Sentenza n. 109/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 67 del 27/03/2025, concernente assegnazione carta docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 67 del 27 marzo 2025, relativa al pagamento del bonus carta del docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato civile formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, oltre alle spese legali. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato, senza tuttavia ottenere il pagamento del bonus. Ha chiesto l'assegnazione di un termine di sessanta giorni per l'esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto. Il TAR ha rilevato che dagli atti non risultava il pagamento integrale delle somme dovute. Ha inoltre escluso che gli avvisi pubblicati dal Ministero e dall'USR Umbria, diretti a raccogliere nuovamente le richieste di pagamento tramite procedura telematica, imponessero alla docente ulteriori adempimenti o la necessità di attendere sine die l'esame amministrativo della posizione. Una simile pretesa, priva di certezza sui tempi e non fondata su una specifica disposizione normativa, eccederebbe i doveri di collaborazione, correttezza e buona fede gravanti sul creditore.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ordinando al Ministero di pagare entro sessanta giorni tutte le somme spettanti in forza della sentenza civile, compresi gli importi relativi al bonus carta del docente non ancora corrisposti. Ha nominato fin d'ora quale commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, affinché, su richiesta della ricorrente e dopo l'inutile decorso del termine, provveda in sostituzione del Ministero al rilascio della carta docente, all'accredito degli importi e al pagamento di ogni ulteriore somma dovuta, adottando gli atti amministrativi e contabili necessari. Al commissario spetterà, per l'attività eventualmente svolta, un compenso di 500 euro a carico del Ministero inottemperante, da liquidarsi direttamente dal Ministero dopo la verifica dell'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre oneri e accessori, per le spese del giudizio. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per l'Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure sostitutive necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 112 c.p.a.
Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato civile nei confronti dell'amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È richiamato quanto al termine che la parte ha dichiarato di avere atteso prima di promuovere l'esecuzione della sentenza di condanna pecuniaria nei confronti dell'amministrazione.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
È richiamato per la liquidazione delle spese di lite secondo i minimi tariffari, considerata la natura semplice e seriale del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute in forza di una sentenza civile passata in giudicato e assegnare un termine per l'adempimento, anche quando il credito riguarda un beneficio economico da erogare mediante una procedura amministrativa o una carta elettronica.
- L'amministrazione non può subordinare l'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di ulteriori richieste amministrative o telematiche del creditore, né imporre a quest'ultimo un'attesa priva di tempi certi, quando tali adempimenti non siano previsti da una specifica norma e il credito sia già stato accertato con efficacia di giudicato.
- I doveri di collaborazione, correttezza e buona fede del creditore non possono essere interpretati in modo da comprimere indefinitamente il diritto all'esecuzione del giudicato o da trasferire sul creditore l'onere di attivare nuovamente un procedimento amministrativo non necessario.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di adottare, in sostituzione dell'amministrazione inadempiente, tutti gli atti amministrativi e contabili necessari alla completa esecuzione del giudicato, compresa l'erogazione materiale delle somme dovute.
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