Sentenza n. 6385/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per ottemperanza relativo all’attribuzione della carta elettronica del docente, liquidando le spese del primo grado in € 400,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato esclusivamente il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza. Ha dedotto la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 26 c.p.a. e degli artt. 23, 111, 113 e 117 Cost., in relazione all’art. 6 CEDU, sostenendo che la somma liquidata fosse ingiustificatamente esigua, inferiore ai valori tabellari e lesiva del decoro professionale. Ha inoltre richiamato i parametri previsti dai D.M. n. 55 del 2014, n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, nonché l’art. 2233 c.c., la l. n. 247 del 2012 e la l. n. 794 del 1942. Il Ministero ha chiesto il rigetto dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 91 c.p.c., la regola generale sia quella della soccombenza: il Ministero, risultato soccombente nel giudizio di ottemperanza, doveva rifondere le spese al ricorrente. La liquidazione di € 400,00, in assenza di specifica motivazione e in misura inferiore ai valori tariffari di riferimento, è stata ritenuta immotivata, abnormemente esigua e lesiva del decoro professionale. Il giudice conserva ampia discrezionalità nella quantificazione, ma non può porre a carico della parte vittoriosa le spese né liquidare somme meramente simboliche. In riforma della sentenza appellata, le spese del primo grado sono state liquidate in € 800,00, oltre accessori, spese generali e contributo unificato ove versato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado d’appello, liquidate in € 300,00, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 74 c.p.a.
la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Consente, nelle sentenze semplificate, una motivazione sintetica fondata sul richiamo al punto decisivo o a precedenti conformi.
art. 114, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della sentenza resa nel giudizio di ottemperanza.
art. 26 c.p.a.
Stabilisce, con il richiamo all’art. 91 c.p.c., la disciplina della regolazione delle spese nel processo amministrativo e il criterio generale della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Impone, in via generale, la condanna alle spese della parte soccombente.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la sentenza deve contenere «la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a un precedente conforme»
Consente il rinvio motivazionale a precedenti conformi, nel rispetto dell’obbligo di sintesi.
art. 3, comma 2, c.p.a.
Riconosce il principio di sinteticità degli atti e della motivazione processuale.
D.M. n. 147 del 2022
I valori tariffari applicabili allo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 costituiscono parametro di riferimento per la liquidazione delle spese, anche tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4.
D.M. n. 55 del 2014
I parametri forensi individuano soglie di riferimento che non consentono liquidazioni meramente simboliche o lesive del decoro professionale.
art. 4, comma 4, D.M. n. 147 del 2022
Consente la riduzione dei valori parametrici, ma non giustifica una liquidazione immotivatamente inferiore e lesiva del decoro professionale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la regolazione delle spese segue ordinariamente il principio della soccombenza; il giudice deve motivare in modo specifico soltanto quando intenda discostarsene o fondare la decisione su ragioni diverse dall’esito della lite.
- Il potere discrezionale del giudice di liquidare le spese processuali non consente di porre le spese a carico della parte vittoriosa né di adottare liquidazioni abnormi o meramente simboliche.
- La liquidazione delle spese processuali deve rispettare i parametri forensi applicabili e non può essere tanto esigua da risultare lesiva del decoro professionale, anche quando i valori tabellari non siano considerati integralmente inderogabili.
- Quando è impugnato esclusivamente il capo relativo alle spese di lite, il valore della controversia in appello coincide con quello delle spese oggetto di contestazione e la soccombenza può comportare una distinta condanna alle spese del grado d’appello.
- Una sentenza semplificata può motivare mediante il richiamo integrale a precedenti conformi, purché tali precedenti siano pertinenti e consentano di individuare con chiarezza la ratio decidendi.
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