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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10876/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un istituto di credito, poi proseguita dalla cessionaria del credito, contro una donazione immobiliare compiuta dal debitore in favore di due familiari. Il creditore aveva ottenuto in precedenza decreti ingiuntivi per un ingente credito derivante da mutuo fondiario. I donatari avevano resistito sostenendo, in sede di cassazione, quattro censure: 1) l'intervento della cessionaria sarebbe stato un intervento principale e, essendo avvenuto dopo le preclusioni, non avrebbe potuto introdurre nuove domande; 2) l'azione revocatoria sarebbe stata proposta oltre il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2903 c.c., e l'eccezione sarebbe stata tempestivamente sollevata; 3) la donazione non avrebbe arrecato pregiudizio perché il patrimonio del debitore era comunque capiente e, inoltre, andavano considerati anche i patrimoni degli altri coobbligati solidali; 4) mancava la prova della dolosa preordinazione della donazione, necessaria se l'atto fosse stato anteriore al sorgere del credito. La Corte ha respinto tutte le censure: ha ritenuto ammissibili le domande autonome del terzo interveniente fino alla precisazione delle conclusioni, ha considerato tardiva o comunque non chiaramente formulata l'eccezione di prescrizione, ha confermato l'accertamento di incapienza patrimoniale e ha affermato che la solvibilità degli altri coobbligati solidali non impedisce la revocatoria contro uno solo di essi; infine ha chiarito che il credito da mutuo era sorto prima della donazione, sicché non era necessaria la prova della dolosa preordinazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i quattro motivi: l'intervento della cessionaria non era precluso quanto alle domande; l'eccezione di prescrizione non risultava tempestivamente e chiaramente proposta; l'accertamento di incapienza del patrimonio non era sindacabile in cassazione, e la presenza di altri coobbligati solidali non escludeva l'azione revocatoria; il credito era sorto prima dell'atto dispositivo, perché il mutuo fondiario costituiva la fonte del credito e i decreti ingiuntivi avevano solo valore di riconoscimento giudiziale, con conseguente non necessità di provare la dolosa preordinazione. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti in favore di ciascuna parte controricorrente, con statuizione anche ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 268 c.p.c.

    secondo comma; primo comma

    la preclusione per il terzo interveniente opera sul piano istruttorio, non su quello assertivo; l'intervento è ammesso sino alla precisazione delle conclusioni e può includere domande nuove e autonome.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma la censura è stata respinta perché l'interpretazione della volontà difensiva data dal giudice di merito è insindacabile se motivata.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato insieme alle altre norme processuali per sostenere la tardività delle domande/eccezioni della terza intervenuta, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 2903 c.c.

    la prescrizione dell'azione revocatoria deve essere eccepita tempestivamente e in modo espresso, con allegazione del fatto costitutivo e manifestazione della volontà di avvalersene.

  • art. 2901 c.c.

    l'azione revocatoria è esperibile quando l'atto dispositivo del debitore arreca pregiudizio alla garanzia patrimoniale del creditore; se l'atto è successivo al sorgere del credito, non occorre provare la dolosa preordinazione.

  • art. 1292 c.c.

    richiamato per contestare la rilevanza dei coobbligati solidali, ma la Corte ha affermato che la presenza di altri debitori solidali non impedisce la revocatoria contro il solo disponente.

  • art. 2740 c.c.

    il patrimonio del debitore costituisce la garanzia generica del creditore e l'accertamento della sua incapienza giustifica la tutela revocatoria.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione della prova, ma la censura è stata respinta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in presenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria, il terzo interveniente può proporre domande autonome anche dopo le preclusioni maturate per le parti originarie, poiché il limite dell'art. 268 c.p.c. incide solo sull'attività istruttoria e non su quella assertiva, purché l'intervento avvenga fino alla precisazione delle conclusioni.
  • L'eccezione di prescrizione deve essere formulata in modo espresso e univoco; non basta una generica allegazione o un riferimento implicito alle preclusioni processuali, e la lettura del contenuto delle difese compiuta dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, è sufficiente accertare che l'atto di disposizione abbia compromesso la garanzia patrimoniale del creditore; la contestazione sulla capienza del patrimonio è censura di merito non deducibile come riesame del fatto in cassazione, se il giudice ha già compiuto un accertamento istruito e motivato.
  • La solvibilità di altri coobbligati solidali non esclude la revocatoria dell'atto compiuto da uno solo di essi: il creditore può agire contro il disponente quando il suo patrimonio risulti insufficiente, senza dover prima aggredire i patrimoni degli altri obbligati.
  • Se il credito ha fonte contrattuale ed è già sorto prima dell'atto dispositivo, non è richiesta la prova della dolosa preordinazione; tale prova è necessaria solo quando l'atto sia anteriore al sorgere del credito.
  • Nel credito litigioso di fonte contrattuale, per stabilire la anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione occorre guardare alla data del contratto, mentre il successivo titolo giudiziale ha natura meramente dichiarativa o di riconoscimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPrescrizioneInadempimentoObbligazioni solidali
RamiProcesso civileObbligazioniSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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