Cassazione Penale, Sentenza n. 31744/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il ricorrente, detenuto sottoposto al regime previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., aveva ottenuto dal Magistrato di sorveglianza l'autorizzazione a effettuare colloqui audiovisivi a distanza con la moglie, la suocera e le figlie minori, già autorizzati ai colloqui. Il Tribunale di sorveglianza, accogliendo il reclamo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, aveva revocato tale autorizzazione, ritenendo non provata l'impossibilità o la gravissima difficoltà dei familiari adulti di raggiungere l'istituto penitenziario di Nuoro e osservando che le figlie minori avrebbero potuto partecipare ai colloqui in presenza accompagnate dagli adulti. Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione degli artt. 1, 6, 15, 18, comma 3, e 28 Ord. pen., degli artt. 27, 29, 30 e 31 Cost. e dell'art. 8 CEDU. Ha sostenuto che il Tribunale avesse disatteso la giurisprudenza secondo cui il detenuto sottoposto al regime differenziato può essere autorizzato a colloqui audiovisivi controllabili a distanza quando i colloqui in presenza siano impossibili o gravemente difficoltosi, in modo da tutelare il diritto alla vita familiare nel rispetto delle esigenze di sicurezza. Ha richiamato, in particolare, la lontananza della residenza dei familiari, i costi del viaggio e la minore età e frequenza scolastica delle figlie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha confermato che il video-colloquio sostitutivo di quello in presenza può essere autorizzato per i detenuti sottoposti all'art. 41-bis Ord. pen. quando ricorra, per almeno uno dei familiari, una situazione di impossibilità o gravissima difficoltà a effettuare il colloquio in presenza; in tale caso, salvo specifiche cause ostative e nei limiti previsti dall'art. 37 d.P.R. n. 230 del 2000, anche gli altri familiari possono partecipare al collegamento audiovisivo. Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente rilevato l'assenza di prova di tale presupposto, quantomeno con riferimento ai familiari adulti. La Corte ha inoltre disposto, in caso di diffusione del provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196 del 2003.
Norme richiamate
art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
regime penitenziario differenziato
Il regime speciale non esclude in assoluto i colloqui familiari, ma consente limitazioni strettamente connesse a esigenze di ordine e sicurezza non altrimenti gestibili e congrue rispetto allo scopo perseguito.
artt. 1, 6, 15, 18, comma 3, e 28 legge 26 luglio 1975, n. 354
diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento delle relazioni con i più stretti congiunti
Le disposizioni valorizzano la funzione dei colloqui nel trattamento penitenziario e il carattere fondamentale delle relazioni familiari, da bilanciare concretamente con le esigenze di sicurezza.
artt. 27, 29, 30 e 31 Cost.
Sono richiamati quali fondamenti costituzionali della finalità rieducativa della pena e della tutela della famiglia, dei rapporti familiari e dei minori.
art. 8 Convenzione EDU
È richiamato a tutela della vita privata e familiare del detenuto.
art. 37 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Individua i limiti entro i quali può essere consentita la partecipazione congiunta dei familiari al colloquio audiovisivo a distanza.
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
Impone, ricorrendone le condizioni, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il detenuto sottoposto al regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis Ord. pen. può essere autorizzato a svolgere colloqui familiari mediante collegamento audiovisivo a distanza, in sostituzione del colloquio in presenza, quando sia provata l'impossibilità o la gravissima difficoltà di effettuare quest'ultimo.
- Il diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento dei rapporti con i prossimi congiunti appartiene al nucleo essenziale dei diritti della persona ristretta, ma deve essere bilanciato in concreto con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
- Quando l'impossibilità o la gravissima difficoltà del colloquio in presenza riguardi anche uno solo dei congiunti, il colloquio audiovisivo può essere esteso agli altri familiari, nei limiti dell'art. 37 d.P.R. n. 230 del 2000 e salvo specifiche cause ostative alla partecipazione congiunta.
- La mera lontananza della residenza, il costo del viaggio o la minore età dei figli non esonerano dall'allegazione e dalla prova dell'impossibilità o della gravissima difficoltà di effettuare il colloquio in presenza, quando tali circostanze non dimostrino concretamente tale presupposto.
- È legittimo negare il video-colloquio sostitutivo quando non risulti provata, per alcuno dei familiari adulti autorizzati, l'impossibilità o la gravissima difficoltà di raggiungere l'istituto penitenziario per il colloquio in presenza.
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