Cassazione Penale, Sentenza n. 36592/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente aveva chiesto, con un incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p., la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna (sentenza del 7/3/2004, irrevocabile il 7/9/2024) sostenendo la nullità assoluta della citazione a giudizio nel processo di cognizione e, quindi, la mancata conoscenza del processo. In subordine aveva chiesto la restituzione nel termine per proporre appello ai sensi dell'art. 175 c.p.p., sostenendo che la tempestività dovesse essere valutata a decorrere dalla data in cui il difensore avrebbe preso visione del fascicolo (17/12/2024).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione non sono deducibili mediante incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p., richiamando il precedente di Sezioni Unite (n. 15498/2020, Lovric), e che il rimedio corretto per far valere l'incolpevole mancata conoscenza è la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.; inoltre non è ammessa la riqualificazione dell'istanza di incidente in richiesta di rescissione. Quanto alla richiesta di restituzione dei termini ex art. 175 (comma 2.1 e 2-bis), la Corte ha ritenuto che il termine di 30 giorni decorra dalla effettiva, sicura e precisa conoscenza del provvedimento (per es., dalla notificazione dell'ordine di esecuzione o da un atto che permetta di individuare senza equivoci la sentenza). Nell'ipotesi specifica l'istanza è stata presentata oltre i 30 giorni dalla notificazione formale dell'ordine di esecuzione e quindi è stata dichiarata inammissibile per tardività. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 670 cod. proc. pen.
Rimedio dell'incidente di esecuzione non idoneo a far valere, dopo il passaggio in giudicato, le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione; tali vizi non sono deducibili con l'incidente di esecuzione
art. 629-bis cod. proc. pen.
Strumento idoneo a dedurre la rescissione del giudicato per l'incolpevole mancata conoscenza del processo derivante da nullità insanabili (rescissione del giudicato)
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Non è possibile riqualificare l'istanza di incidente di esecuzione come richiesta di rescissione del giudicato, data la diversa natura e funzione dei rimedi
art. 175, comma 2.1 e comma 2-bis, cod. proc. pen.
La mancata conoscenza del processo può giustificare la restituzione nel termine per impugnare; l'istanza deve essere proposta entro 30 giorni dalla effettiva e precisa conoscenza del provvedimento impugnato
art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022
Normativa transitoria che rende applicabile il nuovo rimedio di restituzione (introdotto dal d.lgs. n.150/2022) alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto
art. 616 cod. proc. pen.
Norma base per la condanna alle spese processuali della parte soccombente
Massime di principio
- Le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione non possono essere sanate o dedotte tramite incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. dopo il passaggio in giudicato
- Per far valere l'incolpevole mancata conoscenza del processo occorre proporre la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.; il giudice non può semplicemente riqualificare d'ufficio un incidente in rescissione
- La restituzione nel termine per proporre impugnazione (art. 175, comma 2.1 e 2-bis) è ammessa quando la mancata conoscenza ha impedito la tempestiva impugnazione, ma l'istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla effettiva e precisa conoscenza del provvedimento
- La 'conoscenza' che fa partire il termine dei 30 giorni richiede un fatto giuridicamente determinante e identificabile (notificazione formale, nomina di difensore ad hoc, richiesta di copie, ecc.) che permetta senza equivoci di individuare l'atto e la data cui la conoscenza si riferisce
- Chi contesta la decorrenza del termine deve documentare in modo chiaro il momento in cui è avvenuta la conoscenza; l'assenza di tale prova espone all'inammissibilità per tardività
- In presenza di procedimenti già passati in giudicato, occorre valutare con attenzione quale rimedio sia disponibile e non presumere la automaticità di conversione del rimedio richiesto dal giudice
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