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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31352/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Alcuni dipendenti, addetti come turnisti h24 al servizio 118, avevano agito per ottenere il pagamento delle ore lavorate in eccedenza rispetto alle 36 ore settimanali, non compensate con riposi, per il periodo svolto fino al 31.10.2014. I giudici di merito avevano riconosciuto il diritto alle somme richieste. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro censure: 1) erronea applicazione della disciplina collettiva, per avere la Corte d'appello equiparato il surplus orario fisiologico del turnista al lavoro straordinario; 2) ulteriore erronea applicazione dei CCNL per non avere distinto il surplus orario derivante dalla flessibilità del turno dal vero e proprio straordinario; 3) omesso rilievo della mancata preventiva autorizzazione del datore di lavoro per lo straordinario; 4) errata applicazione dell'art. 2112 c.c. per non avere considerato che, dopo il trasferimento dei lavoratori ad altra azienda sanitaria, essi conservavano i diritti maturati verso il precedente datore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la decisione di merito nel dispositivo, pur correggendo taluni passaggi motivazionali ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c. Ha affermato che le ore eccedenti il normale orario settimanale, se non rientranti nella fisiologica flessibilità dei turni e non compensate da riposi, devono essere retribuite; che non basta invocare in astratto la distinzione tra surplus orario del turnista e lavoro straordinario senza allegare e dimostrare, in concreto, che le ore rivendicate fossero ancora assorbite dall'organizzazione dei turni; che il lavoro turnario eccedente è in sé autorizzato dalla necessità di copertura del servizio; e che, quanto al passaggio ad altro datore, è sufficiente il richiamo alla solidarietà passiva tra datori di lavoro ex art. 2112 c.c. per legittimare l'azione dei lavoratori nei confronti dell'uno o dell'altro. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 40 CCNL integrativo del 20.9.2011

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la banca delle ore riguarda solo il lavoro straordinario e non il surplus orario del turnista; la Corte non accoglie questa impostazione in termini astratti.

  • art. 34 CCNL di comparto (quadriennio 1998/2001)

    invocato dalla ricorrente sia per la disciplina dello straordinario sia per la necessità di preventiva autorizzazione; la Corte ritiene infondate le censure perché il lavoro turnario eccedente, se non compensato, va retribuito.

  • art. 26 CCNL di comparto (quadriennio 1998/2001), modificato dall'art. 5 del CCNL 2006-2009

    richiamato per sostenere la distinzione tra orario flessibile del turnista e straordinario; la Corte osserva che la sola qualificazione astratta non esclude il diritto alla retribuzione delle ore eccedenti.

  • art. 36 Cost.

    usato come parametro decisivo: le prestazioni lavorative eccedenti il normale orario non possono rimanere prive di compensazione economica; se non assorbite dalla fisiologica flessibilità del turno, devono essere pagate.

  • art. 2112 c.c.

    richiamato per affermare la solidarietà passiva tra datori di lavoro nel passaggio del rapporto; i lavoratori possono agire indifferentemente contro il vecchio o il nuovo datore per i diritti maturati.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    la Corte precisa che, pur essendovi imprecisioni motivazionali nella sentenza impugnata, il dispositivo era conforme a diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il mero richiamo alla distinzione teorica tra surplus orario del lavoratore turnista e lavoro straordinario non basta a escludere il diritto alla retribuzione delle ore eccedenti: il datore deve allegare e provare che quelle ore rientrano ancora nella fisiologica flessibilità dell'organizzazione dei turni.
  • Le ore lavorate oltre il normale debito orario, se non compensate da successivi riposi nell'ambito della fisiologica alternanza dei turni, devono essere remunerate secondo la disciplina del lavoro straordinario, in ossequio all'art. 36 Cost.
  • Nel lavoro a turni destinato a coprire l'intero arco delle 24 ore, l'autorizzazione del datore può essere anche implicita e discendere dalla stessa organizzazione del servizio; l'assenza di un'autorizzazione espressa non esclude di per sé il diritto alla retribuzione delle prestazioni effettivamente rese.
  • In caso di trasferimento del rapporto o successione nel lato datoriale, i lavoratori possono far valere i diritti maturati nei confronti di entrambi i datori quando operi la solidarietà passiva prevista dall'art. 2112 c.c.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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