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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07262/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero. Il sequestro riguardava la patente di guida ritenuta falsa (intestata al padre Giorgio Prearo, presumibilmente rilascata dalle autorità bulgare) e telefoni cellulari e altri dispositivi informatici. Il ricorrente censura: carenza o inefficacia della motivazione sul fumus del reato (rimando per relationem all'informativa di polizia giudiziaria), mancanza di adeguata motivazione circa la finalità probatoria (la patente sarebbe già stata acquisita, rendendo superfluo il sequestro), e violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza per l'acquisizione indiscriminata dei contenuti dei dispositivi senza indicazione di criteri di selezione o delimitazione temporale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la motivazione sul fumus e la finalità probatoria in linea generale, escludendo l'inammissibilità delle doglianze riguardanti la mancanza di elementi probatori e confermando che il rinvio all'annotazione di polizia giudiziaria, se accessibile, può integrare la motivazione. Tuttavia la Corte ha ritenuto illegittima l'estensione del sequestro senza una specifica delimitazione dei dati da acquisire: il decreto di sequestro non ha indicato le ragioni che giustificano l'acquisizione integrale dei dati né i criteri di selezione, la delimitazione temporale e i tempi per la selezione e la restituzione dei dati non rilevanti. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Ancona per un nuovo esame conforme ai principi di proporzionalità e adeguatezza indicati dalla giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 477 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata nell'imputazione relativa alla falsificazione/falsità di documenti; usata per definire il tipo di reato contestato.

  • art. 482 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata nell'imputazione con riferimento a falsificazione di documenti amministrativi/identificativi; integrava il quadro di reato contestato in concorso.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Norma procedurale relativa al sequestro probatorio e ai requisiti del relativo provvedimento; il ricorrente ha dedotto violazione di tale disposizione in relazione alla motivazione e alla delimitazione del sequestro.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina gli effetti e le modalità del sequestro probatorio; richiamata nella censura sulla proporzionalità e adeguatezza del vincolo reale sui dispositivi.

  • art. 416 cod. proc. pen.

    Richiamato nel senso che l'indicazione articolata della contestazione provvisoria nel decreto aiuta a definire l'ipotesi di reato e la condotta attribuita, contribuendo alla motivazione del fumus.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma disciplinante i limiti formali del motivo in cassazione; il ricorso è stato redatto nei limiti richiesti da tale disposizione.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento al trattamento del ricorso senza intervento delle parti, in ragione delle modifiche introdotte dal d.lgs. n.150/2022.

  • d.lgs. n.150/2022

    Riferimento normativo nelle modifiche procedurali citate in rapporto all'art. 611 cod. proc. pen.

Massime di principio

  • Il rinvio a un'informativa o annotazione di polizia giudiziaria può integrare la motivazione sul fumus purché l'accesso a tale atto sia assicurato alla difesa; la mera remissiva non è automaticamente insufficiente se l'insieme motivazionale è comprensibile.
  • La finalità probatoria del sequestro deve essere esplicitata nel decreto: anche se parti di prova sono già acquisite, può essere giustificato il sequestro di dispositivi per verificare, approfondire o riscontrare elementi (es. messaggistica, contatti) rispetto all'effettivo ruolo dell'indagato.
  • Il sequestro probatorio di dispositivi elettronici non può essere indiscriminato: occorre indicare o le ragioni precise che giustificano l'acquisizione integrale dei dati, o, in alternativa, specificare gli elementi oggetto di ricerca, i criteri di selezione, eventuali limiti temporali e i tempi previsti per la selezione e la restituzione dei dati non rilevanti.
  • L'assenza di una motivazione minima, coerente e comprensibile rende il provvedimento censurabile in cassazione per violazione di legge quando la carenza sia tale da impedire di ricostruire l'itinerario logico-giuridico seguito dal giudice.
  • In casi analoghi è consigliabile che il P.M. e il giudice del riesame documentino con precisione la necessità e l'oggetto della ricerca informatica, fornendo criteri operativi per la selezione dei dati e termini di conservazione/restituzione, per rispettare il principio di proporzionalità e tutelare i diritti di difesa.

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