Cassazione Penale, Ordinanza n. 22981/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna emessa in primo grado per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione. Nel merito del ricorso ha dedotto vizio di motivazione, lamentando manifesta illogicità e contraddittorietà della decisione di merito. Dalla sentenza emerge che in appello la difesa aveva chiesto l'assoluzione e, in subordine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e un trattamento sanzionatorio più mite; la censura in cassazione è stata ritenuta generica e non correlata alle argomentazioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le deduzioni difensive erano generiche e prive di specifica correlazione con le ragioni poste a fondamento della decisione di appello. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo esaustivo e non manifestamente illogico, valorizzando il dato ponderale della droga rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, la presenza di 17 dosi di cocaina e di una pietra di cocaina del peso di 10,55 grammi, nonché di strumenti per pesatura e confezionamento, elementi ritenuti univoci della destinazione alla cessione. È stata altresì confermata la negazione delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La fattispecie contestata riguarda la detenzione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità, valutata sulla base del quantitativo, del confezionamento in dosi e della presenza di strumenti di pesatura e confezionamento, elementi indicativi della destinazione allo spaccio.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano
È richiamato il principio secondo cui l'impugnazione è inammissibile per genericità quando manca la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli
È richiamato il principio delle Sezioni Unite sulla necessità che i motivi di impugnazione siano specifici e si confrontino con la motivazione del provvedimento censurato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non confronta puntualmente le rationes decidendi della sentenza impugnata e si risolve in affermazioni astratte o reiterative.
- La presenza di una quantità non trascurabile di stupefacente, suddivisa in dosi, unitamente a strumenti di pesatura e confezionamento, è indice sintomatico della destinazione della sostanza alla cessione a terzi.
- Il giudice di merito può negare le circostanze attenuanti generiche quando non emergano elementi positivi idonei a giustificare una valutazione più favorevole, purché la motivazione sia adeguata e non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in difetto di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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