Cassazione Penale, Sentenza n. 50506/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26.06.2023 che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto dal Gip il 14.03.2023 nei confronti della società (e, in caso di incapienza, del legale rappresentante). Il ricorso lamentava: 1) carenza di motivazione del provvedimento genetico in ordine al "periculum in mora" (richiamando la sentenza Sez. U. n. 36959/2021); 2) motivazione apodittica del tribunale circa l'esistenza del periculum in mora; 3) illegittima estensione del vincolo cautelare anche alle somme pervenute sui conti societari successivamente alla commissione o all'accertamento del reato o all'emissione del sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il provvedimento di sequestro e l'ordinanza di riesame erano carenti della motivazione sul "periculum in mora". La Corte ha escluso che la motivazione del Gip si potesse considerare sufficientemente integrata dal tribunale in quanto la tesi per cui la confiscabilità sarebbe di per sé indice di periculum è incompatibile con l'indirizzo delle Sezioni Unite (n. 36959/2021), ormai consolidato al momento del provvedimento. Per tale ragione la Cassazione ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia il provvedimento del Gip del 14/03/2023 e ha ordinato la restituzione di quanto sottoposto a sequestro all'avente diritto. Ha inoltre disposto la comunicazione al Procuratore Generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma richiamata a titolo di riferimento dei reati connessi all'attività contestata; la sentenza non entra nel merito di una interpretazione di questo articolo, ma lo enumera tra le fattispecie rilevanti per l'adozione del sequestro
art. 81 c.p.
Richiamato nella parte iniziale dell'imputazione; nessuna interpretazione giurisprudenziale specifica resa nella decisione impugnata
art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 74/2000
Norma sostanziale riferita ai reati fiscali per i quali è stato disposto il sequestro; citata come riferimento della confisca applicabile
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Norma procedurale sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte ricorda che, ai sensi dell'orientamento delle Sezioni Unite, il provvedimento deve contenere motivazione anche sul "periculum in mora" salvo i casi espressi per le cose immediatamente confiscabili "ex lege"
art. 240 cod. pen.
Richiamato in tema di confisca; collegato alla disciplina sul sequestro finalizzato alla confisca
Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021
Principio fondamentale richiamato: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione anche in ordine al "periculum in mora", rapportata alle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio; eccezione limitata ai beni la cui appartenenza al novero dei beni confiscabili è pacificamente "ex lege"
Sez. 3, n. 39846 del 13/05/2022
Decisione più recente citata dal tribunale del riesame che ammette, in casi particolari, un'integrazione della motivazione da parte del riesame; la Cassazione nel caso concreto la considera non pienamente applicabile perché il precedente delle Sezioni Unite era già consolidato al momento del provvedimento impugnato
art. 626 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'obbligo di comunicazione al Procuratore Generale della decisione di annullamento senza rinvio
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede espressa e concisa motivazione anche in ordine al "periculum in mora": il giudice deve spiegare perché è necessario anticipare l'effetto ablativo prima della definizione del giudizio, salvo i casi ristretti in cui la confiscabilità derivi direttamente dalla legge e l'appartenenza del bene al novero dei beni confiscabili è pacifica.
- Una motivazione basata su un generico principio secondo cui la confiscabilità comporterebbe automaticamente il "periculum" (c.d. "in re ipsa") non è più ammissibile dopo l'indirizzo consolidato delle Sezioni Unite: il giudice deve compiere una valutazione concreta del rischio di dispersione o difficoltà di esecuzione della futura confisca.
- Il tribunale del riesame può integrare la motivazione del provvedimento impugnato, ma tale potere non è illimitato: se al momento del provvedimento originario esisteva un precedente vincolante che richiedeva una spiegazione specifica, la mancata motivazione costituisce vizio tale da legittimare l'annullamento senza rinvio quando il difetto non è sanabile.
- Se il sequestro riguarda somme o beni acquisiti successivamente all'evento criminoso, occorre una valutazione puntuale sulla loro riconducibilità all'attività delittuosa e sul concreto rischio che vengano sottratti; non basta l'affermazione astratta di pericolo futuro.
- In presenza di carenza di motivazione sugli elementi costitutivi del periculum in mora, la parte interessata può ottenere l'annullamento del provvedimento e la restituzione dei beni; la Procura generale può essere informata dal cancelliere ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
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