Sentenza n. 3451/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento di inammissibilità della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale nell’ambito del c.d. Decreto Flussi del 22.07.2025, notificato in data 30.10.2025 dalla Questura di Roma;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inammissibilità della domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale nell’ambito del Decreto Flussi
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Roma, notificato il 30 ottobre 2025, con cui è stata dichiarata inammissibile la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale nell’ambito del Decreto Flussi. Ha dedotto che, dopo l’ingresso in Italia, non aveva potuto sottoscrivere il contratto di soggiorno né avviare il rapporto di lavoro perché il datore di lavoro si era reso irreperibile, ma aveva comunque presentato istanza di permesso di soggiorno. Ha censurato l’atto per violazione degli artt. 5, 5-bis e 22 del d.lgs. 286/1998, sostenendo la possibilità di ottenere un permesso per attesa occupazione, nonché per violazione dei principi di buona fede, legittimo affidamento, proporzionalità e ragionevolezza, eccesso di potere, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento della Questura. La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, da stipulare presso lo Sportello Unico per l’immigrazione competente, impediva il completamento dell’iter previsto per il rilascio del permesso di soggiorno e rendeva il diniego un atto dovuto e vincolato. Il giudice ha rilevato che non era stato prodotto il contratto di soggiorno sottoscritto dal richiedente e dal datore di lavoro che aveva presentato la richiesta di nulla osta al lavoro subordinato; pertanto, l’istanza era stata presentata al di fuori della procedura prevista dagli artt. 21, 22 e 24 del d.lgs. 286/1998 e dagli artt. 35 e 36 del d.P.R. 394/1999. Secondo il TAR, il lavoratore deve registrare la presenza presso lo Sportello Unico che ha rilasciato il nulla osta e, previa verifica dell’ammissibilità e procedibilità della domanda, ottenere il kit per la richiesta del permesso di soggiorno. In assenza di tali adempimenti, la Questura ha legittimamente rifiutato il titolo richiesto e non era tenuta a rilasciare un permesso per attesa occupazione. Il giudice ha tuttavia fatto salva la valutazione dell’ufficio procedente circa l’eventuale rilascio, su richiesta dell’interessato, di un titolo di soggiorno per cure mediche, in ragione dello stato di salute prospettato. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 286/1998
Richiamato tra le disposizioni invocate dal ricorrente in relazione al rilascio del titolo di soggiorno.
art. 5-bis d.lgs. 286/1998
Richiamato tra le disposizioni invocate dal ricorrente, senza che il giudice ne abbia accolto l’interpretazione prospettata.
art. 21 d.lgs. 286/1998
Richiamato quale parte della disciplina dell’iter amministrativo per l’ingresso e il soggiorno per lavoro.
art. 22 d.lgs. 286/1998
Impone il rispetto della procedura di ingresso per lavoro subordinato, compresa la registrazione presso lo Sportello Unico e la preliminare sottoscrizione del contratto di soggiorno ai fini della procedibilità della richiesta del permesso.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
Ritenuto correttamente applicato dalla Questura in relazione alla necessità del contratto di soggiorno.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale fondamento della procedura seguita dall’Amministrazione per il rilascio del permesso di soggiorno.
art. 24 d.lgs. 286/1998
Richiamato quale parte dell’iter amministrativo applicabile al lavoro stagionale.
art. 35 d.P.R. 394/1999
Disciplina, insieme all’art. 36, gli adempimenti procedurali rilevanti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la richiesta del permesso.
art. 36 d.P.R. 394/1999
Richiamato quale disposizione attuativa della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel procedimento di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato, la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’immigrazione competente costituisce un adempimento preliminare necessario per il completamento dell’iter amministrativo e per la procedibilità della richiesta del permesso di soggiorno.
- Quando il lavoratore straniero presenta la domanda di permesso di soggiorno senza avere completato gli adempimenti previsti dalla procedura di ingresso per lavoro, inclusa la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la registrazione presso lo Sportello Unico competente, la Questura può legittimamente dichiarare l’istanza inammissibile o rifiutare il rilascio del titolo come atto vincolato.
- La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, anche se derivante dall’irreperibilità del datore di lavoro, non consente al lavoratore di ottenere in via automatica un titolo di soggiorno richiesto al di fuori della procedura normativa prevista per l’ingresso per lavoro.
- Il giudice amministrativo può respingere l’impugnazione del diniego del permesso di soggiorno facendo salva la distinta valutazione dell’Amministrazione circa la sussistenza dei presupposti per un diverso titolo di soggiorno, quale quello per cure mediche, se tale situazione è stata prospettata dall’interessato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 30/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 381/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 383/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 384/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 385/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 24 feb 2026Sentenza n. 386/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →