Sentenza n. 611/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 1840/2025 emessa dal Tribunale di Napoli, sez. Lavoro, pubblicata in data 10/03/2025, notificata ai fini esecutivi munita di attestazione di conformità ex art. 474 e ss. cpc e art. 196 octies disp. att. cpc in data 13/03/2025, divenuta definitiva giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale di Napoli in data 23/09/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza definitiva del giudice ordinario che riconosceva il beneficio della carta elettronica del docente per quattro annualità, per complessivi 2.000 euro, oltre alle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza definitiva del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica del docente, in relazione ai contratti a tempo determinato, per quattro annualità. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini esecutivi ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza che l'amministrazione desse prova dell'adempimento. La ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, nonché l'assenza di prova dell'adempimento. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con obbligo di depositare la documentazione comprovante l'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli, in caso di ulteriore inerzia, un termine di 60 giorni per provvedere in luogo dell'amministrazione. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa giustificare l'inottemperanza. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. La liquidazione della penale eventualmente maturata spetterà al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di utilizzare il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per proporre l'azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, anche d'ufficio, una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali, con decorrenza differita e tetto massimo del 10%.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e, nel caso concreto, concorre a fondare l'azione di ottemperanza.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, già riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario.
art. 1 c.p.a.
È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, cui assolve anche la penalità di mora nel giudizio di ottemperanza.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'adempimento dell'obbligo di una pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo accerti un obbligo dell'amministrazione riferibile al caso deciso.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata produzione della prova dell'adempimento di un titolo giudiziale definitivo giustifica la dichiarazione dell'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro il termine assegnato dal giudice.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e finanziarie necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza da un termine successivo a quello assegnato per l'adempimento e fino all'effettiva esecuzione spontanea, anche se nel frattempo si è insediato il commissario ad acta.
- La misura dell'astreinte deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità e deve essere assistita da un tetto massimo idoneo a impedirne la trasformazione in una sproporzionata compensazione economica; nel caso esaminato il limite è stato fissato al 10% dell'importo dovuto in base al giudicato.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: fino all'effettivo adempimento permane una situazione di esercizio concorrente del potere tra amministrazione titolare e commissario nominato dal giudice.
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