Cassazione Penale, Ordinanza n. 21813/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondate le doglianze sulla mancata concessione delle attenuanti generiche perché la motivazione della Corte di appello era congrua e immune da vizi rilevabili in cassazione. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato continuato di evasione e per il reato di violazione della pena detentiva/delle misure correlate. I motivi dedotti denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la decisione di merito fosse viziata nella parte in cui aveva escluso una più favorevole valutazione del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che la motivazione sul punto era stata resa in modo logico, coerente e puntuale dalla sentenza impugnata e che la censura mirava a ottenere una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato per indicare la continuazione tra i fatti contestati.
art. 387-bis c.p.
Indicata come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna impugnata.
art. 385 c.p.
Indicata come ulteriore norma incriminatrice posta a base della condanna impugnata.
artt. 62-bis c.p.
Richiamati implicitamente nel motivo di ricorso come oggetto del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La censura sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è deducibile utilmente in cassazione quando la decisione di merito abbia fornito una motivazione congrua, logica e coerente sui criteri di valutazione adottati.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito della scelta del giudice di appello in materia di attenuanti generiche, se la motivazione non presenta vizi logici o giuridici.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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