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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31964/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della statuizione di confisca della somma di euro 4.280,00 disposta nella sentenza di patteggiamento. Il ricorrente ha censurato la legittimità della confisca sotto il profilo sostanziale (la confisca sarebbe consentita solo se il denaro costituisse prezzo o profitto di cessione ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis DPR 309/1990 o, in generale, ai sensi dell'art. 240 c.p., circostanza non sussistente nel caso di mera detenzione in abitazione) e sotto il profilo della motivazione (la decisione avrebbe affermato apoditticamente che la somma era provento di spaccio senza fornire elementi probatori idonei, limitandosi a richiamare dichiarazioni dell'imputato e il luogo del rinvenimento). Inoltre si contesta l'applicabilità di istituti alternativi di confisca (art. 85-bis DPR 309/1990 o art. 240-bis c.p.), non operativi alla data della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla confisca del denaro. Ha ritenuto che, nella fattispecie, la confisca ai sensi dell'art. 240 c.p. non fosse giustificata perché mancava un nesso causale adeguatamente motivato che collegasse la somma al reato di detenzione (anziché alla cessione) di stupefacenti. Ha altresì escluso l'applicabilità retroattiva delle modifiche legislative recenti (art. 85-bis DPR 309/1990 nella versione introdotta dal d.l. n. 123/2023 e conversione) al momento della decisione impugnata. Di conseguenza la sentenza è stata annullata quanto alla confisca del denaro e rinviata al Tribunale di Velletri per nuovo giudizio, in diversa composizione, mentre sono rimaste ferme la condanna e la confisca/distruzione dello stupefacente.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    La fattispecie contestata al ricorrente: detenzione di stupefacenti a fini di cessione. La Corte distingue la detenzione dalla cessione in ordine alla possibilità di confisca del denaro.

  • art. 240 cod. pen.

    Prevede la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato. Interpretata dalla Corte nel senso che la confisca ex art. 240 richiede un nesso causale e probatorio tra la somma e il profitto della condotta di cessione; per la mera detenzione tale nesso non è pacificamente sussistente.

  • art. 73, comma 7-bis, DPR 309/1990

    Norma richiamata per dire che la confisca del denaro è ammessa quando il denaro costituisce prezzo o profitto della cessione onerosa; la Corte osserva che tale circostanza non ricorre nel caso di mera detenzione.

  • art. 85-bis, DPR 309/1990

    Richiamata come disciplina che, nella versione successiva al d.l. 15/9/2023 n.123, avrebbe esteso possibilità di applicare istituti di confisca per sproporzione; la Corte precisa che tali modifiche non erano operative al momento della sentenza impugnata e quindi non potevano giustificare la confisca.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Citato indirettamente come strumento di confisca che non poteva essere applicato retroattivamente alla data della sentenza impugnata.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per dedurre errore di applicazione della legge penale in sede di cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo ammissibile in quanto la confisca non faceva parte dell'accordo di patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato per precisare i limiti di impugnabilità delle sentenze di patteggiamento: la cassazione è in generale limitata, ma qui la confisca non era oggetto di accordo e dunque la sentenza era impugnabile per vizio di motivazione.

  • d.l. 15 settembre 2023, n. 123 e legge 13 novembre 2023, n. 159 (conversione)

    Riferimento normativo per spiegare la recente modifica dell'art. 85-bis DPR 309/1990; la Corte utilizza la cronologia normativa per escludere l'applicabilità della nuova disciplina alla decisione impugnata.

Massime di principio

  • La confisca del denaro ai sensi dell'art. 240 c.p. richiede un nesso probatorio e causale tra la somma sequestrata e il profitto del reato: non è sufficiente il mero rinvenimento del denaro nell'abitazione dell'imputato.
  • Per il reato di mera detenzione di stupefacenti (anche se ritenuta a fini di cessione ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/1990) la giurisprudenza consolidata esclude, salvo elementi probatori specifici, la confisca del denaro come profitto dell'attività illecita; la confisca è più agevole quando è contestata la cessione e il denaro può essere qualificato come prezzo o profitto.
  • In sentenze di patteggiamento, le statuizioni non concordate tra le parti (per esempio la confisca non prevista nell'accordo) possono essere impugnate per vizio di motivazione in Cassazione nei termini dell'art. 606 c.p.p.
  • La motivazione deve indicare elementi concreti che giustifichino la confisca (dichiarazioni dell'imputato, circostanze del rinvenimento, riscontri investigativi); affermazioni generiche o apodittiche non reggono al controllo di legittimità.
  • Modifiche legislative successive non possono giustificare o sanare una statuizione se non erano operative alla data della decisione impugnata; occorre verificare la decorrenza e l'ambito temporale di applicazione delle novità legislative.

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