Cassazione Penale, Sentenza n. 11448/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 14/10/2024 che aveva rigettato la richiesta di detenzione domiciliare. Il ricorrente, detenuto per reati di stampo mafioso con pena residua fino al 27/8/2039, deduceva errata applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 47-ter Ord. Pen. e 16-nonies L. n. 82/1991, sostenendo che la sua collaborazione con la giustizia, il positivo comportamento carcerario e l'interruzione dei collegamenti con la criminalità organizzata dimostrassero il ravvedimento e quindi la sussistenza dei presupposti per la misura alternativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il requisito del 'ravvedimento' ai sensi dell'art. 16-nonies L. n. 82/1991 non può essere presunto solo in base all'avvenuta collaborazione e all'assenza di collegamenti persistenti con la criminalità organizzata, ma richiede ulteriori elementi specifici che dimostrino, anche in termini di ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza del ravvedimento. La Corte ha ritenuto legittima la prudente valutazione del Tribunale di Sorveglianza, che ha richiesto la verifica del consolidamento della scelta collaborativa mediante esperienze premiali (permessi premio) non ancora effettuate e l'approvazione del percorso trattamentale. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 16-nonies, L. n. 82 del 1991
art. 16-nonies, comma 1 e comma 3, L. n. 82 del 1991
Il requisito del ravvedimento non è automaticamente presunto dalla collaborazione; richiede elementi ulteriori, specifici e concreti che, anche in termini di mera probabilità, dimostrino l'effettivo ravvedimento. Per i collaboratori vale il principio di gradualità nella concessione dei benefici, da verificare anche tramite esperienze premiali.
art. 47-ter, Ordinamento Penitenziario
art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. Pen.
Norma richiamata per l'ammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare: la valutazione spetta al giudice di sorveglianza che deve accertare non solo le condizioni formali di ammissibilità ma anche l'opportunità del trattamento alternativo in relazione alla personalità del condannato.
art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
reati inclusi nell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Indica le tipologie di reati per i quali sono previste particolari cautele; qui rileva perché Bruzzese è stato condannato per delitti ricompresi in quella categoria, giustificando maggior prudenza nel concedere benefici.
art. 8, L. n. 203 del 1991
attenuante della collaborazione ex art. 8 L.203 del 1991
Riconoscimento di attenuante per la collaborazione; tuttavia la sua esistenza non sostituisce la necessità di valutare il ravvedimento ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari.
art. 41-bis, Ordinamento Penitenziario
periodo di restrizione al regime di cui all’art. 41-bis Ord. Pen.
Richiamato in quanto il ricorrente aveva scontato un periodo in regime speciale; tale passato è elemento di contesto che giustifica una valutazione cautelativa sul consolidamento del ravvedimento.
art. 616, cod. proc. pen.
condanna ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali
Norma richiamata per l'imposizione delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto.
Massime di principio
- La mera collaborazione con la giustizia e l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata non bastano di per sé a dimostrare il ravvedimento richiesto per ottenere benefici penitenziari; servono elementi aggiuntivi, specifici e concreti.
- Il principio di gradualità: l'ammissione ai benefici va valutata progressivamente; è lecito per il giudice richiedere il consolidamento della scelta collaborativa attraverso esperienze premiali (permessi premio) e percorsi trattamentali prima di concedere misure alternative più favorevoli.
- Il giudice di sorveglianza ha ampia discrezionalità ma deve motivare adeguatamente la propria valutazione, indicando i presupposti fattuali che giustificano la richiesta di ulteriore osservazione o il diniego.
- L'appartenenza a reati di elevata gravità o a contesti organizzati (es. mafia) comporta una maggiore cautela nella valutazione dell'idoneità ai benefici, richiedendo prova più solida del cambiamento personale.
- L'ammissione a programmi di protezione o il riconoscimento di attenuanti collegati alla collaborazione non esonerano dalla necessità di verifiche trattamentali/permessuali finali prima di misure alternative come la detenzione domiciliare.
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