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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46200/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della confisca di C 198 disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen. in relazione al reato di cessione di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90). Il ricorrente ha sostenuto che non emergeva dagli atti la prova certa che l'intera somma sequestrata fosse provento di spaccio e dunque non poteva essere integralmente confiscata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto ma lo ha accolto parzialmente: ha ritenuto legittima la confisca limitatamente alla somma di C 70, poiché l'acquirente (Messori) ha dichiarato di aver pagato tale cifra per la cessione accertata; ha invece annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva disposto la confisca dei restanti C 128 perché la Corte territoriale si era limitata a una valutazione probabilistica senza indicare il diretto nesso eziologico tra quella somma e le cessioni contestate. Ha disposto la restituzione di C 128 al ricorrente e ha ordinato la comunicazione al Procuratore generale per gli adempimenti di competenza (art. 626 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 240 cod. pen.

    La norma autorizza la confisca del prodotto o del profitto del reato e richiede che il bene sia il vantaggio economico derivante dalla commissione del reato. Per il denaro sequestrato occorre il nesso diretto con la specifica fattispecie delittuosa; non è sufficiente una mera valutazione probabilistica per ascrivere somme come provento di reati diversi o di precedenti cessioni.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    Qualifica la cessione di stupefacenti come fattispecie che può comportare, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., la confisca del profitto; quindi la confisca è ammessa quando il denaro costituisce direttamente il prezzo/profitto della cessione contestata.

  • art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/90

    Richiama espressamente l'art. 240 cod. pen. in tema di confisca con riferimento ai reati di cui al decreto unico stupefacenti, collegando la disciplina speciale alla regola generale sulla confisca del profitto.

  • art. 626 cod. proc. pen.

    Norma procedurale cui il giudice dà esecuzione ordinando la comunicazione alla Procura generale per gli adempimenti di competenza successivi alla decisione della Cassazione.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 34609 del 17/05/2022; Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017)

    Precedenti richiamati che affermano il principio secondo cui è ammessa la confisca del denaro provento della vendita di stupefacenti purché emerga il nesso diretto con la fattispecie per cui si procede; non sono invece confiscabili somme provenienti da precedenti cessioni diverse, quando non sussista prova certa del nesso.

Massime di principio

  • Per confiscare somme come 'provento' di spaccio è necessario dimostrare il nesso diretto tra la specifica cessione contestata e il denaro sequestrato; dichiarazioni dell'acquirente relative al pagamento della singola cessione possono costituire elemento valido.
  • Se il denaro comprende anche somme riconducibili solo probabilisticamente ad analoghe cessioni pregresse, la confisca di tali somme può essere illegittima: la mera valutazione indiziaria o verosimile non basta a fondare la confisca.
  • La confisca può essere pronunciata in modo parziale: la Corte può aderire alla confisca per la parte di denaro per la quale esiste prova diretta e annullare (con o senza rinvio) la parte relativa a somme prive di nesso probatorio adeguato.
  • In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe contestare il nesso eziologico tra somme sequestrate e reato specifico e chiedere la restituzione delle somme per le quali non esistono prove dirette; il pubblico ministero deve invece fornire elementi concreti (es. dichiarazioni, accompagnamento temporale, banconote segnate, prove contabili o riscontri investigativi) per giustificare la confisca.
  • La Corte di legittimità privilegia la certezza del nesso causale tra reato e profitto: prove dirette o dichiarazioni concordanti sono determinanti; ragionamenti probabilistici richiedono integrazione probatoria.

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