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Ordinanza

Ordinanza n. 2381/2026 - Roma, Sezione 3B

per la sostituzione del Commissario ad acta relativamente alla ottemperanza alla sentenza n. 22269/2024.

Giustizia amministrativa202406741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell'esecuzione della sentenza n. 22269/2024 e perdurante inerzia del Commissario ad acta nominato per l'ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte privata ha presentato istanza per la sostituzione del Commissario ad acta nominato con la sentenza n. 22269/2024, lamentando la perdurante inerzia dell'amministrazione e dello stesso Commissario nell'esecuzione del giudicato. Il testo non specifica il contenuto della sentenza da eseguire né le ragioni dell'inerzia amministrativa.

La decisione

Il TAR ha rilevato la perdurante inerzia dell'amministrazione e del Commissario ad acta, ma non ha disposto la sostituzione richiesta. Ha invece sollecitato e reiterato l'ordine al Commissario già nominato di dare piena esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, senza compenso e senza facoltà di delega. Il Collegio ha ribadito che il Commissario ad acta opera quale ausiliario del giudice ai sensi degli artt. 21 e 114, comma 4, c.p.a., con responsabilità in caso di ulteriore inadempimento, inclusa la possibile segnalazione disciplinare all'amministrazione competente e alla Corte dei conti per i profili di responsabilità amministrativa. In caso di persistente inerzia, il Commissario è stato convocato alla camera di consiglio del 18 marzo 2026 per riferire sull'attività svolta.

Norme richiamate

  • art. 21 c.p.a.

    Il Commissario ad acta svolge l'attività affidatagli quale ausiliario del giudice nell'ambito dell'esecuzione del comando giudiziale.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre le misure necessarie a rendere effettiva l'esecuzione del giudicato e sollecitare il Commissario ad acta, prevedendo conseguenze in caso di persistente inadempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il Commissario ad acta opera quale ausiliario del giudice e deve assicurare la piena e compiuta esecuzione del comando giudiziale, non limitandosi ad adottare attività meramente formali o interlocutorie.
  • In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione o del Commissario ad acta, il giudice dell'ottemperanza può reiterare l'ordine di esecuzione entro un termine perentorio e convocare il Commissario per riferire sull'attività svolta.
  • L'attività del Commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può comportare responsabilità in caso di persistente inadempimento, anche mediante segnalazione disciplinare all'amministrazione competente e alla Corte dei conti per i profili di responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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