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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11456/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del GIP del 28/11/2024 che aveva rigettato la loro opposizione avverso l'ordinanza del 26/07/2023 (che aveva negato la revoca della confisca) relativa ai beni immobili intestati ai ricorrenti (unità nel cosiddetto "Palazzo Fienga"). Essi sostengono di essere terzi estranei al reato, proprietari degli immobili sin dal 1946 e per successione dal 1974, senza alcun collegamento con l'organizzazione camorristica; invocano la buona fede e la tutela del diritto di proprietà, denunciando violazioni degli artt. 240 e 416-bis c.p. e dell'art. 125 c.p.p., nonché l'omessa applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza (Sez. U, Uniland). Chiedono l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la restituzione dei beni.

La decisione

I ricorsi sono stati rigettati. Il giudice ha ritenuto infondate le doglianze: le investigazioni e le risultanze processuali hanno dimostrato che il "Palazzo Fienga" era nella piena e esclusiva disponibilità del clan Gionta, che aveva di fatto spogliato i precedenti proprietari. I ricorrenti non hanno contestato né provato di avere mantenuto la disponibilità, il possesso o di aver tentato di rientrarne in possesso, né hanno dimostrato la buona fede secondo il canone penalistico richiesto (assenza di conoscibilità del rapporto di derivazione del titolo dal reato con la diligenza richiesta). La confisca ex art. 416-bis (comma settimo) è obbligatoria per i beni che servirono o furono destinati alla commissione del reato; in tali ipotesi l'origine formale del titolo non è decisiva quando sussista uno stabile asservimento del bene all'attività dell'associazione mafiosa. Inoltre la domanda è stata ritenuta generica per mancata precisazione degli immobili richiesti. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata confermata e i ricorrenti hanno perso.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    «la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego»

    La Corte ricorda che, per le condanne per associazione mafiosa, la confisca è obbligatoria per i beni utilizzati o destinati all'attività del sodalizio; rileva la relazione strutturale e strumentale tra bene e illecito e che l'origine formale del titolo perde rilievo quando sussiste uno stabile asservimento del bene all'organizzazione.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma che dispone la confisca (in alcuni casi facoltativa) di prezzo, prodotto e profitto del reato: la Corte distingue la portata dell'art. 240 rispetto all'art. 416-bis, ritenendo quest'ultimo più estensivo in tema di confisca per i reati associativi.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata dai ricorrenti: la Corte ha ritenuto infondate le doglianze procedurali sul provvedimento impugnato, confermando la corretta valutazione del giudice dell'esecuzione.

  • art. 1147 cod. civ.

    La Corte osserva che la presunzione di buona fede civilistica non è sovrapponibile al concetto di buona fede in diritto penale: nel penale è richiesta una specifica estraneità al reato e la non conoscibilità, con la diligenza richiesta, della derivazione del titolo dal reato.

  • Sez. U, n. 11170 del 25/09/2014 (Uniland Spa)

    Giurisprudenza richiamata sul tema della posizione del terzo proprietario: conferma che il terzo deve allegare gli elementi che dimostrano la titolarità e l'estraneità al reato; la sola antichità del titolo non basta.

  • Sez. U, n. 9 del 28/04/1999 (Bacherotti)

    «non conoscibilità, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato»

    Principio secondo il quale la protezione del terzo richiede sia la non derivazione del vantaggio dal reato sia la buona fede intesa come mancata conoscibilità, con la diligenza richiesta, del rapporto di derivazione tra titolo e reato.

  • Sez. 5, n. 8217 del 2022

    Giurisprudenza che ribadisce l'estensione dell'obbligo di confisca per le fattispecie di associazione mafiosa e la nozione ampia di beni "che servirono o furono destinati" alla commissione del reato.

Massime di principio

  • La mera titolarità formale o l'antichità del titolo (acquisto nel passato) non garantiscono la sottrazione all'effetto della confisca se il bene è stato di fatto utilizzato o controllato da un'associazione mafiosa.
  • La buona fede del terzo in materia penale non coincide con la buona fede civilistica: occorre provare l'assenza di benefici dal reato e la non conoscibilità, con la diligenza richiesta, del rapporto di derivazione del titolo dal reato.
  • Spetta al terzo allegare elementi concreti che dimostrino possesso effettivo, esercizio dei diritti di proprietà o tentativi di rientro nella disponibilità del bene; affermazioni generiche sui titoli non sono sufficienti.
  • Se un bene è stato stabilmente asservito all'attività di un clan (base operativa, fortezza), l'origine formale del titolo perde rilievo e opera la confisca obbligatoria ex art. 416-bis.
  • Le risultanze investigative e la notorietà della disponibilità del bene da parte del clan sono elementi che il giudice penale può valorizzare per escludere la buona fede e confermare la confisca.
  • Per impugnare con successo una confisca in situazione analoga: identificare esattamente i beni contestati, fornire prove di possesso/uso continui, documentare tentativi di rientro o l'ostruzione subita, e dimostrare la diligenza tenuta al momento dell'acquisto o del mantenimento del diritto.

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