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Ordinanza

Ordinanza n. 1519/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo: - della determinazione del Comune di Sessa Aurunca n. 222/2022 - prot. n. 33919 del 7 ottobre 2022, avente a oggetto la revoca della concessione demaniale marittima n. 5 dell’8 marzo 2016, ai sensi dell’articolo 47, lettera f), del codice della navigazione; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuti, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente; quanto ai motivi aggiunti: - dei provvedimenti sconosciuti all’atto della proposizione del ricorso, depositati dal Comune nel giudizio cautelare dinanzi al Consiglio di Stato (r.g.n. 1146/2023), in data 1° marzo 2023; segnatamente: a) del verbale di sopralluogo dell’Ufficio Locale Marittimo di Mondragone del 17 maggio 2021; b) della nota del Servizio Assetto del Territorio prot. n. 21453 del 20 giugno 2022; c) della nota del Servizio Assetto del Territorio prot. n. 7254 del 28 febbraio 2023; d) del verbale di sopralluogo della Polizia Municipale del 28 febbraio 2023; nonché della nota prot. par 0007865 del 4 marzo 2023, avente a oggetto “precisazioni sopralluogo per accertamento inottemperanza ordinanza sindacale del Comandante della Polizia Municipale”, comunicata in data 4 marzo 2023 a mezzo pec al procuratore della ricorrente;

Giustizia amministrativa202205658

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di revoca di una concessione demaniale marittima e ulteriori atti presupposti e consequenziali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società concessionaria ha impugnato la determinazione comunale di revoca della concessione demaniale marittima, adottata ai sensi dell’art. 47, lettera f), del codice della navigazione, nonché, con motivi aggiunti, diversi verbali e note comunali e dell’Ufficio Locale Marittimo acquisiti nel giudizio. L’ordinanza esamina esclusivamente l’istanza del verificatore nominato nel processo, il quale ha chiesto di correggere asseriti errori materiali nella precedente liquidazione del compenso. Il verificatore aveva indicato 150 giorni di attività, con una media di cinque ore giornaliere, quantificando il compenso in 375 vacazioni, pari a 750 ore e a euro 5.505,00, valorizzando anche gli spostamenti, le attività di sopralluogo, la collaborazione ritenuta insufficiente da parte del Comune e gli ulteriori adempimenti connessi alla trasmissione delle bozze e della relazione definitiva.

La decisione

Il TAR respinge l’istanza del verificatore. Il Collegio precisa che la precedente liquidazione non conteneva un errore materiale, poiché le vacazioni, ciascuna di due ore, erano state rapportate al tempo ritenuto effettivamente impiegato per l’attività richiesta, tenendo conto della natura aggiuntiva dell’incarico rispetto all’attività lavorativa dipendente già svolta dal verificatore. Sono state ritenute congrue 150 vacazioni, equivalenti a 300 ore e a circa 60 giornate lavorative sulla base della media di cinque ore giornaliere indicata dallo stesso ausiliario, per l’importo complessivo di euro 2.202,00, già comprensivo dell’acconto, oltre agli oneri accessori di legge. Il compenso è stato considerato al netto di eventuali imposte e voci contributive. Il TAR aggiunge che, qualora il verificatore avesse inteso contestare non un errore materiale, ma la congruità della liquidazione, avrebbe dovuto proporre opposizione ai sensi dell’art. 170 d.P.R. 115/2002 davanti al giudice ordinario. La decisione non definisce la domanda di annullamento proposta dalla società concessionaria.

Norme richiamate

  • art. 47, lettera f), codice della navigazione

    Richiamato quale base normativa della revoca della concessione demaniale marittima; la relativa legittimità non è esaminata nell’ordinanza.

  • L. n. 319/1980

    Utilizzata per il computo del compenso del verificatore a vacazioni.

  • art. 1, secondo comma, D.M. 20 luglio 2012 n. 140

    Richiamato per precisare che l’importo liquidato deve intendersi al netto di eventuali imposte e voci contributive.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Individua le forme e i termini dell’opposizione alla liquidazione del compenso dell’ausiliario, da proporre davanti al giudice ordinario quando si contesta la congruità della liquidazione.

Massime di principio

  • La contestazione della liquidazione del compenso spettante al verificatore deve essere distinta tra richiesta di correzione di un errore materiale e contestazione della congruità della liquidazione: nel secondo caso occorre proporre opposizione nelle forme e nei termini previsti dall’art. 170 d.P.R. 115/2002 davanti al giudice ordinario.
  • Nel determinare il compenso del verificatore a vacazioni, il giudice amministrativo può stimare discrezionalmente il tempo effettivamente impiegato per l’incarico, considerando la difficoltà dell’attività, il lavoro svolto e la natura aggiuntiva dell’incarico rispetto all’attività lavorativa ordinaria dell’ausiliario.
  • La mera indicazione, da parte del verificatore, di un numero di giornate o di ore superiore a quello considerato dal giudice non dimostra un errore materiale nella liquidazione, quando la precedente quantificazione sia il risultato di una valutazione consapevole della congruità del tempo impiegato.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeIstruttoria processuale
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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