Cassazione Penale, Sentenza n. 11451/2025 del 21/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto che venga riconosciuta la continuazione tra la condanna per partecipazione ad associazione di tipo mafioso (sentenza Corte d'Appello Napoli 22/06/2023, irrevocabile 28/02/2024) e la successiva condanna per violenza privata e danneggiamento commessi il 01/11/2018 ai danni di una troupe televisiva. Ha sostenuto che l'aggressione fosse funzionale al controllo della 'piazza di spaccio' esercitata dal clan di cui faceva parte, essendo il suo ruolo quello di garantire il rispetto del territorio; pertanto i fatti sarebbero riconducibili al programma criminoso del sodalizio.
La decisione
Rigetto del ricorso. La Corte di legittimità ha confermato che la continuazione tra il reato associativo (art. 416-bis c.p.) e i reati-fine è possibile solo se tali reati fossero programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio: nei precedenti giurisprudenziali occorre la contemporanea ideazione e deliberazione dell'associazione e dei reati ulteriori. Nel caso di Cordua i reati contestati nel 2018 sono avvenuti molti anni dopo l'adesione (dal 2004) e sono stati ritenuti dipendenti da circostanze contingenti e imprevedibili, non programmabili 'ab origine'. Inoltre, l'art. 416-bis ha finalità economico-elettorali e non è stato accertato nel giudizio di merito che i reati del 2018 fossero stati aggravati dalla finalità di agevolare l'attività dell'associazione; pertanto non sussiste il collegamento richiesto. La motivazione del giudice dell'esecuzione è ritenuta logica e congrua; il ricorso è dichiarato infondato e rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
La norma riguarda associazioni con programma volto al controllo economico/elettorale e alla acquisizione di vantaggi; la Corte interpreta che la continuazione con reati-fine richiede che tali reati siano stati programmati 'ab origine' e contemporaneamente ideati e deliberati insieme all'associazione
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione); il ricorso aveva invocato questi motivi ma è stato ritenuto infondato perché la motivazione del giudice dell'esecuzione è congrua
Massime di principio
- La continuazione tra partecipazione ad associazione mafiosa e reati-fine richiede che i reati-fine siano stati oggetto del medesimo disegno criminoso programmatico al momento dell'adesione: non basta che i reati siano avvenuti nell'ambito territoriale o nell'interesse dell'associazione
- I reati successivi, frutto di circostanze contingenti, estemporanee o imprevedibili rispetto al progetto originario, non si considerano automaticamente in continuazione con l'associazione mafiosa
- Se nel giudizio di merito (cognizione) non è stata riconosciuta l'aggravante di avere commesso il reato per agevolare l'associazione mafiosa, il collegamento non può essere quello invocato ex novo in sede esecutiva per ottenere vantaggi sanzionatori
- Va evitato un 'automatismo' nel riconoscimento della continuazione: è necessario un accertamento concreto e specifico sulla contemporanea deliberazione del programma associativo e della serie di reati contestati
- In fase esecutiva il sindacato sulla qualificazione delle condotte è limitato: chi invoca la continuazione deve fornire elementi idonei a superare la valutazione del giudice dell'esecuzione, non solo una diversa interpretazione dei fatti
- Differenza tra associazione semplice e associazione di tipo mafioso: le finalità previste dall'art. 416-bis (controllo economico, profitti, turbativa elettorale) hanno rilievo nella valutazione della funzionalità di specifiche condotte rispetto al programma associativo
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