una volta forniti dall'Ufficio elementi presuntivi gravi, il relativo onere probatorio si sposta sul contribuente
Corte di Giustizia UE, 21 giugno 2012, Mahagében e Dávid
richiamata per il principio della consapevolezza o conoscibilità della frode IVA e della diligenza esigibile dall'operatore
Corte di Giustizia UE, 6 luglio 2006, Kittel e Recolta Recycling
richiamata per il principio secondo cui il soggetto passivo che sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a una frode perde il diritto alla detrazione
Corte di Giustizia UE, 18 dicembre 2014, Schoenimport "Italmoda"
richiamata per il principio di contrasto alle frodi IVA nella catena commerciale
Corte di Giustizia UE, 18 maggio 2017, Litdana
richiamata per affermare che l'evasione IVA ricorre anche quando il cessionario avrebbe dovuto sapere della frode
Massime di principio
- In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché il quadro indiziario sia grave, preciso e concordante; una volta raggiunta tale soglia, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni.
- La prova dell'esistenza dell'operazione non può essere ritenuta raggiunta con la sola esibizione delle fatture, con la regolarità formale della contabilità o con la prova del pagamento, poiché tali elementi possono essere utilizzati anche per simulare operazioni fittizie.
- Se l'Ufficio dimostra che il fornitore è privo di struttura, inattivo o sostanzialmente inesistente, ciò costituisce un forte indice dell'inesistenza oggettiva dell'operazione e trasferisce sul contribuente l'onere di dimostrare la reale prestazione e l'inerenza del costo.
- In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare, anche per presunzioni e sulla base di elementi oggettivi specifici, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'evasione IVA.
- Quando l'Ufficio abbia provato la consapevolezza o la conoscibilità della frode, il contribuente deve dimostrare di avere adottato tutte le cautele esigibili da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al caso concreto.
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