Cassazione Civile, Ordinanza n. 25041/2021 del 16/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
Nel giudizio di merito pendente davanti al Tribunale di Bolzano, la parte attrice originaria aveva chiesto, tra l’altro, l’esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. dell’obbligo della controparte di trasferirgli una porzione di terreno di 633 mq, già donata in precedenza al convenuto e poi aggregata a un maso chiuso di proprietà di quest’ultimo. Poiché il trasferimento del bene era subordinato, secondo la disciplina provinciale sui masi chiusi, al previo nulla osta della Commissione locale competente per il distacco della porzione dal maso, l’attore aveva chiesto anche un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per obbligare il convenuto a presentare l’istanza di autorizzazione. Il tribunale aveva rigettato la cautela, ma aveva poi autorizzato l’attore a presentare egli stesso, in nome e per conto del convenuto, la richiesta alla Commissione, ritenendo applicabili in via analogica i principi elaborati in materia di documentazione urbanistica nella domanda ex art. 2932 c.c. Il convenuto ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., sostenendo che il giudice civile avesse invaso la sfera legislativa e amministrativa, perché la legge provinciale riserverebbe al proprietario del maso la firma dell’istanza di scorporo e perché la controversia avrebbe dovuto essere semmai devoluta al giudice amministrativo. La resistente ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del regolamento, chiedendo anche la condanna ex art. 96 c.p.c. per asserita responsabilità aggravata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, ritenendo che il ricorso fosse estraneo al paradigma dell’art. 41 c.p.c. perché non investiva una domanda sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario, ma mirava in sostanza a censurare un provvedimento del tribunale relativo alle modalità concrete di esercizio della tutela richiesta nel merito. Le domande di merito, compresa quella ex art. 2932 c.c., restavano infatti pacificamente nella giurisdizione del giudice ordinario; il tema sollevato riguardava non la giurisdizione, ma un problema di diritto sulle modalità di attuazione della tutela costitutiva. La Corte ha inoltre ritenuto ammissibile la richiesta della resistente ex art. 96 c.p.c., ma infondata, perché la proposizione del regolamento non era sorretta da mala fede o colpa grave in considerazione dell’atipicità della questione e dell’assenza di precedenti specifici. Le spese del giudizio sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 41 c.p.c.
Il regolamento preventivo di giurisdizione non può essere usato come mezzo di impugnazione di un provvedimento del giudice di merito; è esperibile solo quando si contesti la giurisdizione sulla domanda.
art. 2932 c.c.
L’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre richiede, nel caso concreto, il previo soddisfacimento delle condizioni che consentono la pronuncia costitutiva, ma la relativa domanda resta nel perimetro della giurisdizione ordinaria.
art. 700 c.p.c.
La tutela d’urgenza era stata richiesta per ottenere l’imposizione del facere, ma il tribunale ha ritenuto in concreto più adeguata una diversa modalità di soddisfazione dell’interesse dell’attore.
art. 614 bis c.p.c.
Era stata prospettata una misura coercitiva per il caso di inottemperanza all’ordine di fare, ma la questione non ha inciso sull’esito del regolamento.
art. 43, comma 5, L. Provincia di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17
Le istanze alle commissioni locali per i masi chiusi, che abbiano per oggetto un cambiamento della consistenza del maso, devono essere firmate dal proprietario o dalla proprietaria del maso o da tutti i comproprietari/tutte le comproprietarie o coeredi, salvi i casi in cui sia disposto diversamente
La disciplina provinciale richiede, per le istanze di scorporo o cambiamento della consistenza del maso, la firma del proprietario o dei comproprietari/coeredi, salvo diversa previsione normativa.
art. 43, comma 4, L. Provincia di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17
Il ricorrente lo ha richiamato per sostenere che solo per le istanze generali e non per quelle di scorporo sia prevista la sottoscrizione del procuratore speciale.
art. 96 c.p.c.
La responsabilità aggravata è configurabile solo in relazione a condotte processuali del giudizio in cui viene chiesta; il ricorso per regolamento non era connotato da mala fede o colpa grave né costituiva abuso dello strumento processuale.
art. 380 ter c.p.c.
La Corte ha ricostruito la tempestività del controricorso e della memoria nel regime del contraddittorio scritto, anche alla luce della sospensione dei termini emergenziale.
art. 369 c.p.c.
È stato usato per calcolare il termine di deposito del ricorso e, a cascata, quello per il controricorso.
art. 370 c.p.c.
È stato usato per calcolare il termine di deposito del controricorso.
art. 1 d.l. n. 11/2020
Ha disposto la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale richiamato dalla Corte.
art. 83 d.l. n. 18/2020
Ha differito il termine di sospensione/emergenza dei termini processuali.
art. 36 d.l. n. 23/2020
Ha ulteriormente differito il termine finale della sospensione dei termini processuali.
Massime di principio
- Il regolamento preventivo di giurisdizione non è un mezzo di impugnazione di provvedimenti del giudice di merito: è esperibile solo per devolvere alla Corte una questione di giurisdizione attinente alla domanda, non per censurare le modalità con cui il giudice ha inteso assicurare la tutela richiesta nel processo pendente.
- Quando la domanda principale appartiene pacificamente alla giurisdizione del giudice ordinario, la contestazione che investa un profilo operativo o attuativo della tutela non integra un difetto di giurisdizione, ma semmai una questione di diritto sostanziale o processuale da risolversi nel giudizio di merito.
- Nel giudizio ex art. 2932 c.c., la mancanza di un presupposto amministrativo necessario alla trasferibilità del bene può incidere sulla possibilità di pronunciare la sentenza costitutiva, ma ciò non sposta di per sé la controversia fuori dalla giurisdizione ordinaria.
- La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede una valutazione ancorata al comportamento processuale tenuto nel giudizio in corso; non rilevano, di regola, condotte extraprocessuali o iniziative diverse da quelle oggetto della domanda di condanna.
- L’assenza di precedenti specifici e l’atipicità della questione trattata possono escludere la mala fede o la colpa grave della parte che abbia promosso un rimedio processuale poi ritenuto inammissibile.
- Nei procedimenti con contraddittorio scritto, la tempestività del controricorso va verificata tenendo conto delle sospensioni straordinarie dei termini processuali disposte dalla normativa emergenziale.
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